In entrambi i casi se c'è disaccordo sulla quantificazione delle somme dovute all'appaltatore il giudizio è inevitabile, qui si parte dal presupposto che non ci sia accordo e che si cerchi una strada per svincolarsi dal contratto. In caso di recesso ex 1671 il contratto si scioglie subito e l'appaltante ha solo diritto all'indennizzo. Poi iniziare un processo con l'opposizione a un decreto ingiuntivo o costituendosi quale convenuto per accertare la congruità del termine fissato a carico dell'appaltatore con la diffida ad adempiere poco cambia, ma il recesso ex 1671 è più facile (ed efficace) da formulare senza ricorrere all'intervento dell'avvocato. Nel caso invece non vi sia disaccordo con l'appaltatore e vi sia la volontà reciproca di sciogliervi dal contratto, beh, ovviamente con un mutuo dissenso potete fare quello che volete, pattuire somme, lavori, accertare quello che è stato fatto; mi sembra tuttavia probabile che l'accordo con l'appaltatore, come frequente in questi casi, sia tutt'altro che facile da raggiungere.