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Pensione italiana
La pensione corrisposta dall'INPS a un soggetto di nazionalità italiana ma residente in Svizzera dove è tassabilke?
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@La Cubana said:
La pensione corrisposta dall'INPS a un soggetto di nazionalità italiana ma residente in Svizzera dove è tassabilke?
In Italia
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ITALIA ovviamente
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comunque se il soggetto non possiede altri redditi molto probabilmente, dico probabilmente perchè occorre verificare le detrazioni applicate, l'IRPEF è stata già trattenuta dall'INPS
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@La Cubana said:
Solo in Italia e non anche in Svizzera.
Non so se è una domanda la tua, comunque non conosco le leggi Svizzere ma credo che anche in Svizzera esiste la tutela contro la doppia imposizione.In Italia per esempio la pensione Svizzera non viene inserita tra i redditi da tassare, appunto perchè questa è già tassata dal Paese erogatore. Cosa diversa per le pensioni Francesi o Tedesche (Germania) le quali vengono tassate in Italia e non nei Paesi che le concedono
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Le pensioni erogate da paesi diversi a quelle di residenza sono tassate in base alle convenzioni bilaterali (le trovi sul sito dell'INPS, scusami ma non ricordo la sezione).
In queste sono indicate le regole per evitare la doppia imposizione.
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@tippolo said:
In Italia
Leggendo l'articolo 18 della Convenzione Italia Svizzera, a mio parere, si arriva alla soluzione opposta; che è esente da ritenute e tassabile in Svizzera
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@La Cubana said:
Leggendo l'articolo 18 della Convenzione Italia Svizzera, a mio parere, si arriva alla soluzione opposta; che è esente da ritenute e tassabile in Svizzera
Non dovresti fermarti all'art. 18Art. 18
Pensioni ed altri pagamenti analoghi
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazioni ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Art. 19 (1)
Funzioni pubbliche- Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni (2).
Ciao
- Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni (2).
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@tippolo said:
Non dovresti fermarti all'art. 18
CiaoInfatti non mi sono fermato all'art. 18 ho letto anche il 19.
La conclusione, per me, rimane la medesima.