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Grazie del benvenuto e delle risposte, mi sa che dovrò fare un'integrazione al comune e all'Ufficio dell'Entrate, e che i moduli sono poco chiari, sembra quasi se inserisci il sito personale escludi la possibilità di vendere su siti di terzi... il mio commercialista in questo non mi ha aiutato e adesso mi tocca fare la variazione neache un mese dopo dell'apertura...
PARENTESI
Ti faccio un'ulteriore domanda sul modulo inizio attivita ISP è il fornitore di connettività, oppure la società che fornisce l'Hosting al sito?
CHIUSA PARENTESI
Per la vendita dell'usato il sistema del margine nasce dalla scelta su quale metodo scegliere tra i tre previsti:- Regime Analitico
- Regime Forfetario
- Regime del metodo globale
io vorrei adottare il secondo (forfetario) ma il commercialista insiste che le maggiori agevolazioni si hanno SOLO in caso di venditori ambulanti, per il venditore via Web (passami questo termine) non vi è convenienza pratica, non è che me lo abbia spiegato coi numeri ma solo a voce e resto perplesso.
Sul fatto di adottare la doppia contabilità nuovo e usato avevo proposto proprio questo, ma lui per motivi di praticità a subito bocciato la cosa, dice che i casini sarebbero troppi, annotare i corrispittevi, il libro fatture... insomma mi ha ampiamnte scoraggiato... (ma personalmente non mi sembra una cosa così impossibile)
Prima di sentire altri professionisti della mia città sto cominciando a fare domande in rete e qualche risposta stà arrivando, in modo da avere le idee più chiare, questo perchè i vari commercialisti sentiti "de visu" non prestano molta attenzione alla cosa, anzi qualcuno mi ha anche detto che un cliente del genere non gli interessa neppure perchè dovrebbero studiarsi la situazione e mi hanno detto che non gli interessa proprio aggiornarsi su una problematica che può interessare solo lo 0,001% dei loro clienti :bho:Che faccio vado a cercare un commercialista in Australia
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Purtroppo la problematica è esattamente nei termini che hai descritto, quanto a professionisti già ferrati sul tema specifico.... è infatti inutile dire che il tuo è caso mooolto particolare.
Ad esempio io non ho esperienza diretta di regimi di vendita dell'usato, mai avuto un cliente in quel settore.
Direi che ISP in quel caso è relativo all'hoster.
Paolo
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me ne sono reso conto e stò iniziando a documentarmi, scrivo di seguito le leggi che fanno riferimento a questo mio caso particolare (anche se vedendo il mare magnum di venditori presenti su eBay che vendono usato il mio non sembra tanto un caso isolato)
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Comercio elettronico assimilabile alla vendita per corrispondenza D.P.R. N. 696 del 21 Dicembre 1996 in particolare l'art. 2 esonera dell'emissione della fattura se non espressamente richiesta.
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Vendita di beni usati D.L. n. 41 del 23/02/1995 e relativa circolare ministeriale N. 177/E del 22/06/1995
Per il momento stò "studiando" e non ho altro sottomano ma credo che combinando le 2 cose salti fuori la soluzione a questo caso... spero
Certo che sulla dichiarazione potevano srivere Hoster e non ISP l'ISP per me, e per tutti credo, è il fornitore di connettività cmq la variozione dovrò farla.
Saluti
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Sperando di fare cosa gradita a tutti i frequentatori del forum vi racconto della mia breve visita all'ufficio IVA per districare la matassa in oggetto.
Devo dire che ho trovato una persona preparata e competente ecco il sunto:E' possibile adottare il sistema del margine forfetario anche per chi opera su internet la vendita di beni materiali (quindi assimilabile alla normale vendita per corrispondenza) anche per vendita di beni usati purchè questi beni sianoTASSATIVAMENTE:
a) oggetti d'arte o da collezione (quando il prezzo non è determinabile) (gli oggetti vengono indicati in appendice al DL 41 del 23/02/1995)
b) prodotti editoriali d'antiqariato
c) prodotti editoriali non aventi carattere d'antiquariatoPer quanto concerne la mia atttività ci rientro benissimo, come tutti quelli che vendono materiale editoriale usato...
poi è stata la volta di una semplice domanda per la variazione dell'inizio attività e li son stati problemi, mi hanno rimandato da una stanza ad un'altra senza soluzione, quindi chiedo lui a chi ne sa più di me il post e qui
Grazie ancora
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Devi possedere un registro dell'usato che ti viene rilasciato dal comando dei vigili, vai da loro e chiedi info, sono loro che te lo devono vidimare; poi al Comune ti abilitano alla vendita di usato, vengono anche a fare un controllo a casa per vedere dove esattamente hai il materiale (per rendersi conto che effettivamente hai un luogo da dove eserciti). Nel Registro devi chiaramente indicare da chi hai comperato e a chi vendi. Ti conviene il regime ordinario (solo attraverso di esso infatti puoi fare in modo di comperare un oggetto e vendere un oggetto, nel tuo caso infatti ti conviene non utilizzare il globale, considerato anche che non potresti controllare la situazione generale degli acquisti/vendite). Io te lo consiglio. Cmq il margine è l'unica soluzione anche a mio parere. La normativa esiste e le regole sono quelle su indicate, in maniera sommaria. Sei tenuto a pagare l'iva attraverso il regime del margine ovviamente. Per il resto (vendita del nuovo) le regole sono sempre le stesse, inutile spiegarlo. Avrai inoltre due diverse contabilità (usato e nuovo), poi nella dich dei redditi specificherà il tuo commerc in apposita sezione l'importo da te dovuto (nel caso) verso lo Stato. Puoi inoltre vendere tranquillamente su eBay iscrivendoti come venditore professionale.
Per la doppia contabilità, permettimi, è abbastanza semplice. Una volta tenuti il registro di corrispettivi da parte tua e comunicati periodicamente al tuo commerc le fattura di acquisto e vendita ed una volta tenuti i registri dell'usato e fatte le comunicazioni che ti ho indicato al Comune ed ai Vigili sei a posto. Se hai bisogno sono qua, ciao
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[CENTER]**Sezione II **[/CENTER]
[CENTER]Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione[/CENTER]
**[CENTER]Art. 36[/CENTER]
***[CENTER]Base imponibile[/CENTER]
*1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita é commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del titolo I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed é esercitata nella liquidazione in cui tale operazione é computata.
5. La differenza di cui al comma 1 é stabilita in misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o é privo di rilevanza, ovvero non é determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale é ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali.
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché? per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché? di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale é esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.
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grazie della disponibilità, ne approfitto subito
Io mi sono recato in questura (sezione polizia amministrativa) per la comunicazione di vendita beni usati, mi è stato risposto che per beni privi di valore o valore esiguo non è dovuta nessuna comunicazione o tenuta di registri.
Alla mia domanda quale fosse il valore esiguo non è stato quantificato il valore...
Tenuto conto che vendo materiale editoriale la maggior parte dei prodotti non superano i 2/3 euro, certo nel mezzo capita il pezzo raro da cento euro, ma è un eccezione non la regola... pensavo di non fare questa domanda, anche perchè tenere un registro di ogni singolo pezzo è un lavoro improbo, a volte acquisto collezioni di migliaia di pezzi e scrivere il tutto in maniera certosina diventa impensabile
Per questo motivo la scelta era caduta sul regime del margine forfetario che rientra nel caso di vendita di prodotti d'editoria.
Naturalmente come hai fatto notare tu tenendo 2 contabilità separate una per il nuovo una per l'usato.Il forfetario non ha l'obligo della registrazione delle ricevute d'acquisto ne di tenere un registro di carico, vanificherei tutte le agevolazioni se dovessi tenere un registro vidimato dai vigili dove annotare tutto
Visto che tratto beni di valore esiguo, posso esimermi dalla comunicazione alla questura, come del resto mi è stato confermato da loro stessi a voce; cè un articolo o normativa che chiarisce la cosa?
Grazie
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Beh ascolta se non superi un fatturato elevato allora va bene. Parliamoci chiaro se raggiungi in totale cifre di un migliaio di euro in un anno non credo che il valore sia "non esiguo"....
Potrebbero anche non esserci obblighi di registrazione, cmq il registro vidimato dai vigili in alcuni casi secondo me sarebbe opportuno averlo..Infatti parlando di te, hai cmq una posizione iva e di vendita del nuovo, per cui potrebbero obiettare che vendi usato senza pagarci l'iva... quello che è importante oltre al valore del fatturato realizzato (che non mi sembra di aver mai letto in qualche decreto) è soprattutto la occasionalità o meno delle vendite..
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non credo si tratti di un problema di totale di fatturato ma l'esiguità del valore del singolo prodotto, cercando un pò in rete ho scovato questo documento cliccaci su e per il comune di Moncalieri a 1300 km dal mio ma di leggi Italiane si parla...
devo ancora trovare il riferimento alle leggi riportate, cosa che farò a breve cmq...
Perchè dici che avere il registro vidimato dai vigili sarebbe utile?
Io mi faccio rilasciare ricevuta da ogni acquisto, considerevole, che faccio, i privati non possono fatturare e rilasciano ricevuta, Inoltre avendo adottato il sistema del margine forfetario io pago il 25% sul totale venduto, non ho altri oblighi con questo sistema usato, almeno credo e spero che sia così, ho chiesto anche all'uficio IVA della mia città e le risposte sono state tutte univoche, se sai qualcosa che non so ti prego di farmela sapere.
Ciao e grazie
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Buongiorno a tutti, mi ricollego a questa conversazione chiedendo un paio di argomenti successivi:
compro e rivendo beni usati di ogni genere (fumetti, libri, dischi, cd, carte da gioco, etc...) e beni nuovi. Vorrei adottare il regime per i beni usati editoriali e il regime globale per quelli non.
Posso? Il commercialista mi ha detto di dover aprire una contabilità per il nuovo, una per il forfettario e una per il globale...Vero? Io credo che le contabilità siano due: nuovo ed usato. Poi nell'usato in base ai registri che tengo io ci si riepiloga il tutto. Che dite?