• User Newbie

    Clienti non paganti - lecito sospendere garanzia e assistenza?

    Da tempo mi balla in mente un quesito: nel caso in cui un cliente per cui è stato sviluppato un sito web o un software non paghi e vada molto oltre i termini previsti, è lecito rifiutarsi di fornire assistenza sul prodotto "venduto" fino a che non verrà regolata la sua posizione?


  • Super User

    I contratti di appalto per la realizzazione di siti web e loro assistenza sono rapporti sinallagmatici, ovvero a prestazioni corrispettive: ciascuna delle parti deve realizzare una prestazione a favore dell'altra.

    Orbene:

    **Codice civile

    ** **Art. 1460 - Eccezione d'inadempimento **

    [1] Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie [1218 ss.] o non offre di adempiere [1208 ss., 1220] contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [1481, 1482, 1901].

    [2] Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede [1375, 1565].
    Credo che il passaggio normativo basti a spiegare l'impossibilità in capo all'inadempiente di chiedere l'altrui adempimento: ovvero "inadempleti non est ademplendum".
    Ciao.


  • User Newbie

    Chiarissimo. Grazie! 😉


  • User

    @shapur said:

    Credo che il passaggio normativo basti a spiegare l'impossibilità in capo all'inadempiente di chiedere l'altrui adempimento: ovvero "inadempleti non est ademplendum".
    Ciao.

    ma oltre a questo c'è un altro aspetto o meglio forse due riguardanti questo tipo di lavoro, ovvero la creazione di un sito web per un cliente:

    1. chi fa il lavoro di solito cmq è in possesso delle credenziali per gestire il sito (disabilitarlo, rimuoverlo in caso di mancato pagamento)

    2. fornisce un servizio continuativo di assistenza e aggiornamento, in quanto un sito non dura per sempre ma deve essere aggiornato con l'evolversi della tecnologia.

    in caso di mancato pagamento è lecito sospendere il servizio, e/o cancellare il sito mettendo una pagina vuota o addirittura un cartello con "servizio sospeso in attesa di pagamento"?

    o si rischia di cadere nel torto?


  • Super User

    Ciao nicobonetti,

    la risposta di shapur comprendeva anche questo caso. Se manca una delle prestazioni, cade anche la prestazione corrispondente. Altrimenti in assenza di un pagamento io sarei costretto comunque a lavorare per l'altro (leggasi: mantenere on line il sito).

    Il problema piuttosto è un altro, secondo me, cioè il tempo ! Dopo quanto tempo (una settimana ? un mese ? un anno ?) io posso presumere che la prestazione "pagamento" è venuta a cadere e quindi io posso far venire meno la mia prestazione ?
    Qui, se non soccorre il contratto (sarebbe bene specificare anche queste cose nei contratti), direi che è tutto un po' aleatorio. Una decisione finale finirebbe per spettare ad un giudice, se il termine è giusto o no.
    Io direi che la cosa migliore è scrivere una raccomandata AR alla controparte assegnando un termine preciso per effettuare il pagamento dovuto, in assenza del quale si procederebbe a far cadere la controprestazione (e a rivolgersi ad un giudice per la parte di prestazione non pagata).


  • User

    ma nel caso di sito internet, esistono due aspetti:
    1 sviluppo del software. che viene realizzato e montato su qualche server, magari in gestione al cliente, oppure sotto nostra gestione terzi.

    2 mantenimento del servizio.

    il cliente non paga, mi pare chiero che la 2 viene meno, ma la 1? in caso di mancato pagamento e in caso di fattibilità si può disabilitare (ovvero cancello i files dal server)?

    e in caso uno non avesse nemmeno stipulato un contratto, ma il lavoro fosse stato commissionato relizzato, fatturato e non pagato? (come nel mio caso)