• User Newbie

    Problemi con impresa su appalto

    Buon giorno a tutti. Spero di aver pubblicato nella giusta sezione...
    Circa due mesi fa abbiamo iniziato la realizzazione della casa accettando un precontratto di futura realizzazione della casa (dal basamento al tetto) e versato l'importo del 5% in anticipo a conferma del nostro interesse a fronte dello sviluppo delle pratiche e progetti utili. Tale importo dovrà essere detratto alla firma del contratto per la medesima lavorazione.
    Circa un mese fa abbiamo firmato il contratto per la demolizione del fabbricato esistente che stanno eseguendo...
    Non avendo ricevuto alcun riscontro per la parte della casa (disegni, dati, preventivo definito, ecc?) ed essendo già trascorsi i 60 giorni nei quali dovevano fornirci i documenti, si può utilizzare l?anticipo del precontratto per il saldo della demolizione?

    Stiamo avendo sempre più la certezza che questa azienda sia poco seria e dubitiamo che questi soldi ci vengano riaccreditati se decidiamo di cambiare impresa per la realizzazione della casa.

    Grazie in anticipo.


  • Super User

    Bisogna vedere il contratto, le clausole sono imperative, ma farle applicare non è sempre facile.


  • User Newbie

    Il fatto che si tratta di un precontratto in cui io chiedo che mi vengano fornite delle cose che in realtà non mi sono state fornite. È più simile ad una lettera che io ho fatto all'azienda incaricandola di qualcosa che per ora non ha fatto... Non è nemmeno una scrittura privata...
    Posso in qualche modo giustificare tale mancanza ed utilizzare l'anticipo versato per un contratto firmato dopo o devo chiedere il rimborso della caparra confirmatoria?
    Grazie ancora


  • Super User

    tradotto: carta bianca!

    Probabilmente no, visto che in caso simili, privi di garanzie, si rimane esposti al 100% circa il recupero crediti, anche di somme non dovute.


  • User Newbie

    è necessario vedere ciò che è stato firmato da entrambe le parti.
    La "lettera" è stata sottoscritta da entrambe le parti?
    cosa è precisamente scritto?


  • Moderatore

    Avete la possibilità di recedere dal contratto quali appaltanti e di imputare l'acconto già versato a titolo di indennizzo spettante all'appaltatore ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile.


  • Super User

    Si certo, e poi dovrà pagare ugualmente tutte le somme che la ditta chiederà, come compensazione per i costi sostenuti, senza avere il lavoro!

    Questo caso si potrebbe risolvere facilmente formalizzando il cartaceo.


  • Moderatore

    @Lokken said:

    Si certo, e poi dovrà pagare ugualmente tutte le somme che la ditta chiederà, come compensazione per i costi sostenuti, senza avere il lavoro!

    Questo caso si potrebbe risolvere facilmente formalizzando il cartaceo.

    L'unico strumento giuridico per risolvere il contratto senza adire il giudice è la diffida ad adempiere di cui all'articolo 1454 c.c.: non è immediatamente efficace e si devono attendere i termini di legge. La giurisprudenza nel valutare l'indennizzo per il recesso, che al contrario è immediatamente efficace, tiene anche conto degli inadempimenti dell'appaltatore, tant'è che parte della dottrina parla anche di recesso dall'appalto per inadempimento.


  • Super User

    E la dottrina prevede un processo, altrimenti la ditta è libera di emettere fattura ed applicare il decreto ingiuntivo.
    Quindi è palesemente la strada più difficile, tutta in salita.

    In questi casi ci si accorda e si prepara il cartaceo regolare, i legali fanno questi accordi stragiudiziali da sempre.


  • Moderatore

    In entrambi i casi se c'è disaccordo sulla quantificazione delle somme dovute all'appaltatore il giudizio è inevitabile, qui si parte dal presupposto che non ci sia accordo e che si cerchi una strada per svincolarsi dal contratto. In caso di recesso ex 1671 il contratto si scioglie subito e l'appaltante ha solo diritto all'indennizzo. Poi iniziare un processo con l'opposizione a un decreto ingiuntivo o costituendosi quale convenuto per accertare la congruità del termine fissato a carico dell'appaltatore con la diffida ad adempiere poco cambia, ma il recesso ex 1671 è più facile (ed efficace) da formulare senza ricorrere all'intervento dell'avvocato. Nel caso invece non vi sia disaccordo con l'appaltatore e vi sia la volontà reciproca di sciogliervi dal contratto, beh, ovviamente con un mutuo dissenso potete fare quello che volete, pattuire somme, lavori, accertare quello che è stato fatto; mi sembra tuttavia probabile che l'accordo con l'appaltatore, come frequente in questi casi, sia tutt'altro che facile da raggiungere.