• User

    Ragazzi riprendo questo post dopo diversi giorni per aggiornarvi sugli sviluppi.
    Uno dei siti incriminati (slavo), a cui ci siamo rivolti, ha risposto.
    I webmasters si sono scusati, hanno rimosso la pagina ma hanno precisato che loro non c'entrano niente. Questo in breve è quanto motivano:

    Increasing google page rank score with something thats is not active
    link is not possible
    Take a closer look and you will see that we don`t allow users to post
    links in comments.
    In other hand, this bot attack searches php bb based forums (look at
    the tags ) and the result in our site is a plain text not
    links.

    se abbiamo capito bene anche loro sono vittime di un attacco dovuto ad un bug della loro piattaforma?
    Vi saremmo grati se ci deste ulteriori spiegazioni su cosa vogliono dire questi signori.

    Grazie mille.


  • Moderatore

    vogliono dire semplicemente che uno spammer si è messo spammare sui loro siti con la speranza di riuscire a piazzare qualche backlink....

    ciò non toglie che è compito di chi gestisce il sito evitare che ciò accada.....

    anche su questo forum arriva gente di tutti i colori che spamma e noi prontamente eliminiamo questo genere di contenuti

    il punto è che con la diffusione del web e la sempre crescente diffusione di siti e blog amatoriali questo tipo di problemi si è centuplicato


  • User

    ma perchè lo fanno questi spammer? Cosa ne guadagnano?

    I back link sarebbero quelli che poi portano ai SEO spam giusto?
    Ovvero nome-persona.gkdfdkfdkjfheifjeifjeifjeietc.ecc.ecc.ecc..html ?

    La mia parente è convinta vi sia un mandante italiano... ok esagerata direte, ma non capendo lei niente di informatica e considerata l'agitazione degli ultimi giorni viene solo voglia di farla stare serena.

    In merito al discorso di phpbb di cui parlano i tizi slavi, ma è un bug? Cosa vogliono dire con il riferimento a 'look at the tag [ URL ] ecc.' ?

    Grazie per il supporto che ci state dando, siete davvero delle brave persone.

    ciao


  • Moderatore

    i backlink sono i link che si trovano in una pagina web e che puntano verso altre pagine web.....

    quello che dici tu è l'URL....

    i backlink servono ad aumentare la popolarità di un sito web agli occhi dei motori di ricerca in modo che compaia più in alto nelle SERP

    un altro trucco è quello invece di usare siti istituzionali, per esempio università e governi, per diffondere i propri contenuti

    per esempio facendo una ricerca per "buy viagra" su Google http://www.google.it/search?q=buy+viagra

    si nota subito che i siti in testa sono siti di università americane sui quali gli spammer hanno inserito le loro pubblicità del viagra

    stando in alto nelle SERP avranno molti visitatori e quindi molti potenziali acquirenti del loro viagra e ovviamente guadagneranno molti soldoni dalla vendita del viagra

    in tutto questo il sito dell'università viene usato perchè è già di per sè molto popolare per i motori di ricerca e quindi è più facile per lo spammer mostrare la sua pubblicità in alto nelle SERP dei motori

    P.S. tranquillizzala pure, lo spammer in questione ha semplicemente usato un bot automatico che scarica contenuti dalla rete e li mischia, la persona o le persone dietro tutto questo non hanno la benchè minima idea di chi sia la ragazza in questione, magari sono cinesi o russi e non sanno nemmeno che la vittima in questione esiste

    si tratta di normalissimi problemi in cui purtroppo molta gente incorre....


  • User Newbie

    ciao Blue 65, sono arrivato alla discussione di questo forum, e quindi ad iscrivermi ai suoi servizi, attraverso google e cercando informazioni sul fenomeno del pornosquatting. Da alcune ore ho scoperto di esser vittima dello stesso tipo di attacco della tua amica. Sono anche io giornalista free lance e ricercando il mio nome e cognome attraverso google, all'interno di una raccolta di match spalmata su 11 pagine, l'undicesima è occupata da una serie di doorway pages a contenuto pornografico con la presenza del mio nome tra i tag delle stesse. Ho trovato un documento in rete che riguarda il fenomeno e ho seguito una procedura indicata, scrivendo al garante per la privacy e alla naming authority. Ti pregherei di contattarmi o di farmi contattare dalla tua amica, credo che possa esserci utile in modo reciproco. Grazie infinite.


  • Super User

    Ti pregherei di contattarmi o di farmi contattare dalla tua amica, credo che possa esserci utile in modo reciproco. Grazie infinite.Ciao Gonippo68 e benvenuto sul ForumGT. 🙂

    Sarebbe bello che ogni tipo di sviluppo su questa discussione avvenga sul forum e non in pvt, così da consentire a tutti gli utenti di meglio comprendere questo delicato e diffuso argomento e ad altri forumisti di aggiungere elementi e dati alla discussione. :ciauz:


  • User Newbie

    Buongiorno a tutti, sono nuovo su questo forum.
    Anche io sono vittima degli spammers ed anche io scrivo articoli.
    Non sono un giornalista, mi occupo di diritto informatico e sto valutando l'opportunità di intraprendere un'azione legale nei confronti di google.
    L'atteggiamento che quest'ultimo sta assumendo di fronte alle mie ultime segnalazioni non è del tutto irrilevante da un punto di vista giuridico, anche in relazione al noto principio di non responsabilità di un provider.

    A parte ciò ho scritto personalmente (mandando in un paio di casi anche costosti fax intercontinentali) ad alcuni webmasters intimandoli, in base alle proprie normative nazionali, di rimuovere il mio nome da pagine di spam.
    Solo minacciandoli legalmente (non lo dico con vanto, ma con sdegno) ho ottenuto la rimozione immediata dei contenuti.
    Tutto ciò si sta rivelando ugualmente inutile e nonostante lo scaricabarile iniziale, google non rimuove o aggiorna i risultati memorizzati nel proprio database. Rendendo futile, a questo punto, anche contattare i webmasters.

    Sto valutando anche l'ipotesi di mettere in piedi un dominio dedicato alla vicenda. E' certo che nelle prossime settimane mi muoverò legalmente quanto meno per ottenere un provvedimento giurisdizionale o dell'Authority affinchè google rimuova i vari links osceni. Links non corrispondenti a 'genunini' casi di pornosquatting (se il termine lo intendiamo con riferimento ai meta tag ed alla presenza di pagine oscene). Nel mio caso, al pari di altri utenti, il nome completo è presente come link insieme ad altre parole chiave oscene anch'esse nella forma di links.

    Invito l'utenza di questo forum a divulgare ad amici e conoscenti quanto sta accadendo in rete. Non è un fenomeno da sottovalutare; il livello di 'cattura' delle parole chiave da parte degli spammers è sceso di qualità, aumentando di conseguenza in quantità. Non è un caso se persino nomi di avvocati o siti legali sono affiancati a termini osceni o fuorvianti.

    Concordo con l'utente Andrez che invita a non rendere private eventuali iniziative, se qualcuno ha il timore di far conoscere le proprie azioni è bene che al contrario renda noto come intende muoversi.
    Non ha senso agire nell'ombra per tutelare i propri dati personali quando poi uno spammer ci fa passare, agli occhi di un collega o di un datore di lavoro, per un pornostar o un pervertito.

    Se il moderatore lo ritiene opportuno, chiederei la cortesia di mettere in evidenza questo topic.

    Un saluto a tutti.


  • User Newbie

    salve; nessuna intenzione di criptare la mia esperienza; ho cercato solamente uno scambio su una questione che mi sta facendo dannare e che per me è semplicemente una novità. nessun problema quindi a condividere le procedure che sto seguendo. Nel mio caso si tratta della presenza del nome+cognome insieme ad una serie di keywords (anche se la posizione non è esattamente ta i metatag effettivi) visibili solo attraverso la visualizzazione del codice html. ovvio che effettuando ricerca attraverso google "nome cognome" oltre ai match corretti e che riguadano per lo piu la mia attività in rete, ottengo una 15na di risultati di quel tipo, posizionati nelle utlime pagine. Cercando in rete si trovano alcune indicazioni in italia; c'è uno studio legale specializzato in questo, e mi sono rivolto a loro per un consiglio. Loro propongono una serie di diffide ai provider, e allo stesso tempo di rivolgersi alla polizia postale; ritengono si tratti di fenomeni assolutamente mirati, e questo, visto che non sono un personaggio televisivo, ha per me tratti inquietanti. Le diffide hanno un costo; e ancora devo recarmi dalla polizia postale. mantengo un portale su un argomento specifico che ha un buon livello di visite, avevo anche intenzione di pubblicare un articolo informativo sul fenomeno e di dire senza troppi problemi di essere una delle vittime. Da un certo punto di vista preferisco esorcizzare la cosa raccontandola, piuttosto che aspettare che quei risultati salgano come la melma. Ho scritto anche al garante, per ora è arrivata solo la notifica di lettura.

    Concordo su tutto quello che è stato detto; mi prmetto solo un'osservazione a quello che dice RGM: "Non ha senso agire nell'ombra per tutelare i propri dati personali quando poi uno spammer ci fa passare, agli occhi di un collega o di un datore di lavoro, per un pornostar o un pervertito." va benissimo; chi comincia a dire il suo nome su questo forum?

    grazie.


  • User Newbie

    @gonippo68 said:

    salve; nessuna intenzione di criptare la mia esperienza; ho cercato solamente uno scambio su una questione che mi sta facendo dannare e che per me è semplicemente una novità. nessun problema quindi a condividere le procedure che sto seguendo.

    forse avrei dovuto inserire una faccina, non mi riferivo comunque alla pubblicazione del nome ma della procedura. Ho scritto di 'agire nell'ombra' proprio con riguardo all'azione.
    Ad ogni modo, se le interessa, in privato le dico tranquillamente il mio nome.
    Non lo faccio pubblicamente perchè se un curioso seleziona i links incriminati, si innesca automaticamente un meccanismo di spam autoalimentato ed il giorno dopo mi ritrovo un paio di links in più. Provare, ahimè, per credere.

    Nel mio caso si tratta della presenza del nome+cognome insieme ad una serie di keywords (anche se la posizione non è esattamente ta i metatag effettivi) visibili solo attraverso la visualizzazione del codice html. ovvio che effettuando ricerca attraverso google "nome cognome" oltre ai match corretti e che riguadano per lo piu la mia attività in rete, ottengo una 15na di risultati di quel tipo, posizionati nelle utlime pagine. Cercando in rete si trovano alcune indicazioni in italia; c'è uno studio legale specializzato in questo, e mi sono rivolto a loro per un consiglio.
    Loro propongono una serie di diffide ai provider, e allo stesso tempo di rivolgersi alla polizia postale; ritengono si tratti di fenomeni assolutamente mirati, e questo, visto che non sono un personaggio televisivo, ha per me tratti inquietanti.

    non amo affermazioni che possono apparire presuntuose, ma dia retta a ciò che legge in questo forum. E' tutto generato in automatico, se vi è qualcosa di mirato sono le parole chiave e non la persona.
    Nel mio caso tutti i risultati sono accompagnati dal trattino tra le parole, ovvero: nome-cognome.restodellink.php

    La pagina restodellink.php controlla il valore ricevuto e se vede che è nome-cognome è presente nel proprio database se lo 'annota'.

    Le diffide hanno un costo; e ancora devo recarmi dalla polizia postale. mantengo un portale su un argomento specifico che ha un buon livello di visite, avevo anche intenzione di pubblicare un articolo informativo sul fenomeno e di dire senza troppi problemi di essere una delle vittime. Da un certo punto di vista preferisco esorcizzare la cosa raccontandola, piuttosto che aspettare che quei risultati salgano come la melma. Ho scritto anche al garante, per ora è arrivata solo la notifica di lettura.

    io l'articolo penso che lo scriverò nelle prossime due settimane, devo prima documentarmi ulteriormente se vi sono sentenze europee al riguardo.
    Comunque tempo fa ho trovato un blog di una giornalista che sta avendo lo stesso problema, ecco il link:

    http://annavillani.blog.kataweb.it/anna_villani_giornalista/2006/10/il_mio_blog_d_f.html

    la giornalista in questione appare tra i risultati con nome, cognome e la parola 'giornalista' spammati. Lei deve averla presa come una questione personale stando a quello che si legge sul suo blog.
    Se si organizza qualcosa collettivamente potremmo contattarla.


  • User Newbie

    è un post di prova, ieri avevo inserito un lungo intervento a questo proposito, ma non è visibile


  • User Newbie

    ecco ora si vede 🙂 si concordo con te RGM; per organizzare qualcosa collettivamente, sono assolutamente d'accordo, ho visto il post della giornalista che indichi. Sul mirato intendo qualcuno che quelle chiavi di ricerca le scrive e concepisce; ripeto: mi sono rivolto ad uno studio legale che si occupa di pornosquatting in termini specialistici (non è difficile trovarli, basta cercare su google è sono tra i primi rintracciabili); loro parlano in modo molto preciso di attacchi mirati e di chiavi di ricerca studiate per colpire. ho pensato anche io ad un articolo pubblico, ovvero dirlo senza troppi problemi attraverso il portale che curo e agire con-tro questa forma offensiva di spam con un atteggiamento che ne invalidi i risultati.


  • Moderatore

    perdonate una domanda ma in termini legali cos'è che si può fare? qual'è la fattispecie di reato in questione?

    per esempio nel caso delle aziende non se ne può usare il nome impunemente perchè il marchio registrato, ma nel caso di nomi propri che oltretutto non sono univoci, come si fa a dimostrare la diffamazione?


  • User Attivo

    Ho letto la discussione in atto. Ho pescato su Altalex questa sentenza, che già potrà dare alcune dritte sull'argomento diffamazione via internet.
    Diffamazione a mezzo internet: da provare l'effettiva percezione da parte di terzi Tribunale Teramo, sentenza 06.02.2002 n° 112

    [RIGHT][URL="javascript:window.print()"]Stampa image[/RIGHT]

    (Sentenza segnalata da Andrea Monti - www.andreamonti.net)

    Il delitto di diffamazione è reato di evento e si realizza nel momento della diffusione all'esterno del messaggio con la sua percezione da parte dei terzi , conseguendone che esso può risultare temporalmente differenziato rispetto alla condotta , con la possibile ravvisabilità della fattispecie tentata.

    Nel caso di messaggi diffamatori collocati su pagine web accessibili dalla rete internet, solo in un secondo momento, (a distanza di secondi, minuti, giorni ecc.) i terzi connettendosi con sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento.

    A differenza del caso della stampa o della diffusione televisiva, non è però possibile presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi, difatti il messaggio diffamatorio è in genere raggiungibile solo da chi richiami esplicitamente il sito oppure, del tutto casualmente, attraverso una interrogazione all'interno dei motori di ricerca utilizzando parole chiave contenute nel sito medesimo.

    E' pertanto necessario provare che ciò si sia in concreto verificato o che vi siano elementi indiziari o argomenti fondati su dati esperenziali affidabili che possano consentire di affermare la verificazione dell'evento.

    In mancanza di tale prova, e stante la natura diffamatoria dei messaggi posti in rete, è comunque ravvisabile il delitto di tentata diffamazione.
    *
    (Nota a cura di [EMAIL="[email protected]"]Enrico Giannini[/EMAIL])

    **REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    TRIBUNALE DI TERAMO

    Sezione distaccata di GIULIANOVA**

    DISPOSITIVO DI SENTENZA

    (Artt. 544 e segg. 549 C.P.P.)

    Il Giudice dott. ALDO MANFREDI

    Alla pubblica udienza del 30/01/02 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente

    **
    SENTENZA
    **
    nel procedimento penale

    CONTRO

    P.R., nato il ... in ..., residente in ......;ove elegge domicilio.

    LIBERO PRESENTE

    IMPUTATO/I

    Del reato di cui all'art. 595 c.p. Per aver offeso la reputazione del Monte Dei Paschi di Siena S.P.A. comunicando a più persone mediante sistema Internet, in tal senso aprendo un "sito" intestato formalmente a tale Società. Sullo stesso indirizzo di posta elettronica, cui è possibile collegamento da parte di numero indeterminato di persone, venivano riportate notizie relative a vicenda ove lo stesso P. si dichiarava imprenditore truffato. Relativamente a ciò riportava notizie relative a Procedura penale aperta presso la Procura di Teramo sulla scorta di propria denuncia in qualità di legale Rappresentante della Geyser Sud. Riferiva relativamente a tale vicenda giudiziaria, pendente in fase istruttoria, essere stati sottoposti a sequestro documenti e titoli bancari presso la Filiale di Teramo dell'Istituto di Credito detto. Pubblicando atti giudiziari, tra i quali sequestro giudiziario e costituzione di Parte Civile, ed esponeva tra gli altri documento intitolato "La Truffa:riassunto dei fatti","nel quale si riferiva danneggato per oltre un miliardo riportando stralci di notizie, non complete, pubblicate da quotidiani e sempre relative esclusivamente a presunta truffa in suo danno effettuata da tre funzionari dell'istituto nell'esercizio delle proprie funzioni. Tali pubblicazioni, come detto a mezzo posta elettronica, erano tali da apparire all'utente collegato come immediatamente visibili essendo riferite alla pagina iniziale del sito intestato al M.P.S. che pure comprendeva vari altri documenti elettronici anche istituzionali.

    In Giulianova Febbraio 1997.

    Con l'intervento del P.M. dott. Angelo Caporale e del difensore Avv.Monti di fiducia.

    Le parti hanno concluso come segue:

    Il PUBBLICO MINISTERO: chiede l' assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

    Il DIFENSORE: chiede l'assoluzione con la formula ampia o quella che il Giudice riterrà applicare e in subordine che gli vengano riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e quindi il minimo della pena e benefici di legge se concedibili, e conversione della pena se concedibile e in via gradata la sospensione condizionale se la pena non fosse convertibile.

    FATTO E DIRITTO

    Nei confronti di P.R. si è proceduto a seguito di decreto di citazione a giudizio con cui veniva contestato il delitto di diffamazione in danno del Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che si era querelato riferendo che il predetto aveva diffuso attraverso il servizio telematico "internet" notizie ed informazioni ingannevoli e comunque lesive della reputazione e dell'immagine dell'istituto.

    La fase dibattimentale era celebrata alla presenza dell'imputato e con l'intervento della difesa della p.o. che produceva memorie. L'istruttoria dibattimentale era espletata con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti e con l'esame dei testi di lista del P.M., nonché del responsabile dell'ufficio legale della banca , dotto Cofaci, in servizio all'epoca dei fatti, ammesso ex art 195 cpp. Si perveniva così all'udienza dibattimentale del 30 Gennaio 2002 nella quale si svolgeva la discussione e le parti concludevano come da verbale.

    OSSERVA IL GIUDICE

    Preliminarmente va ribadito che la querela fu correttamente sporta da un membro del consiglio di amministrazione ( il Vice presidente ) che in forza dell'art 18 dello statuto poteva ben esser investito , come fu , del potere di compiere l'atto in questione , e ciò indipendentemente dalla esistenza di ragioni di impedimento o assenza del presidente con conseguente passaggio automatico dei poteri al suo vice come previsto dell'art 22 dello Statuto ( peraltro il richiamo specifico nell'atto di querela a detta previsione statutaria deve far presumere , fino a prova contraria, la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere di rappresentanza in capo al vice presidente con la conseguenza che l'imputato avrebbe dovuto fornire o quanto meno allegare, la prova della inesistenza di dette condizioni legittimanti). Per tale duplice ragione la querela appare regolare.

    Inoltre va altrettanto ribadita la sua tempestività che,come già rilevato, non può essere parametrata al momento di consumazione del reato (comunque incerto nella stessa descrizione dell'imputazione) ma a quello della sua conoscenza da parte della p.o., rispetto al quale non vi è alcun elemento per affermarne l'anteriorità rispetto al termine di cui all'art 124 cp. Anche in questo caso, in forza del principio del favor actionis, spettava eventualmente all'imputato fornire al prova della decorrenza del termine per proporre querela rispetto al momento della conoscenza da parte della p.o. del fatto-reato in quanto, essendo la eccepita decadenza volta a paralizzare l'esercizio di un diritto si debbono seguire criteri rigorosi per il suo accertamento e l'onere della prova ricade su chi sostiene l'intempesitività.

    Ciò detto va rilevato che dagli atti emerge in modo incontestabile che il P. attivò un sito internet , rispondente al dominio www.duialca.com/mps , all'interno del quale inserì i messaggi informativi asseritamente diffamatori che poi l'ufficiale di P.G. Luciano Pacinelli , incaricato dal P.M , ebbe a stampare recandosi presso la ditta "Genesi Provider" ove, con l'ausilio di un tecnico raggiunse il sito in questione collegandovisi. Stampe di videate che risultano acquisite agli atti.

    L'imputazione invero fa riferimento all'utilizzo , quale mezzo di propalazione del messaggio diffamatorio, di un indirizzo di posta elettronica, ma l'assunto è in realtà errato in quanto è di tutta evidenza che il P. non si servì di un indirizzo di posta elettronica, che non è altro che una sorta di cassetta postale riservata a ciascun utente per la ricezione di messaggi provenienti da altri utenti della rete che ne conoscono l'indirizzo , ma di un sito internet rispondente al dominio citato la cui riferibilità al P. risulta con tutta evidenza dal contenuto dei messaggi di cui alle stampe acquisite. Acquisizioni del tutto regolari in quanto effettuate dalla P.G. nell'ambito della attività di ricerca ed assicurazione delle fonti di prova di cui agli artt 348 e 354 cpp. Attività direttamente svolta dall'ispettore Pacinelli , il quale si servì dell'ausilio materiale e tecnico del tecnico della ditta " Genesi Provider " il quale si limitò a ricercare il sito attivando il collegamento che poi permise all'ufficiale di P.G. operante di stampare le pagine che venivano visualizzate. Nessuna violazione di norme processuali è ravvisabile in tale modo di procedere , dovendosi ricordare come sia nella facoltà della P.G. avvalersi dell'ausilio di persone idonee per il compimento di operazioni che necessitano di competenze tecniche. Ciò in forza del disposto di cui all'art 348 cpp che non impone particolari formalità per la scelta e la nomina di detti ausiliari. Quel che rileva è che l'ufficiale di P. G. abbia dato conto, come è avvenuto nella specie, delle modalità dell'operazione e del ruolo svolto dall'ausiliario, che certo non può trasmodare nel diretto ed autonomo compimento di atti tipici di P.G. Nessuna ragione di inutilizzabilità dei documenti in atti è quindi ravvisabile. Né certo può dubitarsi del valore probatorio del materiale acquisito.

    Sarà pur vero, come sostenuto dalla attenta difesa con apprezzabili argomenti di ordine tecnico, che oggi vi sono mezzi che avrebbero consentito agli inquirenti di salvare il messaggio informatico , ma non può essere messo in dubbio, alla luce dei precisi riferimento dell'ispettore Pacinelli, che questi provvide esattamente a stampare quanto appariva sul video così ottenendo documenti cartacei che hanno piena valenza ex art 234 cpp, loro dovendosi riconoscere valore di originale in quanto direttamente riproducenti, al pari di una foto o di una ripresa cinematografica il fatto materiale consistente nella videata del messaggio elettronico.

    Ciò chiarito e ritenute pertanto infondate le eccezioni difensive di inutilizzabilità e tornando al profilo della condotta materiale, va detto che quanto chiarito circa la erroneità del riferimento contenuto nell'imputazìone all'uso di un indirizzo di posta elettronica, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa e nessuna immutazione tra contestazione e fatto ritenuto dal giudicante. Basta a tal proposito osservare che comunque l'imputazione, pur essendo non puntuale, ed errata nei riferimenti tecnici allo strumento informatico, contiene comunque un chiaro riferimento alla utilizzazione di un sito internet aperto dal P., attraverso il quale questi diffondeva notizie diffamatorie in danno del Monte dei Paschi. Nella sostanza è questa la condotta che veniva contestata e rispetto ad essa nel merito il P. si è compiutamente difeso.

    Passando ora a valutare il merito della contestazione va detto che dal materiale cartaceo in atti emerge che il P., nel contesto di una annosa vicenda che lo oppone all'istituto di credito e con specifico riferimento ad una querela per truffa da questi a suo tempo sporta nei confronti di tre funzionari della banca, inserì nel sito di cui si è detto una serie di notizie relative a tale vicenda giudiziaria. Ciò fece riportando una serie di articoli di stampa nei quali si riferiva della sua querela e dello stato del procedimento, dicendosi truffato.

    Orbene ritiene il giudicante che il contenuto complessivo dei messaggi abbia valenza diffamatoria. Invero il P. non si è limitato ad realizzare una rassegna stampa relativa alla querela in danno di tre funzionari di banca, ma ha operato un accostamento incalzante delle diverse notizie onde indurre il lettore a dare per accertato quello che ancora non era. In particolare poi nel documento a pg 35 egli così si esprimeva " Benvenuti al sito di R.P., un imprenditore truffato da 3 funzionari della 6° banca italiana ... il MONTE DEI PASCHI DI SIENA " , nel quale come vedesi il prevenuto manifestava la notizia di una truffa data per commessa e di cui era stato vittima. Truffa la cui commissione era riferita direttamente alla Banca il cui nominativo veniva enfatizzato anche sul piano grafico. Notizia peraltro da coordinare alla immissione nel sito del contenuto dell'atto di citazione a giudizio della banca quale responsabile civile. Si trattava quindi di un messaggio evidentemente lesivo della reputazione dell'istituto (P. è stato truffato) che oltre tutto è risultato falso o quanto meno indimostrato nel contenuto visto che i tre funzionari sono stati assolti con sentenza del Pretore di Teramo che è agli atti.

    Ciò detto ritiene però il giudicante che non vi sia prova dell'avvenuta consumazione del delitto di diffamazione. A tal proposito va evidenziato che il delitto di diffamazione è reato di evento, un evento che è di natura psicologica, e si realizza nel momento della diffusione all'eterno del messaggio con la sua percezione da parte dei terzi , conseguendone che esso può risultare temporalmente differenziato rispetto alla condotta , con la possibile ravvisabilità della fattispecie tentata , realizzabile in tutti i reati di evento e quindi anche nel delitto di diffamazione per come sempre ritenuto dalla più autorevole dottrina.

    Proprio a proposito della diffamazione a mezzo internet la Suprema Corte ha recentemente affermato che " nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite tale mezzo , l'evento appare temporalmente , oltre che concettualmente, ben differenziato dalla condotta. Ed invero in un primo momento si avrà l'inserimento in rete da parte dell'agente degli scritti o immagini offensivi e, solo in un secondo momento, (a distanza di secondi, minuti, giorni ecc.) i terzi connettendosi con sito e percependo il messaggio, consentiranno la verificazione dell'evento. Tanto ciò è vero che sono ben immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica perché in ipotesi nessuno, per qualsiasi ragione, visita il sito) che il reato impossibile (l'azione è inidonea per qualsivoglia ragione tecnica) Né può affermarsi, è da aggiungere, che in tale caso sia possibile presumere la conoscenza del messaggio da parte di terzi, come potrebbe sostenersi nel caso della stampa o della diffusione televisiva (tesi questa sostenuta nella memoria della p.o. )

    Infatti del tutto diverso in questi casi è il mezzo di diffusione, rispetto al quale può ritenersi effettivamente ragionevole dare per provato che un giornale sia letto da più persone o una trasmissione televisiva raggiunga più spettatori. Peraltro quanto alla diffamazione a mezzo stampa va detto che una prima diffusione comunque già si realizza al momento della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie in adempimento dell'obbligo previsto dalla l. 2 Febbraio 1989 n 374, che ovviamente non ha riscontro nel caso in esame per le peculiarità del mezzo tecnico.

    Nella diffamazione a mezzo internet quanto alla visibilità del messaggio va evidenziato che nessun sito può essere raggiunto per caso. E' necessario conoscerlo o quantomeno procedere ad una precisa interrogazione di un motore di ricerca. Il motore di ricerca è a sua volta un sito, all'interno del quale è possibile consultare degli elenchi, aggiornati periodicamente, che contengono delle brevi recensioni di ogni sito web e consentono di raggiungerlo grazie ad un collegamento ipertestuale.

    E' quindi palese che il sito attivato dal P. poteva essere consultato solo da chi lo avesse cercato oppure, del tutto casualmente, avesse seguito una interrogazione all'interno dei motori di ricerca utilizzando parole chiave contenute nel sito del P.. Orbene sul punto ha ragione la difesa del prevenuto quando afferma che non vi è prova che ciò si sia in concreto verificato né, è da aggiungere vi sono elementi indiziari o argomenti fondati su dati esperenziali affidabili che possano consentire di affermare la verificazione dell'evento (come sarebbe ad es. nel caso di una trasmissione televisiva).

    Vero è che il responsabile dell'ufficio legale in servizo all'epoca del fatto, dott. Cofaci, ha riferito di aver appreso da alcuni clienti a da alcune filiali periferiche che su un sito internet vi erano messaggi diffamatori nei confronti della banca , ma quanto alle notizie apprese da clienti l'assunto è rimasto del tutto generico e non verificabile sul piano probatorio, così chè resta accertato che l'ufficio legale venne informato della cosa dalle filiali di Castel Fiorentino e Salerno, ovvero da strutture interne dell'istituto che non possono ritenersi soggetti terzi percettori del messaggio offensivo, coincidenti con la stessa p.o. In definitiva manca la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone ed in tale situazione, secondo i principi generali del diritto penale, deve ritenersi integrata l'ipotesi del tentativo, in quanto il P. con l'apertura del sito e l'inserimento delle notizie e messaggi di cui si è detto realizzò una condotta idonea tecnicamente ( il sito era attivo e visitabile per come risulta dall'attività svolta dall'ispettore Pacinelli ) e volta in modo non equivoco a diffonderli nel quadro della sua "battaglia" da tempo iniziata nei confronti della banca.

    Ne va quindi affermata la penale responsabilità sotto tale profilo. Al prevenuto, data la mancanza di precedenti significativi, e le ragioni che lo indussero alla condotta delittuosa comunque riconducibili alla convinzione di essere vittima di grave ingiustizia da parte dell'istituto di credito, possono essere concesse le attenuanti generiche, stimandosi di giustizia infliggere la pena di Euro 100 di multa (p.b. Euro 150 di multa, ridotta per le attenuante generiche, non essendo necessario effettuare alcun giudizio di valenza non risultando formalmente contestata alcuna aggravante ).

    **P.Q.M.

    Visti gli artt. 533, 535 cpp ; Dichiara P.R. colpevole del delitto lui ascritto , diversamente qualificato sub artt 56, 595 cp e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
    **
    GIULIANOVA LI 30 GENNAIO 2002

    DEPOSITATO in CANCELLERIA 06/02/02


  • Moderatore

    interessante però la fattispecie descritta riguarda una pagina web in cui la diffamazione è palese.....in pratica si cerca di dire che in sostanza anche se la pagina non viene vista da nessuno in ogni caso si tratta di diffamazione

    la situazione in discussione invece è un'altra, ossia c'è una pagina piena di foto porno e c'è ad un certo punto un nome schiaffato dentro.....il problema è se si può parlare di diffamazione in questo caso.....

    tecnicamente quello avviene per questi siti è semplice....lo spammer usa un programma automatico che spiderizza vari siti web, estrae informazioni, le mischia secondo un certo criterio e compone nuove pagine web.....in un caso del genere quello che mi chiedo è come si fa a dimostrare che c'è l'intento diffamatorio, quando lo spammer non ha la più pallida idea di quello che finisce sulle sue pagine web


  • User Newbie

    si paolino ha ragione; il punto è che il programma che spiderizza vari siti web, può mischiare informazioni ma può anche essere guidato da un criterio specifico. Non credo che nei casi in cui compare il nome+cognome di un giornalista o di una giornalista si tratti sempre e comunque di un processo di generazione casuale. Il problema casmai è quello sollevato da paolino. come dimostrare che si tratta veramente di un'intenzione diffamatoria?
    L'unico modo per procedere credo sia comunque:

    -diffida rivolta verso il provider che ospita le pagine
    -azione diretta sulla presenza delle pagine su google.
    -polizia postale (nei casi in cui si riesca a risalire all'indirizzo ip)

    dopodiche, la preghiera forse potrebbe rientrare negli strumenti non convenzionali 🙂


  • Super User

    Credo che aprire un'azione legale nei confronti di Google possa apparire arduo, visto che quando apparve il caso miserable faillure, Google in modo molto esplicito avvertì che non avrebbe fatto intervenire i suoi ingegneri per modificare serp o algoritmi.
    Ed i legali di Bush non riuscirono a fargli cambiare idea.

    Per motivi decisamente diversi, dovuti alla necessità di rendere più precisa la risposta dei suoi algoritmi ora, dopo 3 anni, Google sembra andare in questa direzione:

    The New York Times reports that the Google blog last Thursday noted that in an attempt to thwart Google bombs, Google had changed its search algorithm in unspecified ways to stop them.
    On a Google blog, Matt Cutts, who heads Google's anti-spam team, says that "The impact of this new algorithm is very limited in scope and impact, but we hope that the affected queries are more relevant for searchers."


  • User Newbie

    Salve a tutti,
    come già scritto dall'utente paolino quella sentenza non è pertinente al nostro caso.
    Nel caso mio e dell'utente gonippo68 si potrebbe ravvisare un dolo generico, come elemento psicologico del reato di diffamazione, da parte del webmaster del sito (ipoteticamente il soggetto attivo in mancanza di una individuazione dello spammer che ha acquisito il nominativo) . Dolo che sussisterebbe, per l'utente gonippo68, vista la volontarietà del webmaster del sito hard di celare il nome e cognome -con caratteri di colore bianco- dell'utente sotto immagini oscene, dimostrabile dal risultante layout del sito e da un'analisi del sorgente della pagina. Nel caso dello scrivente emergerebbe tutte le volte in cui, di fronte alle richieste di rimozione del nominativo, il webmaster si sia limitato a rimuoverlo lasciando intatti i restanti links di spam.
    Ad ogni modo restano enormi perplessità sull'individuazione del soggetto passivo (persona offesa), non potendo un semplice nominativo, senza indicazione di altri elementi determinanti per la fattispecie quali natura dell'offesa, circostanze, riferibilità concreta etc., essere sufficiente ad integrare il reato ed a legittimare la stessa querela. Il rischio, scontato, è l'archiviazione del procedimento.

    Il reato che, diversamente, si integra pientamente nel nostro caso è quello di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196 del 2003. In ambito civile è possibile agire in primis per responsabilità extracontrattuale del webmaster -nei casi sopra visti- e risarcimento per danno da fatto illecito ex.2050 c.c. di cui all'art.15 sempre del Codice della Privacy.

    Ad ogni modo tirare in ballo il webmaster mi sembra fondamentale anche per quest'ultima fattispecie. Agire contro lo spammer non porterebbe, a mio parere, ad alcun vantaggio trattandosi di spammers stranieri di sicuro irrintracciabili.

    per Andrez: Google nel momento in cui segnalo l'illecito è tenuta a rimuovere il contenuto diffamatorio. Non facendolo oltre a non godere dell'esclusione di responsabilità di cui al D.Lgs. 2003 n.70, potrebbe dar luogo ad una condotta diffamatoria omissiva penalmente rilevante.


  • Moderatore

    denunciare Google vuol dire solo far fare una grossa, grassa risata ai suoi legali....

    non ci riuscì Bush, figuriamoci noi miseri mortali....ma il punto non è questo....

    tanto per capire guardiamo una di queste fantomatiche pagine http://zspqbdee.front.ru/monica_allegro.html

    ditemi voi da dove potrebbe cominciare una persona che vede il proprio nome lì dentro.....prendiamo un nome a caso "monica comite"....cognome praticamente inesistente in Italia come riportato qui http://cognome.alfemminile.com/w/cognomi/cognome-comite.html solo 94 persone hanno quel cognome.....

    ergo è pensabile che il nome in questione si riferisca ad una persona specifica, o quanto meno di "monica comite" in Italia non ce ne sono 10.000 ma probabilmente 3-4

    il punto è in termini legali questa ragazza potrebbe impostare una diatriba legale? mi pare proprio di no, visto che il suo nome è peraltro prelevabile da Google, ci sono vari documenti "normali" che lo riportano....

    si può parlare di furto di dati? mi pare di no.....violazione della privacy? nemmeno visto che il nome non è un identificativo univoco....

    il punto è che è indimostrabile la volontà dello spammer di diffamare la persona.....per quanto sia brutto, una rottura, immorale, ecc.... è una situazione inattaccabile dal punto di vista giuridico