• Bannato User Attivo

    Il capitale sociale non può mai essere sotto il minimo di legge pertanto qualsiasi operazione si voglia porre in essere per la copertura della perdita questa deve far si che il capitale resti almeno al minimo di legge.


  • User

    nn riesco a capire una cosa. l'articolo 2447 del c.c. dice che in caso di perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale e riduzione dello stesso sotto il limite legale, l'assemblea deve deliberare o la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del cs al limite legale o la trasformazione della società. io in bilacio ho un discreto ammontare di crediti di soci verso la società, posso girarli in una riserva del patrimonio netto per poi compensare la perdita o devo assolutamente procedere come indicato dall'art2447?


  • Bannato User Attivo

    Non vedo particolari ostacoli alla procedura che vuoi utilizzare. L'importante è che la decisione venga presa in sede di assemblea.


  • User

    era solo un dubbio che mi era sorto sul procedimento, grazie per l'aiuto.


  • User

    In questo caso trattasi di riduzione obbligatoria che prevede tutta una procedura particolare. In pratica deve essere redatto una sorta di bilancio straordinario infrannuale (che per le SPA e non le SRL deve essere obbligatoriamente depositato presso la sede sociale). Sulla base di questo bilancio l'assemblea decide se operare la riduzione o rinviare le perdite all'esercizio successivo. Come poi hai già detto tu nel caso il capitale scende al di sotto del minimo legale si applica l'art.2247, e se non lo si applica vi è lo scioglimento della società.
    PS-La società la devi trasformare in un tipo per il quale è richiesto un minimo legale non superiore al residuo patrimonio della società. Non la potrai di certo convertire in una SPA 🙂


  • Super User

    Personalmente reputi che si debba indire istantaneamente una assemblea da notaio, azzerare definitivamente il capitale e deliberarne il contestuale aumento, dopo copertura delle evnetuali perdite eccedenti.

    I soci in quella sede potranno sottoscriverlo.
    Solo in quel momento la socia potrà liberare le quote (o azioni) a lei spettanti con rinuncia ad un credito.

    Abbattimento e ricostituzione sono obbligatorie nel caso.

    Paolo


  • User

    se una cooperativa al 31 12 2006 ha una perdita di 35.000 con un capitale di 2500 e nessuna riserva, e ad oggi non ha preso nessun provvedimento, cosa puo fare se i soci non hanno i mezzi per ripianare la perdita? viene posta in liquidazione e poi eventualmente in fallimento ?


  • User

    Le cooperative possono essere SPA o SRL innanzitutto (e credo che tu faccia riferimento al secondo tipo), e ovviamente il modello prescelto comporta anche una variazione della disciplina. Poi bisogna distinguere le cooperative dalle cooperative a mutalità prevalente. Insomma dire cooperativa nn è sufficiente. Ad ogni modo in questo caso subentra innanzitutto la riduzione obbligatoria del capitale (perchè si supera la soglia di 1/3). Quindi l'assemblea potrebbe anche rinviare le perdite all'esercizio successivo. Il problema però è che in questo caso il capitale scende al di sotto del minimo legale, e quindi dovrebbe essere riportato al minimo ma non essendoci i mezzi non è possibile. Allora si potrebbe procedere alla trasformazione, la quale però non può avvenire se le obbligazioni emesse dalla società sono ancora in circolazione. Quindi alla fine se entro 6 mesi non si aquisisce la somma necessaria non resta che liquidazione.


  • User

    è una coop a mutulaiat prevalente, almeno nel 2006, e a srl.
    la perdita è superiore al capitale. quindi secondo te ora cosa posso fare?
    o faccio un'assemblea dei soci e delibero la messa in liquidazione della coop, e poi non so come finisce, nel senso che se poi l'attivo è insufficiente per coprire i debiti e la perdita andra in fallimento. oppure facciamo una trasformazione? in soc.persone si puo?


  • User

    Allora se sei sotto il limite legale ci sono 3 opzioni:
    1-Reintegrare il capitale e portarlo al minimo
    2-Trasformazione regressiva in una società di persone (tenendo conto dei limiti operanti per la trasformazione)
    3-Liquidazione

    Se dopo la liquidazione e la successiva estinzione della società i creditori non sono soddisfatti potranno richiedere il fallimento fino a un'anno dalla estinzione.


  • User

    posso trasformarla da una coop a r.l. a mutualita prevalente in una soc.persone ??


  • User

    credo di no. Oggi è possibile si la trasformazione eterogenea ma devi riguardare in un verso o nell'altro società di capitali.


  • User

    coop a mutualita prevalente: se ho 100 di utile devo destinare 30 a riserva, 3 a fondi mutualistici e la restante parte la utilizzo a copertura perdite pregresse?
    posso invece prima coprire le perdite pregresse e poi sul rimanente destinare il 30% e il 3% ?


  • User Newbie

    Si vrifca la situazione per cui, a fronte di perdite che abbattono il capitale al di sotto del minimo legale, nel corso dell'esercizio successivo si deliberi il ricorso al finanziamento del socio unico (che rinuncia al suo credito) senza accantonare prima tale finanziamento a Riserva di capitale. Pur essendo stata messa a disposizione della società, in pratica, una certa "somma" per far fronte alla perdita, a quale responsabilità credete vada incontro l'amministratore per non aver osservato la prassi codicistica ?
    Grazie per l'eventuale risposta.

    Nicola