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Conferimento partecipazioni
Si consideri il caso di due soci persone fisiche che possiedono ciascuno una partecipazione di collegamento avente i requisiti dell'art. 87 comma 1 del TUIR.
Tali soggetti intendono conferire la propria partecipazione in una società le cui azioni costituenti il capitale sociale sono prive dei requisiti richiesti per beneficiare della participation exemption. Secondo Voi é possibile utilizzare il regime previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR.
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@Damaris said:
Si consideri il caso di due soci persone fisiche che possiedono ciascuno una partecipazione di collegamento avente i requisiti dell'art. 87 comma 1 del TUIR.
Tali soggetti intendono conferire la propria partecipazione in una società le cui azioni costituenti il capitale sociale sono prive dei requisiti richiesti per beneficiare della participation exemption. Secondo Voi é possibile utilizzare il regime previsto dall'art. 177 co. 2 del TUIR.In via generale, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento di cui al co. 2 dell?art. 177 del TUIR si struttura come una normale operazione di conferimento i cui i soci di "A" conferiscono in "B" la partecipazione che posseggono in "A". Ai fini della determinazione del reddito dei soci di "A" che hanno effettuato il conferimento, le azioni o quote di "B" ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.
È possibile avvalersi del regime fiscale in commento anche nell?ipotesi in cui i soci della scambiata non detengono la partecipazione oggetto di conferimento in regime d?impresa.
L?esclusione dal regime in commento può essere determinata dall?applicazione del co. 3 dell?art. 177 il quale, mediante il rimando all?art. 175 co. 2, prevede il regime ordinario di determinazione delle plusvalenze per le operazioni per le quali il conferente apporta partecipazioni prive dei requisiti per la participation exemption e riceve in cambio partecipazioni nella conferitaria con i requisiti per la participation exemption. In altre parole, il regime che prevede l?utilizzo della quota di patrimonio netto, quale corrispettivo per le partecipazioni di controllo o collegamento conferite, risulterebbe applicabile:- sempre, nel caso di conferimento di partecipazioni con i requisiti pex;
- solo quando le partecipazioni ricevute in cambio sono prive dei requisiti pex, nel caso di conferimento di partecipazioni senza i requisiti pex.
In particolare, la situazione prospettata sembra rientrare nel primo caso descritto, in quanto avviene un conferimento di azioni potenzialmente beneficiarie del regime della participation exemption.
In dottrina si è rilevato che la disciplina ?antielusiva? contenuta nell?art. 175 co. 2 non sarebbe applicabile ai conferimenti nei quali il soggetto conferente non agisce in regime d?impresa, in quanto un soggetto privato non può usufruire del regime pex (si vedano sul tema Micozzi F., Bravi F. ?Conferimento di una Srl di partecipazionie in una Spa: conseguenze fiscali?, Azienda & Fisco, 3, 2007, p. 47).
Secondo una diversa impostazione dottrinale, il co. 3 dell?art. 177 risulterebbe applicabile a tutti i soggetti ricompresi nella disciplina dell?art. 177 stesso (Pau F. ?Conferimenti di partecipazioni soft?, Italia Oggi, 11.12.2005, p. 22; Abritta L., Cacciapaglia L., Carbone V., De Fusco E., Sirianni F., ?Testo unico delle imposte sui redditi?, IPSOA, Milano, 2007, p. 2614-2615).
Anche qualora si propendesse per questa seconda tesi, tuttavia, il caso prospettato non rientrerebbe nella casistica prevista dall?art. 175 co. 2, in quanto il soggetto conferisce partecipazioni aventi i requisiti per l?esenzione.
Si ricorda, da ultimo, che con la ris. 22.3.2007 n. 57, l?Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile il regime previsto dal co. 2 dell?art. 177 del TUIR nel caso in cui il conferimento delle partecipazioni abbia luogo da parte di soggetti conferenti che a loro volta già controllano la società conferitaria.
In merito, l?Assonime con la circolare 12.4.2007 n. 20 ha rilevato che la risoluzione 57/2007/E appare in contrasto con la ratio sottesa all?art. 177 co. 2 del TUIR che sembra prevedere l?applicazione della norma anche alle operazioni di scambio poste in essere all?interno dello stesso gruppo.
In conclusione, si ritiene che, se i soggetti conferenti non controllano il soggetto conferitario, se già esistente, sia possibile applicare il regime dell?art. 177 co. 2 del TUIR al caso in esame.