• User

    ecco qui c'è l'altra email che ho mandato a giorgio :

    
    Ciao Elena . Ma chi ti ha minacciato te o il papà di quello la ?
    Secondo te scrivere ALME-ONI significa parlare di te ? Manie di protagonismo o di persecuzione ?
    Poi riporta tutto non solo quello che ti fa convenienza
    Perchè non dici che uso le api ? Perchè tu sai benissimo che cache non viola nessun diritto o legge ma al massimo VOI state commettendo un illecito.
    Cmq vediamo insieme la legge che tu citi
     
    
    Legge 23 dicembre 1993 n. 547
    (G. U. n. 305 del 30 dicembre 1993)
    
    Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalitࠩnformatica
    
    Art. 1
    1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma 蠡ggiunto il seguente:
    "Si ha, altres쬠violenza sulle cose allorch頵n programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".
    
    >>>> IO NON HO ALTERATO IMPEDITO O TURBATO IL FUNZIONAMENTO DI NESSUNO DEI VOSTRI SISTEMI
    
     
    
     
    
    Art. 2
    1. L'art. 420 del codice penale 蠳ostituito dal seguente:
    "Art. 420. - (Attentato a impianti di pubblica utilit੮-Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilitଠ荊punito, salvo che il fatto costituisca pi?ve reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
    La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilit଍ ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.
    Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema, la pena 蠤ella reclusione da tre a otto anni".
    
    >>>> vEDI RISPOSTA SOPRA
    
    Art. 3
    1. Dopo l'art. 491 del codice penale 蠩nserito il seguente:
    "Art. 491-bis. - (Documenti informatici).- Se alcuna delle falsit?previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli".
    
    >>> IO FALSITà NON NE RIPORTO ANZI CREDO CHE SIATE VOI A RIPORTARE FALSITà SU CACHED E ME
    
    Art. 4
    1. Dopo l'articolo 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
    "Art. 615-ter. - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volont?espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, 蠰unito con la reclusione fino a tre anni.
    La pena 蠤ella reclusione da uno a cinque anni:
    I) se il fatto 蠣ommesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualitࠤi operatore del sistema;
    2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se 蠰alesemente armato;
    3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi contenuti.
    Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici d'interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanit࠯ alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena 謠rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
    Nel caso previsto dal primo comma il delitto 蠰unibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
    
    >>> PROPRIO DI QUESTO COMMA MI VORREI SOFFERMARE . TU AFFERMI CHE IO VI VOGLIA DISTRUGGERE I VOSTRI SITI (SE TU LEGGI BENE LA EMAIL CHE HO MANDATO A GT CAPIRAI BENE CHE NON è COSI E NON HO MAI DETTO O SCRITTO) E SE LEGGI BENE L'ULTIMA RIGA LEGGI LA PAROLA QUERELA
    
     
    
    Art.615-quater. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). Chiunque, al fine di procurare a s頯 ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, 蠰unito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.
    La pena 蠤ella reclusione da uno a due anni e della multa da lire 10 milioni a 20 milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater.
    
    >>> IO NON DISTRIBUISCO CODICI DI ACCESSO MA è MEGLIO SPECIFICARE CON TE
    
     
    
    Art. 615-quinquies. - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico). -Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi un esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, 蠰unito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni".
    
    >>> QUESTO è IL MIGLIORE . QUESTO è IL COMMA A CUI TU TI APPELLI IN QUEL TOPIC STRAMPALATO. DIMOSTRAMI CHE HO FATTO QUESTO . PROVACI
    
    Art. 5
    1. Nell'art. 616 del codice penale, il quarto comma 蠳ostituito dal seguente:
    "Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza".
    
    >> QUESTO MAI ODIO GLI SPAMMER
    
    Art. 6
    1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
    "Art. 617-quater. - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra pi?temi, ovvero le impedisce o le interrompe, 蠰unito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
    Salvo che il fatto costituisca pi?ve reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
    I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
    Tuttavia si procede d'ufficio e la pena 蠤ella reclusione da uno a cinque anni se il fatto 蠣ommesso:
    1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessit໼br> 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualitࠤi operatore del sistema;
    3) da chi esercita anche abusivamente la professione di un investigatore privato.
    
    >>> NON RIENTRIAMO
    
    Art. 617-quinquies. - (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) .- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra pi?temi, 蠰unito con la reclusione da uno a quattro anni.
    La pena 蠤ella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma delI'art. 617-quater.
    
    >>> NULLA
    
    Art. 617 sexies. - (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche). - Chiunque, al fine di procurare a s頯 ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra pi?temi, 蠰unito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro armi.
    La pena 蠤ella reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma del l'art. 617-quater".
    
    >>> QUESTO MI SEMBRA IL VOSTRO CASO (ANCHE SE CREDO PIUTTOSTO CHE PER VOI CORRA IL REATO DI DIFFAMAZIONE IN SEDE CIVILE E NON PENALE)
    
    Art. 7
    1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma 蠩nserito il seguente:
    "Agli effetti della disposizione di cui al primo comma 蠣onsiderato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi".
    
    >>> E CHE SONO UN HACKER =???
    
    Art. 8
    1. L'art. 623-bis del codice penale 蠳ostituito dal seguente:"Art. 623-bis. - (Altre comunicazioni e conversazioni).- Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza dei suoni, immagini o altri dati".
    
    >>> QUESTO NO
    
    Art. 9
    1.Dopo l'art. 635 del codice penale 蠩nserito il seguente:
    "Art. 635-bis. - (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, 蠰unito, salvo che il fatto costituisca pi?ve reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
    Se ricorre una o pi?le circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto 蠣ommesso con abuso della qualitࠤi operatore del sistema, la pena 蠤ella reclusione da uno a quattro anni".
    
    >>>> QUI NON MI SEMBRA IL CASO DI NESSUNO
    
    Art. 10
    1. Dopo l'art. 640 bis del codice penale 蠩nserito il seguente:
    "Art. 640-ter. - (Frode informatica). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalit࠳ui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a s頯 ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 蠰unito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni.
    La pena 蠤ella reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire 600 mila a 3 milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto 蠣ommesso con abuso della qualitࠤi operatore del sistema.
    Il delitto 蠰unibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".
    
    >>> NON MI SEMBRA DI AVER MAI ALTERATO UN SISTEMA INFORMATICO
    
    Art. 11
    1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale 蠩nserito il seguente:
    "Art. 266-bis. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).-1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art. 266, nonch頡 quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, 蠣onsentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra pi?stemi".
    
    >>> QUI SI è TUTTO FUORI
    
    Art, 12
    1. L'art. 268 del codice di procedura penale 蠣os젭odificato:
    a) dopo il comma 3 蠩nserito il seguente:
    "3-bis. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero pu򠤩sporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati";
    b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
    "6. Ai difensori delle parti 蠩mmediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltࠤi esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui 蠶ietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno 24 ore prima.
    7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
    8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono chiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista comma 7".
    
     
    
     
    
    Art. 13
    1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole; "e di altre forme di telecomunicazione" sono inserite le seguenti:
    "ovvero del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici".
    >>> GLI ULTIMI 2 COMMA NON SONO IL NOSTRO CASO
     
    pOI PRENDIAMO IN ESAME IL REATO DI MINACCIA
    Art. 612 Minaccia
    Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila.
    Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio
    >>> ORA TU TROVAMI UNA MIA MINACCIA DIRE CHE SO USARE PHP PER TANTI SCOPI O CHE SI POSSONO FARE COSE BALORDE NON è UNA MINACCIA PER IL 100 % DEI MAGISTRATI .
    MA VEDIAMO COMUNQUE ANCHE IL 339 DI ARTICOLO CHE CI INSEGNA CHE LA MINACCIA PIù GRAVE è PUNITA CON LA RECLUSIONE FINO A 3 ANNI LA DOVE SORGA POSSIBILITà DI GRAVI DANNI PER LA PERSONA . MA PER I SISTEMI INFORMATICI NO MI SPIACE .
    POI DIRE CHE IL PAPI DI GIORGIO HA LA RESIDENZA VICINO A CASA MIA TI SEMBRA MINACCIA ??
     
    ALTRA COSA VERGOGNOSA IO NON VI HO INSULTATO VOI SI
    ORA SE TU ESEGUISSI LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI RIMOZIONE DEGLI URL DA CACHED VEDRESTI CHE I TUOI VELOCIPEDI LUNARI SPARIREBBERO DAL MIO SITO OPPURE SE PROVASSI AD USARE IL CERVELLO (VOGLIO DIRE CON I TUOI ANNI DOVRESTI AVERLO ACQUISITO) E MI CHIEDESSI DI RIMUOVERE GLI URL LO FAREI .
    VI CHIEDO IN VIA INFORMALE DI RIMUOVERE QUEL THREAD DAL VOSTRO FORUM
    SE HAI DELLE CERTEZZE LEGALI FAMMI CAUSA MA SMETTETELA DI PARLARE IN MODO FALSO LA SOPRA E SENZA POSSIBILITA DI RISPOSTA DA PARTE MIA . SE NON LO TOGLIETE VADO A FAR DENUNCIA IN POLIZIA POSTALE AD ALESSANDRIA IN VIA GHILINI N. 4 DALL'ISPETTORE PARODI E VI DENUNCIO PER DIFFAMAZIONE E CALUNIA 
    
    

    Dove do spiegazione delle accuse ricevute

    Poi leggo che Giorgio vuole calmare le acque e sinceramente accetto tutto questo perchè io ho SBAGLIATO facendo spam all'inizio qui sopra ma nell'ultimo periodo tenevo un comportamento corretto e sinceramente HO piacere a postare qui .

    Allora come nella mia ultima email mandata do la spiegazione per la rimozione degli url da cached.it :

    
    Allora se gli utenti usano la procedura di rimozione di cached presente nella pagina www.cached.it/remove.php il sistema inserirà il valore 1 nel database dove sono presenti i siti
    La query da dove estraggo i siti è una cosa del tipo select * from tabella_siti where presenza !='1'
     
    Dunque anche se un domani qualcuno dovesse richiedere quella pagina MAI e POI MAI verrà di nuovo inserita nell'elenco degli url delle mie pagine
    C'e da dire che se chiunque va su un sito e crea un link ad una pagina interna di cached (esempio www.cached.it/get-url/www.sito.it.html allora li si che verrano mostrati i dati ma quella pagina non sarà piu presente nel mio database [ma a quel punto dovrete prendervela con l'utenza di quel sito]
    RIpeto se voi eseguite la procedura di rimozione tempo qualche giorno ed il vostro url sparisce dalle serp. Se non siete in grado scrivetemi una email all'indirizzo che trovate su cached (ovviamente con un accoutn di posta che vi identifichi come proprietario del sito) ed io sarò ben felice (cosa che è scritta) di rimuovere il vostro url dal database.
    Un ultima cosa voglio dire cached usa le API per querare i motori e non strumenti diversi
    
    

    Io credo di essermi spiegato di essermi scusato e credo in cuor mio di essere a posto con la coscienza

    Spero che Mamilu accetti le scuse (cosa gradita sarebbe riceverle anche da lei ,visto che comunque tutto questo si sarebbe potuto evitare semplicemente contattandomi magari via email - ma non indispensabile)

    Stefano[/img]


  • Super User

    @"cached51" said:

    PS: lo sai che con il php è davvero facile copiare siti interi e togliere l'html e con alcune espressioni regolari di cambio una parola ogni 135 parole (lo sai che tu che parli tanti di avvocati e leggi che il reato di plagio dei contenuti sta ogni 135 parole e che basta aggiungere una virgola o uno spazio che non è piu reato??? Forse non lo sapevi .... Ma prendila come una balla e chiedi all'avvocato della moderatrice )
    [/code]

    Questo è quello che sostieni tu, e non mi risulta sia vero. Altrimenti le cause per il plagio di canzoni o di copia di marchi e brevetti non dovrebbero esistere.
    In fin dei conti ad esempio per le canzoni prendono una canzone già fatta e la modificano poco poco, però questo non si può fare. Così come non si può prendere un marchio e farne uno simile o mettersi a vendere prodotti contraffatti modificandone solo parzialmente l'aspetto.

    [quote=cached51]
    **ricevuto comunicazione dalla polizia postale di Alessandria Via Ghilini 4 nelle persone dell'ispettore PARODI e del sovraintendente Bocchio ** che Cached.it non viola nessun articolo del CP in materia informatica e del CC in materia di Editoria. Al che scrivo questa email a lui :

    
    Ho appena ricevuto la comunicazione della polizia postale di Alessandria che www.cached.it è totalmente legale !!!!!!!
    
    

    Può darsi che abbiano ragione, ma non non è sicuro al 100%.
    Tante volte secondo l'autorità giudiziaria alcune persone commettono qualcosa di illegale e allora sono indagate e messe in carcere, ma poi vengono giudicate non colpevoli.
    E tante volte può succedere che cose che non vengono valutate illegali invece poi dopo un processo siano effettivamente illegali.

    Attenzione: io non voglio dire chi ha ragione e chi ha torto, dico solo che certe cose non possiamo valutarle noi "ad occhio" o per sentito dire.**


  • User
    Attenzione: io non voglio dire chi ha ragione e chi ha torto, dico solo che certe cose non possiamo valutarle noi "ad occhio" o per sentito dire
    
    

    Caro lukas tu scrivi che non possiamo valutarle noi infatti io mi sono recato presso un UFFICIO DI POLIZIA POSTALE che ho specificato luogo sede e persone con cui ho parlato

    Ho parlato anche con un avvocato della ASSOCIAZIONE CONSUMATORI di Alessandria (che però non posso mettere il nome come da sua richiesta) e con l'avvocato di un ente NO PROFIT a livello mondiale

    Adesso se tu credi che io ti abbia arrecato un danno o che sia pericoloso per il web (cosa che cmq tu sostiene in pieno nei tuoi interventi) denuncia il sito alle autorità competenti.

    ALtra cosa che tu scrivi (e sinceramente non so perchè lo affermi quando questo non è assolutamente vero)

    
    Perforza che la pagina non scompare: c'è scritto chiaramente che la pagina viene eliminata finché qualcuno non la richiede di nuovo, e tutto questo è ovviamente un trucchetto per non farsi togliere nessuna pagina.
    

    La pagina si che scompare. La pagina se viene richiesta (se viene) allora ti restituisce i risultati. Ma però il link a quella pagina su cached non è più presente . Se è presente su un altro sito mi spiace ma io non posso farci nulla

    Poi ti ripeto io so che non sono fuorilegge . Ho consultato la polposta e 2 avvocati . Il codice civile ti assicuro che lo conosco abbastanza bene . Cmq ora non voglio più polemizzare te l'ho detto lukas tu sei quello che vuoi farmi casini (l'hai scritto in 2 topic tuoi) se credi di essere nel giusto falli . Io ho chiesto a Giorgio di rimuovere questo topic su cached entro breve che se no avrei fatto querela diffamatoria e cautelativa nei miei confronti (e l'avrei fatto certo di essere nel giusto). Per ora son ben felice che ci sia visto che mi ha dato la possibilità di riscrivermi per spiegarmi .


  • Super User

    @cached51 said:

    Poi ti ripeto io so che non sono fuorilegge . Ho consultato la polposta e 2 avvocati . Il codice civile ti assicuro che lo conosco abbastanza bene . Cmq ora non voglio più polemizzare te l'ho detto lukas tu sei quello che vuoi farmi casini (l'hai scritto in 2 topic tuoi) se credi di essere nel giusto falli . Io ho chiesto a Giorgio di rimuovere questo topic su cached entro breve che se no avrei fatto querela diffamatoria e cautelativa nei miei confronti (e l'avrei fatto certo di essere nel giusto). Per ora son ben felice che ci sia visto che mi ha dato la possibilità di riscrivermi per spiegarmi .

    Effettivamente io non voglio farti nessun casino (anche se scherzosamente ho detto così) anche perché i "danni" che fai a me sono meno di 1/100 rispetto a quelli che mi stanno facendo altri webmaster.
    Poi non mi sembra di aver mai detto che tu sei pericoloso per il web, e se ho detto qualcosa di simile mi scuso.


  • User

    @lukas said:

    anche perché i "danni" che fai a me sono meno di 1/100 rispetto a quelli che mi stanno facendo altri webmaster.

    Iscrivili su cached se ti fanno casino 🙂

    
    Poi non mi sembra di aver mai detto che tu sei pericoloso per il web, e se ho detto qualcosa di simile mi scuso.
    

    non e il caso


  • Super User

    @cached51 said:

    Iscrivili su cached se ti fanno casino 🙂

    Heheh, sai che questa idea non è male? 😄


  • User

    @lukas said:

    Heheh, sai che questa idea non è male? 😄

    Sarò lieto di comparire prima di loro 🙂


  • User Attivo

    Mi spaice solo ora accorgermi che anche noi siamo stati isneriti senza alcun preavviso in quel sistema.
    Come da mail ora lo ribadisco anche qui spero sia tolta al più presto quella pagina dal vostro sito e spero di poter risolvere così la questione senza rivolgermi ad alcun legale.
    Cordialmente
    Emiliano Messeni-STAFF Quizzi.it-


  • User Attivo

    visto che ho seguito alla lettera le istruzioni per rimuovere il mio sito da cached.it chiedo pubblicamente che venga rimosso grazie.
    www.minimotovr.it


  • User

    minimotor ti eri gia tolto
    Cmq se seguite la procedura vi togliete da soli


  • User Attivo

    Come gia ho detto la procedura l'ho gia' seguita eppure sono ancora presente :ciauz: ...pensaci tu... :fumato:


  • User

    Se seguite la procedura per filo e per segno vi toglierete da soli
    Come vi ho detto una volta tolti il link dalle pagine del database
    cioe quelle che trovate qui (ora metto il link solo per far caprire)
    http://www.cached.it/database-pagine.php (cioe in una di quelle quasi 400 pagine) sparisce e nel giro di qualche giorno non vi vedrete piu

    Cmq se avete ugualmente problemi contattemi in pvt o via email all'indirizzo
    image e sarò lieto (come cmq c'e scritto in cached ) di aiutarvi a rimuovere e darvi eventuali spiegazioni


  • User

    @tosix said:

    Come gia ho detto la procedura l'ho gia' seguita eppure sono ancora presente :ciauz: ...pensaci tu... :fumato:

    non è che sei presente

    ovviamente se tu chiami la pagina i dati li vedi
    ma non essendo piu il link a quella pagina entro pochi giorni sparisci

    Hai capito il meccanismo

    Ora scusa ma devo scappare


  • User

    @Pegasus said:

    Mi spaice solo ora accorgermi che anche noi siamo stati isneriti senza alcun preavviso in quel sistema.
    Come da mail ora lo ribadisco anche qui spero sia tolta al più presto quella pagina dal vostro sito e spero di poter risolvere così la questione senza rivolgermi ad alcun legale.
    Cordialmente
    Emiliano Messeni-STAFF Quizzi.it-

    Io ti ho rimosso come mi hai chiesto ma per favore evita il discorso del legale che ne abbiamo gia parlato


  • Chiedo all'amministratore del sito in questione di togliere dal loro database (in cui sono stato inserito senza mia specifica richiesta) il sito www.flashwork.it visto che il tool per la rimozione non funziona...

    PS perchè dormendo 4/5 ore a notte e lavorando le rimanenti devo perdere tempo a richiedere l'iscrizione a qualcosa che non ho chiesto? Ho i coglioni girati quindi non perdete tempo a rispondere a questa domanda retorica...

    Saluti e baci


  • Super User

    @cached51 said:

    non è che sei presente

    ovviamente se tu chiami la pagina i dati li vedi
    ma non essendo piu il link a quella pagina entro pochi giorni sparisci

    Hai capito il meccanismo

    La procedura l'ho capita e l'ho eseguita per togliere un mio sito ma quello che mi sfugge, forse son duro di comprendonio: come posso verificare personalmente dopo un paio di giorni se il mio sito effettivamente se è stato eliminato dal db?

    :ciauz:


  • User

    @KING_Hack said:

    La procedura l'ho capita e l'ho eseguita per togliere un mio sito ma quello che mi sfugge, forse son duro di comprendonio: come posso verificare personalmente dopo un paio di giorni se il mio sito effettivamente se è stato eliminato dal db?

    :ciauz:

    controlli in google
    basta che fai site:www.cached.it nome del tuo sito e vedrai che ti comparira 2 risultati uno quello della tua pagina e l'altro di quella della pagina del db dopo che ti togli il link da quella pagina sparisce e poi sparisci anche da google


  • User

    @homeworker said:

    il sito www.flashwork.it visto che il tool per la rimozione non funziona...

    Ho i coglioni girati quindi non perdete tempo a rispondere a questa domanda retorica...

    il tool funziona ma se me lo chiedi cosi non penso di toglierti


  • User

    @homeworker said:

    Chiedo all'amministratore del sito in questione di togliere dal loro database (in cui sono stato inserito senza mia specifica richiesta) il sito www.flashwork.it visto che il tool per la rimozione non funziona...

    PS perchè dormendo 4/5 ore a notte e lavorando le rimanenti devo perdere tempo a richiedere l'iscrizione a qualcosa che non ho chiesto? Ho i coglioni girati quindi non perdete tempo a rispondere a questa domanda retorica...

    Saluti e baci

    io ti vedo gia tolto da cached


  • @cached51 said:

    io ti vedo gia tolto da cachedControlla meglio

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