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collaborazioni occasionali ( elettricista)
Salve a tutti
Sono un elettricista in pensione ,vorrei sapere se posso fare un impianto elettrico di civile abitazione ad un privato cittadino come collaborazione occasionale se è si ,posso fare la ricevuta anche se il committente non ha la partita iva?
se ci fosse bisogno del certificato di conformità lo può rilasciare un tecnico iscritto regolarmente? pagando naturalmente a parte la sua parcella?
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Lei si chiede se un tecnico iscritto regolarmente può rilasciare il certificato di conformità per l'impianto che Lei ha realizzato.
Orbene, fino a qualche tempo fa, tale prassi era spesso utilizzata, ma ultimamente a seguito dei più capillari controlli che vengono svolti chi realizza l'impianto lo certifica se ne ha i requisiti altrimenti richiede la consulenza dei tecnici abilitati che dovranno fatture tale prestazione di consulenza a chi realizza l'impianto e la certificazione di conformità al soggetto per il quale l'impianto è stato realizzato.
Valuti la convenienza economica anche considerato che la prestazione che Lei andrà ad eseguire dovrà essere dichiarata fiscalmente per l'assoggettamento alle imposte e le eventuali "effetti" che tale reddito avrà sul monte pensione che percepisce.
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La ringrazio per la gentile risposta, ma il mio problema principale era il seguente:
vorrei sapere se posso fare un impianto elettrico di civile abitazione ad un privato cittadino come collaborazione occasionale se è si ,posso fare la ricevuta anche se il committente è un privato?
vi ringrazio
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Ciao Otello e Benvenuto nel Forum GT
Non è lecito eseguire prestazioni occasionali su un'attività che deve essere svolta da soggetti con particolari certificazioni (vedi 46/90)ti posto l'articolo di Legge
Art. 2. Soggetti abilitati.
- Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
- L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Ciao
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