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REGIME FISCALE AGEVOLATO per le nuove iniziative produttive
b) il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa, neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale;
L'accomandante (socio di capitali) non svolge attività d'impresa percio' (art.2082) non è imprenditore pertanto non può svolgere attività d'impresa se non è imprenditore e dunque può usufruire DEL REGIME FISCALE AGEVOLATO per le nuove iniziative produttive
PER LE NUOVE ATTIVITÀ
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attività svolta nel concreto
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La pensi come me anche tu giusto? E tu Paolo che ne pensi ?
Non la pensano tutti così...ma secondo me è l'attività svolta in concreto la discriminante...
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ma come potrei darti torto?
è l'attività concreta.
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Idem, il vero oggetto dell'attività realmente svolta.
Paolo