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Spam...quisiti al garante
Vi passo ciò che ho
Cara Lista,
ho scritto al garante della privacy per sapere se un'azienda può inviare
via e-mail una proposta commerciale, per la prima volta ad un'altra
azienda.Questa è la risposta:
"con riferimento alla Sua richiesta, Le premettiamo che tanto la legge 31
dicembre 1996 n. 675, quanto la normativa in materia di tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni (che ha, tra le altre cose,
fornito una disciplina specifica dell'invio di e-mail indesiderate), si
applicano sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche. La scelta del
Legislatore italiano è stata infatti nel senso di includere nella nozione
di "interessato" (ai sensi dell'art 1 della l. 675/1996) e di "abbonato"
al servizio di telecomunicazioni (art. 1 d.lgs. n. 171/1998), sia le une
che le altre.Anche per l'invio di e-mail non sollecitate a ditte private, pertanto,
sarà necessario rispettare le prescrizioni normative in materia di tutela
dei dati personali.A tal fine, si rammenta che ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n.
171/1998 l'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di
un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva, è consentito solo con il consenso
espresso dell'abbonato.A quanto fin qui detto non è di ostacolo il fatto che la direttiva
comunitaria 2002/58, relativa al trattamento dei dati personali nel
settore delle comunicazioni elettroniche, stabilisca che la regola del
consenso preventivo si applica agli abbonati che sono persone fisiche. La
direttiva stessa, infatti, così come la direttiva 97/66 a cui direttamente
si ispira il d.lgs. n. 171/1998, precisa che gli Stati membri dell'Unione
europea sono tenuti a garantire un'adeguata tutela dei legittimi interessi
degli abbonati. Pertanto, il Legislatore italiano, nell'adempiere agli
obblighi comunitari, ha preferito approntare un sistema di tutela per le
persone giuridiche assai ampio, equiparandolo a quello riconosciuto alle
persone fisiche. "Mi pare di capire secondo l'interpretazione del garante, che un'azienda
non può inviare per la prima volta un'offerta commerciale via e-mail
(presente su un sito internet oppure su elenchi pubblici) ad un'altra
azienda, oppure richiedere un preventivo sui prodotti in vendita della
controparte, senza il preventivo consenso.Mi pare che l'interpretazione della legge sulla privacy così restrittiva e
dirigista, potrebbe contraddire i principi fondamentali di libertà
economica. Si rischia la paralisi del commercio via internet.Come già succede in altre democrazie, io credo che bisogna distingure lo
spam, cioè chi invia costantemente un'e-mail allo stesso indirizzo contro
la esplicita volontà espressa di chi la riceve, dal semplice invio di
un'offerta o richiesta commerciale.Tutelare la privacy va bene e lo chiedono tutti, ma bisogna considerare le
conseguenze che possono provocare interpretazioni così restrittive.Chiedo lumi alla lista, in questa sede si era parlato del consenso
preventivo solo per i consumatori.Saluti a tutti.
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Ciao a tutti
Anch'io ho lo stesso problema e ho provato a telefonare all'Ufficio del
Garante...Con grande cortesia (e una buona dose di pazienza) mi hanno spiegato che
la norma è proprio come dici tu, ovvero fortemente restrittiva...
Tuttavia, a sentir loro, andrebbe un po' interpretata, "con buon senso".In altri termini, secondo il mio interlocutore, per gli invii commerciali
ad Aziende dovrebbero valere i seguenti principi:-
PERTINENZA: la proposta commerciale inviata deve essere coerente con
l'attività o gli interessi operativi dell'Azienda destinataria; -
NON ECCEDENZA: i dati eventualmente raccolti e trattati e gli invii
devono essere sufficienti allo scopo e NON eccedenti. Ovvero posso
chiedere, raccogliere e trattare solo i dati che mi servono e devo inviare
solo le e-mail che ragionevolmente mi servono per la proposta. Se ne
deduce, ritengo, che l'invio ripetuto delle medesima comunicazione
dovrebbe essere sanzionabile anche in questa interpretazione "di buon
senso"; -
IDENTIFICABILITA': è vietato fare qualunque tipo di attività non
chiaramente riconducibile ad un Autore/Mittente. L'anonimato o le firme di
comodo (es. Matteo) non sono tollerate in alcun caso. L'eventuale
richiesta di cancellazione deve poter essere inoltrata ad un Titolare ben
identificato e deve essere effettuata senza indugio; -
ACCERTATA FONTE DEL DATO: non è più concesso - se ho capito bene -
acquisire database già confezionati (salvo ri-verificare il consenso
indirizzo per indirizzo!) o rastrellare automaticamente online indirizzi
via software. Se il destinatario lo richiede, bisogna essere in grado di
fornire dettagliate informazioni relative alle modalità ed alle fonti da
cui si è acquisito il dato...
Inoltre mi hanno detto che è in preparazione un aggiornato codice
deontologico, di prossima pubblicazione, che dovrebbe chiarire meglio
tutti questi aspetti...Il messaggio che mi è parso di leggere tra le righe (ma prendetela con
beneficio di inventario, è solo una mia interpretazione) è che non ci
sarebbe alcuna volontà, da parte del Garante, di mettere i bastoni tra le
ruote alle PMI che utilizzano l'e-mail come strumento
informativo/commerciale, a condizione che l'attività sia fatta con grande
attenzione, buon senso e rispetto.Il che sarebbe ineccepibile, a mio modo di vedere; resta però da vedere
quale interpretazione della norma daranno poi, sul campo, i giudici
italiani...Cosa ne pensa la lista di tutto ciò?
Ciao, grazie
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Ciao mi chiamo xxxxx,
svolgo attività consulenziale sulle tematiche relative alla sicurezza dei
sistemi informativi e tra le tante tematiche di cui mi occupo c'è anche la
Privacy, in particolare il Nuovo Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
denominato "codice in materia di protezione dei dati personali" che
entrerà in vigore il 1 Gennaio 2004.Nel nuovo decreto per esempio, per rispondere al tuo quesito, si definisce
che i dati che servono per svolgere una trattativa economica, oppure
definire e siglare un contratto possono essere utilizzati senza previo
consenso da parte delle parti interessate nell'affare.Nel caso in cui pertanto, tu abbia inviato una proposta commerciale via
mail ad un'azienda che aveva pubblicato sul proprio sito web l'indirizzo
e-mail, per esempio nei contact, hai certamente rispettato il Nuovo Testo
Unico in materia di Protezione dei dati personali.E' come se ti fossi avvalso di una rubrica del telefono dove ci sono dei
nominativi e dei numeri di telefono per i quali le persone hanno dato
verbalmente il consenso affinchè fossero pubblicati e quindi chiuque può
chiamare chiunque.Diverso invece sono le aziende che utillizzano delle mailing list per fare
spamming, vale a dire per promuovere i propri prodotti a persone che non
avrebbero mai pubblicato la propria mail per farsi inviare materiale di
vendita, offerte ecc..Spero di esserti stata di aiuto
Buon lavoro
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come detto più volte: scordatevi l'email marketing
parlando seriamente quella cosa della pertinenza mi sembra una cavolata...ok io mando un email ad un'azienda che so poter essere interessata ad un mio prodotto e se dall'altra parte c'è un impiegato che è stato lasciato dalla fidanzata alla vigilia di San Valentino? che faccio finisco in tribunale !!!
per come è fatta la legge in Italia poco ci manca che non si può più nemmeno mandare un email ai parenti
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Io ho lo stesso testo a disposizione , ma sinceramente non ritengo cavolate quelle informazioni .
Credo invece che ci siano dei principi come quelli citati che ti permettono di contattare un azienda secondo regole di normale convivenza civile , se no a questo punto non posso neppure + telefonare a mamma per dirle che vado a pranzo da lei senza aver prima chiesto il suo assenso scritto !!!
Alien