• User Attivo

    Garanzia compenso vendita casa

    Ho un amico che mi ha chiesto di aiutarlo a vendere casa ed in caso riuscisse a venderla mi darebbe un compenso fisso già pattuito.

    avevo pensato di inserire qualche annuncio su internet ma ho 2 dubbi:

    1. chi mi assicura che dopo averla venduta rispetterà la promessa del compenso?

    2. legalmente parlando, è una cosa che posso fare?


  • Super User

    Secondo le leggi italiane serve un iscrizione all'Ex albo a.c. (ora non mi ricordo la nuova associazione a cui bisogna iscriversi, mi sembra la Fiia)
    Ergo servirà partita iva e non ricordo se c'era qualche esame da sostenere.

    Per esigere il pagamento dinnanzi un eventuale rifiuto questo è l'unico modo regolare.

    Operando in nero, mi sembra che le leggi europee consentano questo tipo di transazioni, ma una volta interpellato il tribunale, per gli eventuali diritti negati, bisogna vede se il giudice decida di applicare le norme europee.


  • User Attivo

    @Lokken said:

    Secondo le leggi italiane serve un iscrizione all'Ex albo a.c. (ora non mi ricordo la nuova associazione a cui bisogna iscriversi, mi sembra la Fiia)
    Ergo servirà partita iva e non ricordo se c'era qualche esame da sostenere.

    non sarei un mediatore: inserirei solo l'annuncio con i recapiti telefonici del proprietario;

    @Lokken said:

    Per esigere il pagamento dinnanzi un eventuale rifiuto questo è l'unico modo regolare.

    No, ma in tribunale non ci andrei mai; se non riceverò i soldi non sarà un grosso problema è solo che non vorrei che accadesse; il proprietario è un amico e vorrei cercare una strategia che dopo che abbia intascato i soldi della vendita non faccia il classico ragionamento "i soldi li ho io e la casa l'ho venduta, perchè mai dovrei privarmi di xmila ? per darli a tizio?"


  • Super User

    La figura che si cerca , se non quella di mediatore, non è regolare, quindi non si tratterà ulteriormente la faccenda.


  • User

    La figura più idonea all'attività che vuoi fare viene chiamata "Mediatore Occasionale" ed è una tipologia di mediatore immobiliare espressamente prevista dal DM 26/10/2011 art. 12

    MEDIAZIONE OCCASIONALE:

    1. Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o discontinuoe' consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed e'
      subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della
      persona fisica che esercita detta attivita', fermo restando la
      sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli obblighi
      di legge sulla mediazione.

    2. La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma 1 e'
      effettuata per via telematica mediante compilazione e sottoscrizione
      della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori», nella quale e'
      indicata, a pena di irricevibilita', la data di cessazione
      dell'attivita'.

    3. La segnalazione di cui al comma 1 non puo' essere presentata
      piu' di una volta all'anno.

    Quindi per poter essere Mediatore Occasionale devi essere in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di mediatore:

    Requisiti di carattere personale

    cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero stranieri residenti in italia muniti di permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro o familiari;
    maggiore età;
    titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (qualifica triennale conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, laurea).

    Requisiti di carattere morale

    godimento dei diritti civili;
    non essere interdetto o inabilitato
    non essere fallito ovvero di essere stato dichiarato fallito e che il fallimento è stato chiuso;
    non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
    non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;

    Requisiti di carattere professionale

    a) avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di attività prescelto;

    oppure

    b) aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.

    NB: in attesa di regolamentazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico riguardo le modalità e le caratteristiche del praticantato e del corso di cui al secondo punto, attualmente è possibile ottenere l'iscrizione solamente con il requisito di cui al punto a).

    Ciao!