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violazione art. 22 comma 11 codice della strada
Ho ricevuto un verbale per la violazione dell?art. 22/1-11 del C.S.
Nell?accertamento viene scritto:SENZA LA PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE
DELL?
ENTE PROPRIETARO DELLA STRADA APRIVA UN NUOVO ACCESSO DALLA
STRADA AL
FONDO STRADALE.
Tengo a precisare che la mia auto era
parcheggiata nel
posto auto di mio zio il quale non ha aperto nessun
nuovo accesso in
quanto l?accesso alla strada c?era già. STO PARLANDO
DI POSTO AUTO
ESTERNO ED APERTO SU STRADA O SU AREA COMUNQUE
ACCESSIBILE DA TUTTI IN
QUANTO APERTA. In pratica è un accesso senza
un
marciapiede o
"rialzo",
preesistente all?acquisto dell?abitazione
posto a filo con il manto stradale. Mi sembra di
aver capito che in
questi casi non si paga il passo carrabile ma
occorre una preventiva
autorizzazione comunale vero? Se si allora
chi
deve essere punito, il
proprietario del posto auto che non ha
richiesto
l?autorizzazione o il
proprietario dell?auto parcheggiata
(nella
fattispecie io)?
Fermo
restando che tra le norme fiscali e
quelle del
codice della strada c?è
una netta discrepanza di
interpretazione sul
"concetto" di
passo
carraio, in questo caso, anche
se (come sembra) non sono
obbligato al pagamento del
passo carrabile è comunque
obbligatoria la
preventiva autorizzazione
comunale? Non starò qui a
dilungarmi sulle
varie sentenze, comunque il
ministero delle finanze
con la risoluzione
n. 225 del 16.01.1997 si è
pronunciato per una NON
TASSAZIONE degli
accessi a raso che si aprono
direttamente sulla via
pubblica. Se nel
ricorso che presenterò
accettassero questa
interpretazione ministeriale
potrebbero ugualmente
sanzionare mio zio
per la mancata richiesta della
autorizzazione?
Il
comune può
pretendere il pagamento di una
autorizzazione dal momento
che le spese
per l?asfalto della strada
adiacente al posto auto l?
illuminazione e
tutti gli oneri di
urbanizzazione li hanno pagati i
cittadini
residenti? Circa 20 anni fa
il comune non aveva i
"soldi" per
fare le
strade e le illuminazioni
quindi i proprietari delle case di
quella
strada accettarono di pagare
loro tutti gli oneri sopracitati
per
potere una migliore viabilità.Inoltre, la violazione
(anche se lecitamente)
non è stata immediatamente
contestata con la seguente
motivazione:
VERBALE REDATTO IN UFFICIO.Tutto ciò premesso,
ammettendo anche che
non sia possibile fare ricorso
entrando nel
merito, ci sono i
presupposti per fare ricorso per motivi
di
legittimita? (violazione
art. 201 C.S, cioè assoluta mancanza della
motivazione per la
contestazione non immediata? Da profano secondo me
l?atto puo? essere
dichiarato nullo per mancanza di motivazione! Cosa
ne
pensate?
SU QUESTO PUNTO IN PARTICOLARE (VIZI PROCEDURALI)
SONO INTERESSATO AD
UN VOSTRO PARERE.
Scusatemi se sono stato troppo
prolisso.Vi
ringrazio anticipatamente
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Purtroppo Iarone io non mi sento ferrato in materia....
P.
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Ok, grazie lo stesso. Dallo studio della questione e anche per un principio personale credo che ci siano i presupposti per ricorrere sia per motivi di opportunità che per vizi di legittimità. Anche perchè questa è una contravvenzione poco educativa per il cittadino anzi la definirei punitiva. Senza usare un luogo comune...serve esclusivamente ai "comuni" per "rinpinguare" le loro casse...
Mi sono iscritto anche a vari forum per saperne di + e per metterli al tappetto.
Mi rivolgo non solo a Paolo ma anche ad altri del Forum affinchè possiate indicarmi altri Forum (interessanti come questo) che si occupano di violazioni al codice della strada.
Vi faccio presente che mi sono già iscritto a Piemmenews, vigile amico, strade e multe e newsstreet.
Se ne conoscete altri vi sarei grato.....se me li indicate anche perchè l'unico veramente valido che mi è stato di aiuto e' stato Piemmenews. Gli altri forum sopra indicati sono poco "inclini" alla risposta.
Grazie 1000 a tutti.
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Purtroppo non ne conosco, ricordo che una volta esisteva "contravvenzioni.nonsocosa" .... un sito che si occupava molto di codice della strada.
P.
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Prova su sicurauto.it