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Pignoramento. Ma si può disporre del bene pignorato e in che misura?
Ho vinto una causa, ma la parte soccombente non ha quietato il debito. Voglio procedere al pignoramento di un bene, sono disponibili automezzi e quote societarie. Ma come funziona? In entrambi i casi posso disporre del bene pignorato nel senso che posso venderlo, o viene solo bloccato producendo si un disagio alla parte debitrice, ma di fatto senza recuperare il credito? Quali i contro? Grazie a chiunque voglia chiarirmi le idee sul procedimento.
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Non è così facile! Da quello che ho capito non si potrà pignorare nulla di quello elencato. Forse le quote societarie, ma bisogna vedere bene la convenienza.
Il bene pignorato non viene preso e fatto proprio, viene venuto all'asta giudiziaria, con i relativi costi e in caso resta invenduto.
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Spiegami per favore, perché non si può pignorare un automezzo? E se avviene, lo stesso viene portato via in un deposito in attesa dell'asta, oppure viene bloccato e resta di fatto a disposizione dei proprietari che ne possono "disporre"? Quali i costi di un'asta per un automezzo?
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La disciplina dell’impignorabilità dei beni riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore. L’esclusione è relativa a cose che per il loro valore interiore e morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessità nella vita domestica (es. gli elettrodomestici essenziali), sono stati reputate legate a bisogni privilegiati rispetto alla regola secondo cui il debitore risponde con tutto il suo patrimonio, che funge da garanzia ai creditori (art. 2740 del c.c.).
L’art. 514 c.p.c. parla al n. 4 anche degli “strumenti necessari per l’esercizio del mestiere” e sembra riferirsi anche al lavoratore autonomo e all'imprenditore individuale (individuabile qualora sul capitale prevalga l'attività personale). La regola dell’impignorabilità in questo caso ha lo scopo di non privare il debitore della possibilità di vivere con il proprio lavoro (Cass. Civ., n. 8858/2000). Pertanto, il limite stabilito dall'art. 514 c.p.c. si riferisce solo agli strumenti indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere dai quali il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento e non opera pertanto nel caso in cui il debitore tragga anche da altra attività redditi sufficienti lavoro (Cass. Civ., n. 11002/1993).
La Cass. civ. con sentenza n. 12212/2003 ha stabilito che in relazione alle opposizioni all'esecuzione in cui si deduca l'assoluta impignorabilità dei beni pignorati, in quanto strumenti di lavoro assolutamente indispensabili per l'esercizio di arti, mestieri e professioni, l'impignorabilità degli stessi deve essere connessa ad una concreta ed assoluta indisponibilità di altri mezzi per l'esercizio dell'attività svolta, dovendo essa escludersi nell'ipotesi di beni che, pur correlati all'attività del debitore, costituiscano una dotazione decisamente sovrabbondante rispetto alle normali esigenze del suo lavoro.Nel caso di specie, se il furgone è l’unico mezzo di trasporto utilizzato per il lavoro, sembra sia logico pensare che esso non verrà fatto oggetto di espropriazione proprio per non privare il lavoratore di uno strumento indispensabile per provvedere al proprio sostentamento.
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Nel caso specifico, il debitore non svolge alcuna attività con la propria auto, e' quindi pignorabile detto bene?
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L'auto è una ed è privata, non è strumento di lavoro, e le quote societarie? In che misura risponderebbe, sulle quote riportato al bilancio annuale, sul capitale o su che altro. E anche le quote sarebbero messe all'asta?
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Bisogna essere certi che il mezzo non sia ad uso lavorativo, da quello che si è detto pareva proprio così.
Le quote societarie, si possono "pignorare", criceto ti ha scritto bene, il problema sorge se c'è ostruzionismo, rischi di spendere denaro e non ottenere nulla.
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Con la recente riforma delle esecuzioni civili è diventato più semplice procedere al pignoramento degli autoveicoli ai sensi dell'art. 521 bis cpc.
Rivolgiti al Tuo avvocato saprà sicuramente darti tutte le informazioni in merito alle modalità per eseguire il pignoramento.