• User

    pensionato: che contratto può accettare?

    Chiedo gentilmente un'informazione: a mia madre, insegnante in pensione, è stato proposto di collaborare con una scuola per svolgere qualche ora di attività didattica.
    Che tipo di contratto potrebbe stipulare senza dover rinunciare alla pensione?
    La somma sarebbe modesta, quindi sicuramente entro i limiti della prestazione occasionale ma la durata superiore ai 30 giorni.
    Pensavo: un contratto a progetto o co.co.co. potrebbe stipularlo o perderebbe la pensione?
    nell'eventualità che fosse possibile, con che contribuzione alla gestione separata inps, avendo già una pensione?
    Grazie per la collaborazione!


  • Bannato User Attivo

    Ti allego un file che potrebbe tornarti utile per capire l'eventuale convenienza o meno dello svolgimento di una attività dopo aver conseguito la pensione.


  • User

    Grazie per il file, che ho letto.
    Premessa: mia madre ora ha 58 anni, ed è andata in pensione nell'89 con 19 anni 6 mesi e "tot" giorni (che ora non ricordo), secondo la legge (volendo, opinabile) di allora.
    Da quel che dice il file, sembra che si debba rinunciare a una fetta, se non a tutta la pensione, nel caso di contratto di lavoro dipendente, se ho capito bene; al sindacato, al contrario, dicono che si può accettare qualsiasi contratto....
    Riporto i passaggi non chiari:

    Al compimento dell?età pensionabile, ai trattamenti di anzianità si applicano
    [LEFT]le stesse norme sul cumulo previste per le pensioni di vecchiaia e l?equiparazione
    della pensione di anzianità a quella di vecchiaia ha effetto dal primo giorno del
    mese successivo a quello di compimento dell?età pensionabile.

    Quindi, avendo superato l'età pensionabile, ora può accettare qualsiasi contratto?

    I lavoratori titolari di pensioni di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei
    cui confronti trovavano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo,
    hanno potuto accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1º gennaio
    2003, versando un importo calcolato con particolari modalità.
    La disposizione ha trovato applicazione anche nei confronti degli iscritti che
    avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il
    rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre
    2002.
    Gli importi per accedere al nuovo regime di cumulo dovevano essere versa**ti entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall?ente previdenziale di
    appartenenza. L?interessato poteva comunque optare per il versamento entro la
    stessa data del 30% di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali
    della differenza, applicando l?interesse legale.
    I titolari di pensioni di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 non in attività
    lavorativa, possono ancora accedere al regime totale di cumulo effettuando il versamento
    della somma di cui sopra, maggiorata del 20%, entro tre mesi dall?inizio
    dell?attività.[/LEFT]

    Dal gennaio 2003 c'è la totale cumulabilità?

    Chiedo infine: un co.co.co. o co.co.pro sono assimilabili a quale forma contrattuale? autonoma o dipendente?
    grazie!


  • Bannato Super User

    i co.co.pro sono assimilati a dipendente


  • User

    Grazie per la gentile risposta.
    Quindi, se è in pensione ed ha raggiunto l'età pensionabile, il comportamento in relazione a nuovi redditi è analogo a quello delle pensioni di vecchiaia?
    grazie!