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Emissione nota accredito?
A Gennaio 2006 ho emesso una fattura a un cliente il quale non è riuscito a pagare neanche una parte (totalmente insoluta). Per saldare il suo debito ha proprosto ed è stato accordato di eseguire dei montaggi per nostro conto senza essere pagato. Siccome la compensazione tra partire è vietata comedevo trattare contabilemtne questo comportamento? Devo emettere nota di accredito per la parte stornata di volta in volta (senza iva a noram dell'art 26 visto che è passato un anno) oppure cosa devo fare?
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Il tuo cliente diventa in questo caso un fornitore che emetterà una fattura per l'importo relativo. Basterà che nella fattura sia apposto il PAGATO così tu registrerai un costo che compensa il ricavo della tua fattura e un'uscita di cassa che viene compensata con un'entrata fittizia del credito.
Quindi non fare la nota di accredito, quando ti arriva la fattura fornitore la registri e registri anche il pagamento in uscita di cassa, poi registri un pagamento in entrata che defalca il credito del cliente.esempio:
credito cliente 1000
-10/10/08 - Ricevo ft fornitore € 120
diversi a fornitore
costi 100
iva 20 fornitore 120-10/10/08 - pagato ft fornitore
fornitore 120 a cassa 120-10/10/08
incasso ft cliente
cassa 120 a crediti v/cli 120saldo crediti v/cli 880
ho provato a risponderti, credo si faccia così ma in ogni caso aspetta la risposta di qualcuno che è più esperto di me.
Ciao
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E questo non è come compensare le partite?
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Il tuo cliente diventa in questo caso un fornitore che emetterà una fattura per l'importo relativo. Basterà che nella fattura sia apposto il PAGATO così tu registrerai un costo che compensa il ricavo della tua fattura e un'uscita di cassa che viene compensata con un'entrata fittizia del credito.
Impostata così con entrate ed uscite fittizie sembrano fatture di comodo.
L?estinzione di due debiti reciproci tramite compensazione è ammessa dal codice civile. In via di estrema sintesi, è possibile distinguere tra:
- compensazione legale e giudiziale, al ricorrere delle condizioni di cui all?art. 1243 c.c.;
- compensazione volontaria (art. 1252 c.c.), che ricorre quando le parti convengono di estinguere, appunto per compensazione, debiti e crediti reciproci, anche in assenza dei requisiti di cui al citato art. 1243 c.c.
Anche nel caso di specie, quindi, le parti possono provvedere all?estinzione dei reciproci debiti (crediti) secondo quanto testé precisato, senza procedere al materiale pagamento (incasso) dei medesimi.
Si tenga peraltro presente che, qualora - alla data della chiusura dell?esercizio - i debiti e i crediti reciproci non si siano ancora estinti per compensazione, in bilancio non sarà consentito procedere al compenso di partite, in virtù del divieto sancito dall?art. 2423-ter co. 6 c.c. (sul punto, si veda anche l?OIC 11).
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Quindi contabilmente cosa devo fare?
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Quindi contabilmente cosa devo fare?
Fare un giroconto indicando come descrizione compensazione ex art. 1242 CC
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Del tipo
DEBITI a CREDITI 100 g/c per compensazione volontaria ex art 1252?
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DEBITI a CREDITI 100 g/c per compensazione volontaria ex art 1252?
Si ex art. 1252 CC; avevo sbagliato io nel post precedente a citare l'art 1242.