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Clienti non paganti - lecito sospendere garanzia e assistenza?
Da tempo mi balla in mente un quesito: nel caso in cui un cliente per cui è stato sviluppato un sito web o un software non paghi e vada molto oltre i termini previsti, è lecito rifiutarsi di fornire assistenza sul prodotto "venduto" fino a che non verrà regolata la sua posizione?
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I contratti di appalto per la realizzazione di siti web e loro assistenza sono rapporti sinallagmatici, ovvero a prestazioni corrispettive: ciascuna delle parti deve realizzare una prestazione a favore dell'altra.
Orbene:
**Codice civile
** **Art. 1460 - Eccezione d'inadempimento **
[1] Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie [1218 ss.] o non offre di adempiere [1208 ss., 1220] contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto [1481, 1482, 1901].
[2] Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede [1375, 1565].
Credo che il passaggio normativo basti a spiegare l'impossibilità in capo all'inadempiente di chiedere l'altrui adempimento: ovvero "inadempleti non est ademplendum".
Ciao.
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Chiarissimo. Grazie!
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@shapur said:
Credo che il passaggio normativo basti a spiegare l'impossibilità in capo all'inadempiente di chiedere l'altrui adempimento: ovvero "inadempleti non est ademplendum".
Ciao.ma oltre a questo c'è un altro aspetto o meglio forse due riguardanti questo tipo di lavoro, ovvero la creazione di un sito web per un cliente:
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chi fa il lavoro di solito cmq è in possesso delle credenziali per gestire il sito (disabilitarlo, rimuoverlo in caso di mancato pagamento)
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fornisce un servizio continuativo di assistenza e aggiornamento, in quanto un sito non dura per sempre ma deve essere aggiornato con l'evolversi della tecnologia.
in caso di mancato pagamento è lecito sospendere il servizio, e/o cancellare il sito mettendo una pagina vuota o addirittura un cartello con "servizio sospeso in attesa di pagamento"?
o si rischia di cadere nel torto?
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Ciao nicobonetti,
la risposta di shapur comprendeva anche questo caso. Se manca una delle prestazioni, cade anche la prestazione corrispondente. Altrimenti in assenza di un pagamento io sarei costretto comunque a lavorare per l'altro (leggasi: mantenere on line il sito).
Il problema piuttosto è un altro, secondo me, cioè il tempo ! Dopo quanto tempo (una settimana ? un mese ? un anno ?) io posso presumere che la prestazione "pagamento" è venuta a cadere e quindi io posso far venire meno la mia prestazione ?
Qui, se non soccorre il contratto (sarebbe bene specificare anche queste cose nei contratti), direi che è tutto un po' aleatorio. Una decisione finale finirebbe per spettare ad un giudice, se il termine è giusto o no.
Io direi che la cosa migliore è scrivere una raccomandata AR alla controparte assegnando un termine preciso per effettuare il pagamento dovuto, in assenza del quale si procederebbe a far cadere la controprestazione (e a rivolgersi ad un giudice per la parte di prestazione non pagata).
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ma nel caso di sito internet, esistono due aspetti:
1 sviluppo del software. che viene realizzato e montato su qualche server, magari in gestione al cliente, oppure sotto nostra gestione terzi.2 mantenimento del servizio.
il cliente non paga, mi pare chiero che la 2 viene meno, ma la 1? in caso di mancato pagamento e in caso di fattibilità si può disabilitare (ovvero cancello i files dal server)?
e in caso uno non avesse nemmeno stipulato un contratto, ma il lavoro fosse stato commissionato relizzato, fatturato e non pagato? (come nel mio caso)