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Deducibilita' e detraibilita' iva carburanti
Salve a tutti,
sto facendo una ricerca su internet circa la deducibilita' del costo del carburante e la relativa detraibilita' dell'iva.
Premetto che nel piano dei conti della mia imprersa, i conti relativi al carburante sono 2:
carburante da autotrazione e carburante da riscaldamento e gruppi elettrogeni.Essendoci questa distinzione immagino che ci sia un diverso trattamento fiscale tanto a livello di determinazione del reddito d'impresa quanto a livello di detraibilita' dell'iva.
Non sono riuscito a capire in che misura tali costi sono deducibili dal reddito nonche' in che misura l'impresa puo' portare in detrazione l'iva sull'acquisto di tali carburanti.
Per schematizzare cio' che mi interessa sapere e rendere piu' sintetica la mia richiesta vi espongo il problema nel modo seguente:
Carburante da autotrazione: deducibile al? -- iva detraibile al?
Carburante da riscaldamento e gruppi elettrogeni: deducibile al? -- detraibile al?Spero riusciate a darmi una risposta dato che sono due giorni che cerco e ho solamente trovato una montagna di articoli, decreti legislativi e via dicendo che non sono per niente chiari.
Un saluto.
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Diciamo che per quanto riguarda il carburante da autotrazione, ho trovato la risposta, nel senso che tutti gli autoveicoli (indicati nel comma 1 dell'articolo 54 del DL 285 del 30/4/1992) utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa nonche' veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sono deducibili per intero.
Tutti gli altri autoveicoli non indicati nel suddetto comma 1 sono deducibili nella misura del 50% ad eccezione dei rappresentanti di commercio che hallo la percentuale di deduzione all'80%.
Per quanto riguarda invece la detraibilita' dell'iva, l?articolo 19 bis1 e successive deroghe del D.P.R. 633/72 stabilisce che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti.Penso che la risposta, limitatamente al carburante da autotrazione, sia questa e correggetemi se sbaglio.
Non riesco pero' a trovare nulla sul carburante da riscaldamento e gruppi elettrogeni.
Chi mi puo' aiutare?
Grazie, tafazio.
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@tafazio said:
Diciamo che per quanto riguarda il carburante da autotrazione, ho trovato la risposta, nel senso che tutti gli autoveicoli (indicati nel comma 1 dell'articolo 54 del DL 285 del 30/4/1992) utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa nonche' veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, sono deducibili per intero.
Tutti gli altri autoveicoli non indicati nel suddetto comma 1 sono deducibili nella misura del 50% ad eccezione dei rappresentanti di commercio che hallo la percentuale di deduzione all'80%.
Per quanto riguarda invece la detraibilita' dell'iva, l?articolo 19 bis1 e successive deroghe del D.P.R. 633/72 stabilisce che l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti.Penso che la risposta, limitatamente al carburante da autotrazione, sia questa e correggetemi se sbaglio.
Non riesco pero' a trovare nulla sul carburante da riscaldamento e gruppi elettrogeni.
Chi mi puo' aiutare?
Grazie, tafazio.L'acquisto del carburante da riscaldamento e gruppi elettrogeni è deducibile al 100% e l'IVA detraibile al 100%. Presumo infatti che trattasi di costi inerenti all'esercizio dell'attività e come tali non sono soggetti ad alcuna limitazione, né con riferimento al costo né con riferimento all'IVA.
Attenzione alle % di deduzione dei costi relativi alle autovetture, soprattutto quella del 50%, che non esiste più.
Saluti.