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Richiesta di fatturazione dopo 5 giorni
Dunque, io le fatture non le faccio se non richieste, in homepage c'è bello grosso il link che rimanda al riferimento normativo, e durante l'ordine c'è un bel box con scritto SE SERVE LA FATTURA RICHIEDERLA QUI... sto tizio mi richiede la fattura dopo 5 giorni dall'ordine, io gli rispondo che si deve attaccare, un po' come quando nei negozi c'è scritto che la fattura va chiesta prima dell'emissione dello scontrino e lui mi risponde così
mi scusi,
però l'acquisto l ho fatto.
per legge la società è obbligata a fare la fattura anche dopo
emissione scontrino,
basta annullarlo, fare un reso che nn costa nulla in termini di
tassazzioni.
A me non sembra che sia così semplice dopo 5 giorni, forse 10 minuti dopo, ma non dopo 5 giorni, oltretutto che si parla di 70 euro. C'ha ragione lui o posso rispondergli per le rime? Più che altro è una questione di principio per ribattere a questa arroganza di chi sbaglia e la vuole avere vinta per forza...
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Ciao se non emetti la fattura al momento della vendita dovrai di certo documentare fiscalmente la cessione con altro tipo di documento.
Quindi o rilasci comunque la fattura al momento della cessione del bene anche se trattasi di soggetto privato o allo stesso rilasci se non richiesta la fattura documento equipollente.
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Io non rilascio niente e non emetto niente se non richiesto dal cliente come da legge.
La cessione di beni materiali via Internet, essendo assimilata alla vendite per corrispondenza, comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera oo), del D.p.r. 696/96, che esonera queste cessioni dall'obbligo di certificazione fiscale (scontrino e ricevuta), nonché di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente
Questo ovviamente è espressamente indicato sul sito, in homepage, e durante la procedura c'è un apposito box con scritta evidente ed in neretto, tant'è che a chi serve la richiede senza sviste. Quello che non sopporto è che qualcuno sbagli e abbia delle pretese come in questo caso. E capirei se fosse un acquisto per la vendita, ma è un acquisto di mi pare 80 euro, prabilmente neanche per uso professionale (vendo consumabili, se li può scaricare anche il macellaio che poi ci mette sopra i filmini del figliolo) e questo mi fa innervosire ancora di più perchè per risparmiare qualche euro scaricandoti una fattura, quando sei nel torto diciamo, ti impunti pure...
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Da quanto si legge, sembra di capire che si tratti di operazione di commercio elettronico indiretto (esemplificando: ordinativo via internet e consegna del bene - fisico - attraverso i tradizionali canali - posta, corriere, ecc..).
Ritengo che quanto postato da cippe sia corretto.
Il commercio elettronico indiretto è assimilato, con la riforma del commercio, alle vendite per corrispondenza e simili; pertanto, ad esso si applica, ai fini fiscali, quanto previsto per queste tipologie di vendita: esonero dall'emissione dello scontrino fiscale e registrazione degli incassi sul registro dei corrispettivi. L'emissine della fattura è obbligatoria se richiesta dal cliente al momento dell'ordine. Mentre per il commercio elettronico diretto è sempre obbligatoria (confermato da ultimo da una recente risoluzione).
Richiederla successivamente metterebbe in crisi il cessionario(per via della numerazione progressiva delle fatture se si dovesse datare al momento dell'acquisto; per via del ritardo nell'emissione - successivo alla vendita - se richiesta in seguito).
Vorrei sottolineare che non è poi tanto vero che fare un reso non costi nulla in termini di tassazione quando non vi è emissione di fattura all'origine.
Infatti, la vendita in e-commerce è perfezionata al momento della consegna/spedizione del bene all'acquirente e l'iva è immediatamente esigibile e definitiva. Se alla base di tale vendita non è emessa fattura (ma solo registrazione dell'incasso nel registro corrispettivi) non è possibile emettere una nota di variazione, ai sensi dell'art. 26, c. 2, del D.p.r. 633/72, con cui recuperare l'iva. La nota di variazione è possibile solo se a monte è stata emessa una fattura.
Tale aspetto va tenuto in considerazione anche alla luce della normativa sul diritto di recesso a tutela del consumatore (per le vendite a distanza, mi sembra sia di 7 giorni). Anche in questi casi, essendo la vendita comunque perfezionata, senza emissione di fattura non sarà possibile recuperare l'iva a debito.
Ciao.
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Eviterei di procedere con la rettifica per "finto reso" e risponderei che non è possibile esaudire le richieste.
Sottolineo che per il commercio elettronico diretto di beni non è obbligatoria la fattura, che resta sempre facoltativa per il venditore salva espressa richiesta da parte del cliente. Nel caso in cui non venga emessa l'operazione dovrà essere documentata in altro modo: es. scontrino.
Diverso è poi il caso delle pretsazioni di servizi rese via commercio elettronico per cui non vale l'esenzione da documentazione dei corrispettivi e dunque diviene d'obbligo la fattura.
Personalmente suggerisco fatturare sempre e di istituire un software di fatturazione automatica collegate alle Vs. transazioni on line, che sempre soddisfano le esigenze di evidenza contabile e soprattutto fungano anche da documentazione adeguata di garanzia.... insomma maggior immagine di serietà per il cliente.
Paolo
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Ciao cippe.
Non vale la pena innervosirsi. Dopo che hai chiarito che trattasi di commercio elettronico nessuno può darti torto.
Quoto, tuttavia, il suggerimento di Paolo. In tal modo di levi da ogni impiccio.