• Bannato User

    @Archimede2007 said:

    Leggi il labiale:
    NON HA IMPORTANZA COME TU ACQUISTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO: può essere esente art. 15, soggetto ad IVA 20%, essere gratuito... E' indifferente ed irrilevante. SE tu lo addebiti al cliente, DEVE ESSERE ASSOGGETTATO ALLA STESSA IVA DELLA MERCE.

    Quindi in fattura i costi di spedizione, addebitati al cliente, non devo essere specificati come "esente art.15"?

    Es. modo corretto:
    prodotto euro 10 + IVA
    trasporto ed imballaggio euro 6 + IVA
    totale imponibile euro 16
    iva euro 3,20
    totale fattura euro 19,20

    Es. modo errato:
    prodotto euro 10 + IVA
    imballaggio euro 1 + IVA
    totale imponibile euro 11
    iva euro 2,20
    trasporto esente art.15 euro 5
    totale fattura euro 18,20

    Puoi darmi conferma?


  • Bannato User

    Salve, ho trovato un post molto interessante in un forum...che ne dite (specialmente ad Archimede2007, che in un post affermava il contrario).

    Fonte dal sito aicel
    Ecco cosa :

    Anticipazioni spese e rimborsi
    (art. 15, c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972)

    Sono escluse dalla base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

    L'esclusione opera, pertanto, solo se chi anticipa le spese agisce in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dal cessionario o dal committente in relazione ad una operazione principale (ris. 15.12.1990, n. 430084 e ris. 17.4.1996, n. 59/E) e se le spese sono documentate in modo dettagliato da apposite fatture rilasciate da terzi ed intestate direttamente al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono sostenute (ris. 31.7.2003, n. 164/E).
    I rimborsi spese forfetari, non aventi alcun riferimento a documenti giustificativi, sono sempre imponibili se corrisposti a soggetti passivi IVA.

    Le spese postali di spedizione che sono contrattualmente poste a carico del cliente e documentate (anche dalle singole ricevute postali di spedizione) sono spese anticipate in nome e per conto del cliente medesimo e, quindi, escluse dalla base imponibile IVA (ris. 11.3.1977, n. 364698; ris. 19.5.1973, n. 502030);

    In sostanza** le spese postali non sono soggette ad IVA** purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse. Ciò significa che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte: *deve essere specificato nel contratto di vendita
    • che siano regolarmente documentate. Pertanto è indispensabile che per ogni spesa esista un valido riferimento a un documento giustificativo.

    In fattura (o altro documento) dovrà essere riportato l'esatto importo anticipato in nome e per conto del cliente e il venditore dovrà essere in grado di produrre un riferimento valido.


  • "in nome e per conto del cliente"

    Non hai ben capito, il caso citato potrebbe essere valido soltanto nel caso tu, eseguendo ordini del cliente, spedissi A SUO NOME E PER SUO CONTO anticipando le spese.
    In tal caso DEVE esistere un documento INTESTATO AL CLIENTE STESSO da usare come pezza giustificativa da allegare alla TUA fattura.
    Tipico esempio quando un commercialista paga un F24 del cliente oppure fa delle pratiche per conto dello stesso (iscrizioni, bollatura registri, etc....) in questo caso evidenzia tali ANTICIPAZIONI IN NOME DEL CLIENTE come Art. 15.


  • Bannato User

    @criceto said:


    Guarda che ho capito benissimo.
    Infatti se vedi l'esempio, nel messaggio precedente, di come strutturo la fattura, ti accorgi che è specificato "TRASPOSTO ESENTE ART.15".Se fosse cosi' allora ho sempre fatturato in modo corretto e no come affermava archimede2007, che sbagliavo.
    Allora metto in dubbio tutto quello che mi è stato detto.


  • User Attivo

    @computerland said:

    L'esclusione opera, pertanto, solo se chi anticipa le spese agisce **in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dal cessionario o dal committente **

    Cos'è un mandato di rappresentanza? Ad esempio, è quello che tu firmi con il sangue ad un avvocato, nel momento in cui lo incarichi di difenderti in una causa.
    Significa che, in pratica, l'avvocato può anticipare per tuo conto 100 euro di marche da bollo, riaddebitandoteli poi come es. art. 15.

    Tu hai un mandato di rappresentanza da parte del cliente?
    No.
    Anzi, scriviamolo più chiaramente:
    TU NON HAI UN MANDATO DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL TUO CLIENTE.
    Quindi tutto il tuo ragionamento crolla.

    Fattene una ragione: hai sbagliato tutte le fatture, addebitando le spese di trasporto con un fantomatico ed ingiustificato "esente art. 15" anzichè assogettandole ad IVA 20%.

    Ti ho già citato e riportato l'art. 12 della legge IVA: leggitelo, rileggitelo, studiatelo a memoria. Dice tutto quello che c'è da sapere sull'addebito delle spese di trasporto, senza andarsi ad inventare richiami ad altre leggi che non c'entrano nulla.
    Se in tutta Italia le spese di trasporto vengono addebitate assogettandole ad IVA e non esenti art. 15, un motivo ci sarà...


  • User Attivo

    @computerland said:

    Fonte dal sito aicel

    La fonte non è il sito Aicel. La fonte è un post di un utente nel forum Aicel.

    http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=23289


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:


    Mi sa che sei un pò contraddittorio, perchè nei messaggio precedenti alla mia domanda " Una mia curiosità: in fattura esente art. 15 si puo' riferire alla spedizione e in quali occasioni? " AFFERMI quanto segue: No, mai, in nessun caso.
    Prima dici in nessun caso e poi te ne esci con questo mandato di rapresentanza....SE QUESTA NON è CONTRADDIZIONE......

    Infatti alla mia conferma di esempio struttura fattura, nei messaggi precedenti, non hai risposto.


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:


    le spese postali non sono soggette ad IVA purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse. Ciò significa che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte: *deve essere specificato nel contratto di vendita
    • che siano regolarmente documentate. Pertanto è indispensabile che per ogni spesa esista un valido riferimento a un documento giustificativo.

    In fattura (o altro documento) dovrà essere riportato l'esatto importo anticipato in nome e per conto del cliente e il venditore dovrà essere in grado di produrre un riferimento valido.

    Come vedi, anche se non ho avuto un mandato di rappresentanza, come si evince da sopraindicato, era specifcato nel contratto di vendita.


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:

    La fonte non è il sito Aicel. La fonte è un post di un utente nel forum Aicel.

    Ometti di dire, che l'utente fa riferimento e cita le norme Anticipazioni spese e rimborsi (art. 15, c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972).


  • User Attivo

    @computerland said:

    Prima dici in nessun caso e poi te ne esci con questo mandato di rapresentanza....SE QUESTA NON è CONTRADDIZIONE......

    No, non c'è contraddizione: le spese di trasporto le hai nell'ambito di un rapporto commerciale.
    Il rimborso delle spese postali lo hai nell'ambito di una prestazione professionale.

    Relativamente invece agli esempi a cui non avrei risposto: non l'ho fatto semplicemente perchè lo avevo già fatto prima, e non amo nè ripetermi nè affollare il forum con ripetizioni.
    http://www.giorgiotave.it/forum/consulenza-fiscale/123252-help-grave-caos-spedizioni-ddt-fatture-e-ricevute-fiscali-2.html#post687922

    Poi: in un contratto di compravendita, tu non puoi includere un mandato di rappresentanza da parte del cliente. E' un controsenso, un orrore giuridico: in un contratto di compravendita le parti sono due (venditore e cliente): se il cliente si fa rappresentare dal venditore, , il contratto viene stipulato tra il rivenditore e sè stesso...

    Poi, comunque: tu nel contratto puoi scrivere quello che vuoi, anche che il trasporto è una triglia volante con gli occhi blu.Sta il fatto che una legge dello stato, pubblicata sulla gazzetta ufficiale, stabilisce invece che "Il trasporto [...] effettuato direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale."

    Quindi, nel momento in cui gli uomini in grigio dovessero decidere se dar più peso a quello che c'è scritto sul tuo contratto oppure a quanto c'è scritto sulla gazzetta ufficiale, secondo te cosa sceglieranno?


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:

    Poi: in un contratto di compravendita, tu non puoi includere un mandato di rappresentanza da parte del cliente. E' un controsenso, un orrore giuridico: in un contratto di compravendita le parti sono due (venditore e cliente): se il cliente si fa rappresentare dal venditore, , il contratto viene stipulato tra il rivenditore e sè stesso...

    [...]
    Infatti non ho incluso nulla, ma specificato.Come si evince di seguito:

    Le spese postali di spedizione che sono contrattualmente poste a carico del cliente e documentate (anche dalle singole ricevute postali di spedizione) sono spese anticipate in nome e per conto del cliente medesimo e, quindi, escluse dalla base imponibile IVA (ris. 11.3.1977, n. 364698; ris. 19.5.1973, n. 502030);

    In sostanza** le spese postali non sono soggette ad IVA** purché sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • che siano fatte in nome e per conto del soggetto a cui si chiede il rimborso delle spese stesse. Ciò significa che chi anticipa le spese deve agire in qualità di rappresentante della controparte: *deve essere specificato nel contratto di vendita
    • che siano regolarmente documentate. Pertanto è indispensabile che per ogni spesa esista un valido riferimento a un documento giustificativo.

    In fattura (o altro documento) dovrà essere riportato l'esatto importo anticipato in nome e per conto del cliente e il venditore dovrà essere in grado di produrre un riferimento valido.


  • Bannato User

    inoltre sul sito "studiomarino" alle voce iva è specificato:

    Principio generale: Se l'iva non si e' pagata a monte non si applica nemmeno sulla cessione.


  • User Attivo

    @computerland said:

    Ometti di dire, che l'utente fa riferimento e cita le norme Anticipazioni spese e rimborsi (art. 15, c. 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972).

    Io non ometto nulla.
    L'esclusione opera, pertanto, solo se chi anticipa le spese agisce in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dal cessionario o dal committente in relazione ad una operazione principale (ris. 15.12.1990, n. 430084 e ris. 17.4.1996, n. 59/E) e se le spese sono documentate in modo dettagliato da apposite fatture rilasciate da terzi ed intestate direttamente al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono sostenute (ris. 31.7.2003, n. 164/E).

    Se non ci credi, recuperati le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e leggitele.

    Per le spese di trasporto merci si applica l'art. 12 e non l'art. 15. Punto.


  • User Attivo

    @computerland said:

    inoltre sul sito "studiomarino" alle voce iva è specificato:

    Principio generale: Se l'iva non si e' pagata a monte non si applica nemmeno sulla cessione.

    Detta così, è una fesseria galattica.
    Probabilmente, inserita nel contesto da cui l'hai estratta, riacquista un senso.

    Link?


  • User Attivo

    @computerland said:

    leggi il labbiale:
    Infatti non ho incluso nulla, ma specificato.Come si evince di seguito:

    Sai specificarmi la differenza tra lo "specificare" qualcosa in un contratto e l'"includere" qualcosa in un contratto?

    Ah, "labiale" si scrive con una sola "b".

    [...].


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:

    Io non ometto nulla.
    L'esclusione opera, pertanto, solo se chi anticipa le spese agisce in virtù di un mandato con rappresentanza conferito dal cessionario o dal committente in relazione ad una operazione principale (ris. 15.12.1990, n. 430084 e ris. 17.4.1996, n. 59/E) e se le spese sono documentate in modo dettagliato da apposite fatture rilasciate da terzi ed intestate direttamente al soggetto che anticipa le spese e al soggetto in nome e per conto del quale le spese sono sostenute (ris. 31.7.2003, n. 164/E).

    Infatti, quindi ammetti il tuo errore.

    @Archimede2007 said:

    Se non ci credi, recuperati le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e leggitele.

    Certo che ci credo, lo sto dicendo io....

    @Archimede2007 said:

    Per le spese di trasporto merci si applica l'art. 12 e non l'art. 15. Punto.

    Certo, ma ometti di dire "tranne per i servizi postali anticipati per conto del cliente".Proprio come ho fatto io.


  • User Attivo

    @computerland said:

    Infatti, quindi ammetti il tuo errore.

    [...]


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:

    Sai specificarmi la differenza tra lo "specificare" qualcosa in un contratto e l'"includere" qualcosa in un contratto?

    Certo, non posso includere un documento come un mandato di rappresentanza, ma posso specificarlo.

    @Archimede2007 said:

    Ah, "labiale" si scrive con una sola "b".

    Scusa nella fretta di scrivere è scivolato il dito

    @Archimede2007 said:

    Comunque, adesso basta: mi sto stufando, e comincio a pensare che avrei dovuto classificarti come "troll" una dozzina di post fa.

    Perchè te la prendi, i post sono fatti per questo.Si dialoga e si affrontano discussioni.
    Non te la prendere se non puo sapere tutto...è umano.


  • Bannato User

    @Archimede2007 said:

    [...]

    [...]


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Computerland.

    Il tuo thread ha totalizzato 58 messaggi al momento.
    Ciò significa che il tuo quesito è stato ampiamente trattato - e direi anche preso a cuore - dagli utenti Criceto ed Archimede2007.

    E' lecito avere dei dubbi, come è lecito esporli ai propri interlocutori, ma sempre in un clima di cordialità e rispetto delle eventuali opinioni differenti.
    Ti ricordo infine che chi ti ha fornito risposte lo ha fatto mettendo a disposizione gratuitamente il suo tempo; se comunque non sei soddisfatto delle risposte che hai ricevuto puoi tranquillamente chiedere ad altri professionisti delle informazioni in merito; dubito comunque che siano gratis.

    Invito a riprendere la discussione con toni civili e cordiali. Ulteriori infrazioni non saranno tollerate.

    Per Archimede2007.
    Ricordo che in caso di irregolarità nei post è opportuno segnalarle ad un moderatore, piuttosto che rispondere direttamente. 🙂