• User Attivo

    Dipende dalla quantità di testo, e da quante volte viene "rubato", se per esempio un sito ha 1000 articoli di cui 2/3 copiati non accade nulla, se ne sono tanti e la cosa si protrae nel tempo, potrebbero esserci penalizzazioni, secondo la mia esperienza anche i siti che copiano tanto non vengono penalizzati come si deve, anzi ho visto alcuni casi dove siti hanno copiato recensioni di strutture e sono stati anche premiati (posizionati bene)
    Mistero di Google


  • User Attivo

    Dipende perchè e come lo fai. Ci sono i siti che pubblicano PR oppure se riporti info di dettaglio o referenze non è copiare, è content curation.


  • User Newbie

    Quindi in un certo senso conviene, per rimbalzare alcune news ed avere qualche nuovo e buono contenuto in poco tempo.


  • User Attivo

    se copi le news, metti il link e sei a posto....

    senno fai in collage di piú fonti come facevo io, cosí creavi contenuti originali


  • User Newbie

    Grazie, ottime idee!


  • User Attivo

    Nel lungo periodo è la più disastrosa delle strategie


  • User Attivo

    @davidroccato said:

    Non penso proprio che puoi copiare il post mettere il link ed "essere a posto". Se il sito da dove copi è in creative commons va bene (e dipende dal tipo di licenza che vuole condividere) ma se il sito è in copyright non puoi copiare proprio niente, solo una minima parte per riferimento, con la fonte compresa.

    sicuro al 100%?


  • User Attivo

    @davidroccato said:

    Per tutto quello che ho letto sui diritti di copyright e sui diritti di proprietà intellettuale, si. Ma se tu mi trovi un link di legge dove dice il contrario sono ben contento di consultarlo.

    non volevo mettere in dubbio la tua affermazione eh...

    comunque:

    Testi, scritti, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.
    studiolegale-online.net/ diritto_informatica_09.php

    I testi
    La prima delle voci che l'art. 2 della legge sul diritto d'autore elenca fra le opere protette riguarda le opere letterarie, drammatiche, scientifiche , didattiche, religiose in forma scritta ed orale. Dunque qualsiasi testo originale, che abbia i requisiti minimi di creatività è protetto per ciò solo, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
    Come è noto, è oggi possibile, per quanto riguarda opere letterarie o testi, ricondurli dalla carta ad un formato digitale. Per fare ciò è sufficiente avere uno scanner ed un programma di OCR (Optical Character Recognition), che consente al computer di riconoscere i caratteri (cioè non considerarli meri segni neri su sfondo bianco, ma lettere o numeri) e riprodurli in un qualsiasi programma per la scrittura di testi. Ciò consentirebbe dunque a chiunque di riprodurre su un sito interi libri, magari appena pubblicati, e renderli anche 'scaricabili' dal sito stesso. In realtà, se si facesse tale genere di operazioni si potrebbe incorrere, una volta scoperti, oltre che nella rimozione dei testi, nelle sanzioni penali previste dall'art.171 della 633/41 che prevede una multa da lire 100.000 a 4.000.000.
    Ma è perfettamente legittimo effettuare tale genere di riproduzione di opere letterarie allorché siano trascorsi 70 anni (per la precisione: al termine del settantesimo anno) dalla morte dell'autore. Tant'è vero che vi sono in Rete molti siti che riportano poesie ad esempio di Pascoli, di Alfieri, l'intera Divina Commedia o le opere del Manzoni, ma non vi sono molti siti, personalmente non ne conosco nessuno, che riproducono, ad esempio, le opere di Pasolini o Moravia. Se intendessero farlo, dovrebbero avere il consenso degli eredi o delle case editrici che detengono i relativi diritti.
    **Da ricordare invece - per quanto riguarda articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati in riviste o giornali - che essi possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, a meno che non vi sia stata esplicita riserva. È d'obbligo però indicare la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data ed il numero della rivista o giornale ed il nome dell'autore se l'articolo è firmato.
    **
    Questa norma è di particolare rilievo in Rete laddove sussistono siti di informazione che, senza nessun lavoro di stesura di articoli propri, costituiscono nient'altro che una raccolta di articoli altrui, riuscendo in siffatta maniera ad offrire un'informazione varia e completa.
    In caso di utilizzazione sistematica ad esempio degli articoli di un medesimo giornale è evidente che potrebbero comunque sorgere dei problemi sotto il profilo della concorrenza sleale, ai sensi, sia della stessa LDA , sia del codice civile (art. 2598).

    Molti siti in rete propongono i testi delle canzoni : è ovvio che anche in questo caso si configura una violazione del diritto di autore. Il testo, come la musica, è parte integrante di una canzone e come tale riceve tutela dalla legge anche separatamente dalle note.

    Per quanto riguarda le e-mail, esse possono rientrare nella previsioni della LDA. in materia di corrispondenza epistolare . In forza di queste si ricorda che laddove le e-mail abbiano "carattere confidenziale" o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicate, riprodotte od portate alla conoscenza del pubblico, in qualunque modo, senza il consenso dell'autore ed anche del destinatario. Dopo la morte dell'autore o del destinatario occorre il consenso di chi è in vita tra questi, in ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti fino al quarto grado.
    È importante ricordare che la tutela sarà possibile sempre che la paternità delle e-mail sia certa. Se al contrario si entrasse in possesso di e-mail di cui l'autore è ignoto, se ne potrà liberamente fare uso. Il requisito dell'imputabilità in caso di utilizzo della firma digitale, anche per le e-mail, sarebbe assicurato.

    A taluni è parso opportuno operare una distinzione per quanto riguarda invece i contenuti dei messaggi dei newsgroup. L'argomento ha un qualche rilievo in considerazione del fatto che esistono newsgroup in cui gli iscritti inviano, per farli conoscere agli altri utenti, loro scritti, novelle, poesie, racconti etc. Si è affermato al proposito, che, essendo i messaggi di pubblico dominio, non potrebbe invocarsi la tutela relativa ai testi scritti. Tale orientamento non appare condivisibile perché sta comunque all'autore rinunciare, se lo ritiene, a far valere i propri diritti sulle sue opere. In caso contrario, purché sia chiara la paternità, egli potrà certamente invocare in caso di violazione dei suoi diritti la tutela che la legge gli accorda.

    interlex.it/ copyright/rinaldi1.htm


  • User Attivo

    non parla di news e articoli, parla di opere... quello infatti va interpretato.... il secondo invece é esplicito

    i giornali vivono di rimandi ai loro articoli


  • User Attivo

    Una precisazione dal punto di vista SEO e un aspetto legale che sarebbe interessante approfondire, visto che ho esperienza commerciale con il mercato US e non mi sono mai impelagato nei cavilli italiani.
    Lato SEO, vale il discorso di curation o syndacation quando si riproduce contenuti o si cita delle fonti. Fatta a regola d’arte non è penalizzante. Altra cosa è appropriarsi di sana pianta di contenuti altrui o creare un sito di soli contenuti duplicati. Stesso dicasi per fare un mix di varie fonti, è uguale al secondo caso.
    Dal punto di vista legale non è molto chiaro, prendo per buono quanto riportato:

    “L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie ….citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. “

    Ma ritengo ci sia margine per l’interpretazione altrimenti vari social e siti famosi avrebbero già chiuso, ogni giorno si condividono milioni di contenuti protetti da copyright.
    Secondo me, paradossalmente, è molto più chiara la legge americana dove alcune sentenze hanno chiarito il concetto di ”Ethics & Fair Use” e viene punita la truffa (rivendere contenuti non miei) ma non il lucro.
    Quindi se mi approprio di un videocorso lynda e lo provo a rivendere o renderlo fruibile dal mio sito è reato, se invece monetizzo con un blog dove pubblico un video preso da youtube oppure una notizia da google news, è lecito (o tollerato).

    Altro aspetto da considerare è quando la pubblicazione di contenuti avviene su piattaforme pubbliche, molto spesso, con l’assenso alle condizioni di utilizzo, il proprietario cede i diritti sul contenuto.