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Prodotti Covid-19 esenti da iva, come state operando?
Ciao,
nel progetto che seguo ho una lista di prodotti covid-19 per i quali il governo italiano ha tolto l'iva.
Volevo chiedere alla community maggiori info, se anche voi avete prodotti esenti iva nel vostro catalogo e che sono presenti nella lista del link qui sotto.
Le categorie di questi articoli sono in gazzetta, ecco il link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=124&art.versione=1&art.codiceRedazionale=20G00052&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-19&art.idGruppo=8&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0
In attesa di un vostro riscontro vi saluto, ciao.
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Ciao
ti sposto nella sezione "Consulenza Fiscale"
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Ciao,
cosa vuoi sapere di preciso?
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@Dott.Badolato Simone grazie per la risposta.
Vorrei sapere se c'è l'obbligo di una informativa precisa o è sufficiente mettere l'iva a 0. Riguardo proprio l'iva, è necessario che sia esente oppure si può mettere il parametro a 0?
Può sembrare una richiesta strana, ma usando CMS, può capitare che non esista la possibilità di togliere l'iva ma solamente di crearne una appunto a 0%.
Nell'ordine è necessario inserire riferimenti al decreto?
Nelle piattaforme come Amazon e Ebay dove non è possibile avere una gestione completa, come ci si deve comportare? Ho comunicato al servizio venditori di eBay la questione, il reparto necessità di una prova riguardo il decreto, possibile che non siano stati informati? Oppure le piattaforme sono esenti?
Grazie per le eventuali risposte.
Un saluto.
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La locuzione “esenti” ha portato alcuni a ritenere, erroneamente, che alle cessioni dei beni elencati nell’art.124 del D.L. n. 34/2020, si applicasse l’esenzione dell’art.10 del D.P.R n.633/72
In realtà siamo dell’avviso che la locuzione “esente” è stata utilizzata solo per esplicitare che tali cessioni non scontano l’imposta sul valore aggiunto ma, dal momento che non è stato modificato l’art.10 del D.P.R. n.633/72, è evidente che non trova applicazione quest’ultima disposizione.
La riprova è che l’IVA dell’acquisto è detraibile a monte.Pertanto, se il fornitore volesse indicare in fattura la dicitura “operazione esente IVA, ex art. 124 del D.L. n. 34/2020”, dovrebbe però fare in modo che tale codifica (che in genere nella fattura elettronica corrisponde al campo Natura N4) non faccia confluire tale cessione tra le operazioni esenti di cui all’art.10 del DPR n.633/72 che nella dichiarazione IVA sono nel rigo VE33.
E’ invece consigliabile indicare in fattura una dicitura del tipo: “operazione non soggetta ex art.124 D.L. n. 34/2020”, che attualmente corrisponde nella file xml della fattura elettronica al campo Natura N2 (N2.2 dal 1° ottobre 2020 la cui obbligatorietà decorre dal 1° gennaio 2021).
In ogni caso poiché non esiste attualmente un codice di esenzione IVA specifico per tali cessioni nel DPR n.633/72, occorrerebbe crearne uno nuovo ad hoc.
Chi invece non volesse mettere mano al proprio software gestionale, dovrebbe cercare un codice di esenzione similare, in attesa di chiarimenti successivi dell’Agenzia delle Entrate.
Attualmente nella dichiarazione annuale IVA, le caselle più consone nelle quali potrebbero confluire tali operazioni sono le seguenti:
VE 32 per le vendite
VF16 o VF18: per gli acquistiVedremo quali chiarimenti fornirà l’Agenzia delle Entrate al riguardo che speriamo non tardino ad arrivare.
Infine si evidenzia che le fatture esenti, ai sensi dell’art.124 del Decreto Rilancio scontano l’imposta di bollo di 2 euro se l’importo fatturato supera 77,47 euro.
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@Dott.Badolato Simone grazie molte per la risposta, mi risulta un pò complicato seguire tutto il ragionamento per via del tecnicismo usato nella risposta oltre agli articoli citati.
Ringrazio molto.
Un saluto.