• User Newbie

    Modalità di fatturazione differenti fra società e privati.

    Salve ragazzi,
    Sono nuovo in questo forum che reputo utilissimo e ben strutturato.
    Mi sono deciso ad iscrivermi per chiedere un chiarimento su un quesito che ho già posto alla mia commercialista, ma la cui risposta non mi convince.

    Ho aperto da poco un'attività di commercio elettronico e come ben sapete è un'attività esente dall'obbligo di fatturazione.
    Ai miei clienti comunque consiglio di inviarmi il Codice Fiscale per la fatturazione.

    Al momento sto fatturando usando un software OpenSource che si chiama Invoicex, che reputo molto utile pieno di funzionalità intuitivo e soprattuto gratuito.

    Mi è sorto però un problema ad oggi. Dovrei fatturare ad una società che mi ha quindi rilasciato P.Iva e tutti i dati, ma la mia commercialista, mi ha detto che la fatturazione alle società, non si può fare come con i clienti privati su carta bianca da una stampante (e quindi con il software), ma bisogna usare i moduli di fatturazione per Rivenditori autorizzati che si comprano da Buffetti.

    Mi sono quindi recato da buffetti e mi hanno chiesto di compilare un modulo nel quale devo inserire tutti i dati societari, oltre che il numero dal quale voglio che la numerazione delle fatture cominci. Ecco però alcuni dubbi che mi sono sorti.

    1. E' vero che non posso fatturare su carta bianca con il software?
    2. Se prendo il modulo non posso usare una numerazione progressiva in quanto le fatture ai privati le faccio con il software e quindi andrei inevitabilmente a saltare le numerazioni sul modulo prestampato comprato da Buffetti. Come risolvo questo problema?
    3. se è obbligatorio il modulo da buffetti devo mettere la marca da bollo? Se si di quanto dovrà essere la marca da bollo da applicare sulla fattura?
    4. Qualora utilizzi il modulo di buffetti, posso inviare la fattura come allegato per email oppure serve che gliela invii per posta alla società?

    Vi ringrazio anticipatamente delle vostre risposte.


  • User Attivo

    @cobrafed said:

    ...ma la mia commercialista, mi ha detto che la fatturazione alle società, non si può fare come con i clienti privati su carta bianca da una stampante (e quindi con il software), ma bisogna usare i moduli di fatturazione per Rivenditori autorizzati che si comprano da Buffetti.

    Benvenuto.

    Una commercialista non può averti detto una sciocchezza simile, forse hai capito male.
    Che mi risulti nessuno usa più i moduli prestampati da una 15ina d'anni a meno che il numero delle fatture sia così basso da non consentire altre scelte (e comunque puoi sempre scrivere la fattura con excel su un comune foglio A4)


  • User Newbie

    @Tomcat said:

    Benvenuto.

    Una commercialista non può averti detto una sciocchezza simile, forse hai capito male.
    Che mi risulti nessuno usa più i moduli prestampati da una 15ina d'anni a meno che il numero delle fatture sia così basso da non consentire altre scelte (e comunque puoi sempre scrivere la fattura con excel su un comune foglio A4)

    Il problema è che credevo anch'io di aver capito male, purtoppo però le ho richiesto 3 volte la stessa cosa da un mese a questa parte ed ho ottenuto sempre la stessa risposta :?:?!!!
    Non dubito della tua risposta, ma c'è una legge che mensiona questa cosa in modo tale da aggiornarla sulla situazione facendogliela leggere??
    Se mi fossi fidato di lei avrei fatto danni e soprattutto lavoro inutile.
    Aiutatemi per favore!! 😄


  • User Newbie

    Nessuno mi sa dare un riferimento normativo?


  • User Attivo

    @cobrafed said:

    Il problema è che credevo anch'io di aver capito male, purtoppo però le ho richiesto 3 volte la stessa cosa da un mese a questa parte ed ho ottenuto sempre la stessa risposta :?:?!!!
    Non dubito della tua risposta, ma c'è una legge che mensiona questa cosa in modo tale da aggiornarla sulla situazione facendogliela leggere??

    Cambia commercialista!!!! 😄

    Quanto segue è, essenzialmente, la normativa che regola l'emissione della fattura.
    Aggiungerò che adesso, con il consenso del destinatario, è anche possibile inviare la fattura direttamente in formato elettronico per email (tipicamente, in pdf non modificabile). Per gli Enti Pubblici il concenso non è nemmeno necessario perchè, in teoria, avrebbero l'obbligo di accettare SOLO fatture in questo formato (ma è un obbligo ampiamente disatteso).

    DPR 633/72 art. 21

    FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI
    Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
    La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

    1. ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
    2. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
    3. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
    4. valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono;
    5. aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
      Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.
      La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte.
      Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti
      stessi.
      In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura puo essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti. Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonche per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione
      che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.
      Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
      Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

  • Super User

    In effetti parrebbe un consiglio inappropriato e già vetusto alla nascita quella che hai ricevuto dalla tua commercialista.

    Carta bianca e rispettare i dati obbligatori già riportati nell'art. 21 citato.

    Alcune normative particolari ulteriori possono portare a dover aggingere qualche nota particolare in fattura, ma sempre in forma libera.

    Paolo