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Atto di accertamento
L'art.25 del DPR 29/09/1973, n.602, dispone che:
"Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio".Il caso: mi era stata rubata la macchina il 21/12/03, mi è arrivato il 4 Ottobre 2007 a casa un atto di accertamento e di irrogazione sanzioni per bollo non pagato nell'anno 2004.
Secondo voi è applicabile al mio caso la prescrizioe di cui sopra? L'atto non mi doveva esser notificato entro il 31/12 del secondo anno successivo al 2004? Oppure quell'articolo vale solo per le imposte dirette e il bollo auto ha una diversa prescrizione?
Thanx
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Buongiorno.
Nel caso di furto dell'autoveicolo dopo aver sporto la denuncia occorre procedere alla "perdita di possesso" presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Se tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti ossia denuncia del furto e comunicazione di perdita di possesso sarà possibile richiedere l'annullamento della cartella esattoriale.
Il termine entro cui si prescrive il diritto dell`aministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte e' il ** terzo anno successivo** a quello in cui ** doveva avvenire il versamento.**
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Incredibile!!! :bho:
Sono stato all'agenzia delle entrate...ho portato regolare denuncia della questura del 21/12/2003...i documenti della rottamazione di aprile 2004...e loro cosa mi dicono? Che la rottamazione doveva esser fatta entro febbraio!!!!
Ma se ho ritrovato la macchina ad aprile come facevo a fare la rottamazione a febbraio!!! Cosa mi rottamavo????
Tra l'altro ho pure speicificato che io non ho mai ritrovato la macchina intera ma solo la scocca senza nient'altro...tutto era stato smontato e rubato.
Ma è incredibile!!! E' vergognoso!!! Ora che diavolo faccio? :bho:
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paghi oppure fai ricorso anche se nn vedo gli estremi
credo che la perdita di possesso nn l'hai fatta giusto?