• User Attivo

    Richiesto parere, Art. 55 esclusioni diritto di recesso

    Ho letto il codice del consumo e nell'articolo 55 ovvero :

    Articolo 55 Esclusioni

    1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52
      e 53 ed il comma 1 dell'articolo 54 non si applicano:
      a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
      beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
      consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
      distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
      b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti,
      alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del
      contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data
      determinata o in un periodo prestabilito.
    2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di
      recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi:
      a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del
      consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 64,
      comma 1;
      b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei
      tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di
      controllare;
      c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o
      che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi
      o alterarsi rapidamente;
      d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati,
      aperti dal consumatore;
      e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
      f) di servizi di scommesse e lotterie.

    Vorrei far notare al paragrafo c) ovvero "di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;"

    Se ponessimo che un committente, commissioni ad un artista un quadro che abbia determinate misure e caratteristiche che vengano espresse e condivise nel contratto dal committente e che ovviamente per la sua caratteristica tipicamente creativa rientri nella categoria di unicità del prodotto e quindi secondo me da definire chiaramente personalizzabile, secondo la clausola presente nell'art. 55, non va applicato il diritto di recesso, condividete? ...... o no?.

    E se no su quali motivazioni?.


  • User Attivo

    Condivido. Anche perchè non si tratta della semplice vendita di un quadro, ma viene commissionato un quadro nuovo ad hoc. Per cui c'è un'evidente personalizzazione.


  • Super User

    Non vorrei sbagliarmi, ma per quel che ricordo il codice del consumo si applica ai rapporti tra consumatori e produttori (aziende), mentre un pittore dovrebbe essere inquadrato tra gli artigiani.


  • User

    si ma in questo caso chi acquista è il committente che ben potrebbe essere un privato. anzi, anche se fosse un'azienda che acquisti per arredare la propria sede si potrebbe discutere sulla natura, cosumatore o meno dell'acquirente, poichè l'acquisto sarebbe comunque al di fuori della attività professionale dell'azienda.
    ho idea che questo rapporto non possa qualificarsi come un contratto di vendita o un contratto di fornitura ma debba qualificarsi come contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art 2222, al quale comunque non sarebbe applicabile il codice del consumo.
    inoltre il diritto di recesso si applica esclusivamente alla vendite a distanza, ovvero a quelle che avvengono al di fuori dai locali commerciali.


  • Super User

    Giusto anche questo. 🙂


  • User Attivo

    @Jackari said:

    si ma in questo caso chi acquista è il committente che ben potrebbe essere un privato. anzi, anche se fosse un'azienda che acquisti per arredare la propria sede si potrebbe discutere sulla natura, cosumatore o meno dell'acquirente, poichè l'acquisto sarebbe comunque al di fuori della attività professionale dell'azienda.
    ho idea che questo rapporto non possa qualificarsi come un contratto di vendita o un contratto di fornitura ma debba qualificarsi come contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art 2222, al quale comunque non sarebbe applicabile il codice del consumo.
    inoltre il diritto di recesso si applica esclusivamente alla vendite a distanza, ovvero a quelle che avvengono al di fuori dai locali commerciali.

    Nella fatti specie si tratterebbe di vendita a distanza, comunque il pittore può rientrare benissimo nell'ambito della lavoro autonomo anche come libero professionista, comunque sia l'art 55, mi sembra chiaro dato che tratta di esclusione del diritto di recesso per vendita a distanza, ovvero in questo caso trattandosi di fatto su misura ed essendo un pezzo unico originale, non rientra nel diritto di recesso.