• User

    Non c'è nessuna estorsione se si cerca di ottenere una somma di denaro che spetta. Sempre se per ottenerla non si ricorre a qualcosa di illecito, inserire delle recensioni online in cui si scrive la verità non è illecito. Non può fare nessuna denuncia per estorsione, sta solo tentando di spaventarlo per non pagare le 30 euro richieste. Idem la mincaccia, si verifica solo se si vuole creare un danno ingiusto, e non è questo caso.
    Sono cose che so perchè ho parlato con un avvocato per cose analoghe.


  • User

    Io capisco fin troppo...dal momento che avrebbe diritto ad un eventuale risarcimento crolla l'eventuale denuncia per estorsione che dicono di voler fare, punto, fine della storia. in quanto per estorsione si intende :
    L’estorsione è un reato. Lo si commette quando si costringe qualcuno, usando la violenza o le minacce, a fare qualcosa, o a non farla, al solo fine di ottenere per sé o per un’altra persona un vantaggio, un “guadagno” che non era dovuto.

    minaccia : Il reato di minaccia sussiste qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica.

    quindi le sue denuncie non possono avere conseguenze, può rifiutarsi di risarcire se non si fa intervenire un legale, quello si, ma per 30 euro non conviene di certo stare li a fare intervenire un legale, quindi gli ho consigliato di lasciar perdere e stare tranquillo che non può avere conseguenze per il risarcimento richiesto.

    Datevi una ripassata alle leggi.


  • Super User

    Siete giunti alla conclusione che avrei prospettato con 1 intervento LOL

    1 per chiedere risarcimento serve: un legale che abbia il procedimento in mano per la mediazione, un giudice che condanni.

    2 il reato di estorsione c'è a determinate condizioni, è cosa irrisoria, ma nulla vieta la sua persecuzione. Ovviamente le minacce finalizzate all'estorsione necessitano la forma violenta o scritta. (chiedere cortesemente il risarcimento, non viene considerato reato)


  • Mandare eventualmente una mail dove si minaccia lo sputtanamento in rete? configurerebbe il reato?
    Se poi lo sputtanamento avvenisse effettivamente ci sarebbero le premesse per una richiesta di risarcimento da parte del negozio?


  • Super User

    mi stai dicendo se è legale minacciare la diffamazione? LOL

    Se ti ricordi l'altro caso, oltre al commento negativo si pressava in modo spudorato sul fatto che se non si ottenevano i soldi e la merce, come risarcimento, non si toglieva il commento negativo.
    Un caso del genere è rognoso perché la bilancia è in mezzo, da una parte hai diritto dall'altra in più occasioni minacci di fare p non fare se non ricevi.

    Diciamo che bisogna seguire la buona morale:

    C'è un problema del genere?

    Diffida entro 15 giorni a cambiare pezzo e dare risarcimento. Il pezzo dovrà per forza essere sostituito. Ovvio che senza una condanna, si parla di mediazione e necessita un legale che non faccia abusi (anche se molti legali ci marciano).
    Altrimenti un pinco pallino potrebbe obbligati a pagare 1.000€ di risarcimento soltanto perché hai sbagliato a dare un articolo.


  • User

    Se chiedi 1000 euro di risarcimento allora si che puoi essere perseguito per estorsione, stai chiedendo un guadagno che non è dovuto, inquanto decisamente sproporzionato al danno ricevuto.

    La cosa che non capisco è questa, se spetta un rimborso anche piccolo, non si compie un reato a chiederlo gentilmente giusto?
    e se non è reato inserire recensioni in cui si scrive solo cose vere realmente successe perchè deve essere reato avvisare gentilmente che in caso di mancato rimborso di 30 euro si provvederà ad inserire recensioni in cui si racconta che quel negozio ha fatto un errore di vendita?

    A mio avviso non è minaccia, inquanto per minaccia si intende :

    minaccia : Il reato di minaccia sussiste qualora un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla persona o al suo patrimonio, di entità tale da limitare la sua libertà psichica.

    o sbaglio?


  • Super User

    Infatti ciò che dici è giusto, finché si dichiara che: se non si avrà congruo risarcimento si farà tutto ciò che è possibile per tutelarsi.

    Dire: Se non otterrò 30€ ti diffamo in rete (o equivalente)

    In questo caso c'è la minaccia finalizzata all'estorsione, il reato sarò visto come lieve e magari non perseguito, con tutti i mafiosi che girano figurati se perseguono 30€ richiesti e non estorti con la pistola, anche se potrebbe capitare un procuratore che lo persegua.

    Solitamnete si può comodamente inserire l'opinione "feedback" quando si compra, lì non c'è diffamazione, è prevista dal "contratto" di servizi del gestore del e-commerce.

    Essendo una pratica contorta, molti si perdono.

    Ovviamente se si minaccia di fare, se non si riceve, anche per piccole cifre, si da adito al dibattito. Come dico sempre: in Italia tutti posso denunciare tutti.


  • User

    ancora non capisco, perchè dici che c'è la mincaccia finalizzata all'estorsione? se queste 30 euro di risarcimento potrebbero spettare al mio amico non vi è estorsione, l'estorsione avviene solo se si cerca di trarre un profitto ingiusto.

    se questo mio amico chiedeva 500 euro di risarcimento allora si che stava cercando di trarre un ingiusto profitto.

    perchè dire se non mi dai le 30 euro che mi spettano fai pure ma io inserisco recensioni su internet in cui scrivo che il vostro negozio mi ha venduto un prodotto che costa meno al posto di quello giusto è minaccia? il venditore se non vuole rimborsare è libero li farlo, il mio amico è libero di scrivere recensioni e finisce li, ma non possono denunciarlo per estorsione e minacce secondo me.

    il mio amico non diffama nessuno in quanto nelle recensioni riporterebbe solo il fatto realmente accaduto, perchè parli di diffamazione?? la diffamazione avviene solo se si scrivono cose false.


  • Super User

    La diffamazione c'è se si parla male di un individuo in pubblico, anche di un ladro, se non si riporta la condanna così come pronunciata dal tribunale, si parla di diffamazione.

    Il feedback è garantito dal contratto del contratto che il venditore accetta. Pubblicare su internet è diffamazione, poi se si parla di punibilità, è un altro paio di maniche.

    30€-500€ ininfluente soltanto un giudice può condannare al pagamento, l'unica via di mezzo è la transazione. Soltanto questi due modi sono riconosciuti.

    L'estorsione c'è se il metodo è violento, sia nei modi che nella quantità, visto che poi scatta lo stalking, che è altra cosa ancora. (ed anche qui: il giusto lo decide il giudice)

    E come terza ripetizione torno a dire: sarà il giudice a decidere, se condanna, per estorsione, bene che può andare sono 4 anni, se si è incensurati, che possono diventrare 2 se si usufruisce dell'indulto. SE si può usufruire!.


  • User

    Ho parlato con un avvocato per cose analoghe, nessun giudice ti condannerà mai per estorsione per 30 euro che hai richiesto, considerando anche il fatto che probabilmene ti spettano pure come risarcimento queste 30 euro. Verrà archiviata sicuramente la denuncia per estorsione. Per quello che mi ha detto il mio avvocato ti consiglio di stare proprio tranquillo.


  • User

    mi sembra più sensato quello che dice l'utente sopra, forse stai esagerando lokken, 4 anni per aver chiesto 30 euro di risarcimento via mail (che forse spettano pure) ?? non è credibile la cosa mi spiace. Considerando anche che non si è ricorsi alla violenza ma si è semplicemente scritto che in caso di rifiuto del risarcimento si inserivano feedback nei siti autorizzati a raccogliere giudizi sui negozi ( tipo tripadvisor) cosa assolutamente legale.


  • *si è semplicemente scritto che in caso di rifiuto del risarcimento si inserivano feedback nei siti autorizzati a raccogliere giudizi sui negozi ( tipo tripadvisor) cosa assolutamente legale.
    *
    Non cambiamo le carte in tavola ... non é quello che si diceva all'inizio!

    *nel caso loro si rifiutano di rimborsarlo ha detto ai venditori che scrive varie recensioni su internet dell'accaduto.
    *
    Chissà cosa VERAMENTE é stato paventato al negoziante ... a questo punto direi che dubitare sia lecito ...

    Suggerisco di lasciar perdere e soprattutto non scrivere le famose recensioni ma limitarsi ai feedbak


  • User

    guarda che io intendevo la stessa cosa, fin dall'inizio quando parlavo di recensioni intendevo i feedback, non sono la stessa cosa? dove pensavi che venivano scritte queste recensioni su internet se non nei siti che le raccolgono tipo tripadvisor?


  • Super User

    Si probabilmente se si va in tribunale con quelle carte si fa la fine di "Corona" per 2 foto si è preso più che un assassino.

    I siti che raccolgono i feedback non fanno parte del contratto con il venditore dell' E-commerce. Ergo sarà sempre diffamazione (a mezzo stampa, informatica), è meglio non pubblicare nulla in tali sedi.
    Succitato reato può essere perseguito nel civile, salvo particolari gravità.

    Il reato che invece viene perseguito dalla procura, non è decisionale del privato, anzi dire:** non lo farai, archivierai ecc..** quando le pg fanno le indagini, inciterà il procuratore a condannare al massimo della pena.

    Inoltre si sta dimenticando lo stalking, il reato diventa tangibile se si chiede tante volte di fila la stessa cosa. Anche se la cosa si chiede garbatamente si incorre lo stesso nel reato.

    Sarebbe più facile adire alle vie legali. Non capisco perché non lo si vuole fare!


  • User

    Il mio amico ha già deciso di lasciar perdere e non insistere più, per 30 euro o giù di li non vuole perdere tempo con un legale..
    Vuole solo capire se effettivamente può rischiare qualcosa per estorsione, però vedo che nel forum non c'è nessuno che a livello pratico sa come si comportano i giudici in queste occasioni, in cui avvengono reati ma veramente lievi come entità. Sentir parlare di 4 anni per 30 euro chieste in modo non violento mi fa solo ridere.


  • User

    risolvi74 stai solo perdendo tempo,non hai nulla da temere, inoltre qua dentro ho visto che non c'è gente cosi preparata su queste cose... ti incollo un articolo che ti toglie ogni dubbio, e che serva anche a chi ha commentato in precedenza.

    …Come è noto, la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell’estorsione (o della tentata estorsione) consiste nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente. Secondo la previsione normativa, la condotta minacciosa deve causare un doppio evento, ossia la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale. L’esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo – quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative – non presentano, di per sè, i caratteri della minaccia necessaria per l’astratta configurabilità del delitto di estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell’agente. Tuttavia, se l’esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l’iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest’ultima, poichè non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. In questo senso si è già espressa questa Corte, avendo statuito che “in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto – come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva – può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato” (Cass. 16618/2003 Rv. 224399). Dunque, non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un’azione giudiziaria deve essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo è da individuarsi proprio nell’ingiustizia del profitto che si intende realizzare. **In tale prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l’agente sia consapevole, possa essere sintomatica dell’intenzione di conseguire un ingiusto profitto, come ha statuito questa Corte di legittimità secondo la quale alla richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione”: **Cass. 273/1970 Rv. 115339; Cass. 7380/1986 riv 173383 ha ribadito che “la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l’agente sia consapevole”.Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un’azione esecutiva oppure la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un’azione esecutiva costituiscano una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle due seguenti condizioni: a) la minaccia dev’essere finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si abbia diritto; b) l’agente dev’essere consapevole dell’illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l’illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.


  • Super User

    livignodiligno sei pregato di non fare commenti fuori luogo.

    Secondo poi vi sono numerose sentenze recenti, di cassazione, a riguardo.

    La lettura ribadisce esattamente quello che ho sottolineato più volte, anche se essendo sentenze DATATE non prendono in considerazione il Codice Penale attuale.

    La fiddamazione è un male ingiusto, ovviamnete non ne hai minimamente tenuto conto. Le vecchie sentenze riportate, non riguardavano questo ambito (ergo sono sentenze generiche, nemmeno a sezioni unite). Tutt'altro da quello che dichiari, non sono riconducibili al caso in questione. E come è ovvio leggere esaminando il caso specifico della sentenza, non si è incorsi in eventuali reati di stalking (ricordando che il reato non esisteva al tempo). Anche esso male ingiusto.

    Non venite a riportare sentenze "superate" di cui non sapete leggere il significato.


  • User

    E' palese che il venditore tenta di aggrapparsi ad un reato inesistente in questo caso (estorsione) per non incorrere nel rimborso richiesto.
    Nel tuo post scitto in precedenza scrivi testuali parole : In questo caso c'è la minaccia finalizzata all'estorsione.

    Peccato che nel testo che ho messo dice il contrario, non è stato commesso nessun reato di minaccia o estorsione.

    Inoltre parli di diffamazione, altra cosa che non accade, si è liberi di scrivere feedback negli appositi siti dopo un acquisto come voleva fare l'utente, basta riportare solo cose vere, in questo caso non c'è nessuna diffamazione.

    si è liberi anche di dire o mi rimborsi le 30 euro o inserisco feedback sui vari siti in quanto legittima realizzazione di un diritto proprio,ovvero ottenere il rimborso da 30 euro, come scritto nel testo sopra citato.

    IL VENDITORE SI PUO' RIFIUTARE DI RIMBORASARE QUESTE 30 EURO PERCHE' NON E' STATA EMESSA NESSUNA SENTENZA A RIGUARDO MA ASSOLUTAMENTE NON PUO' DENUNCIARE NESSUNO PER ESTORSIONE,MINACCIA, O DIFFAMAZIONE.


  • Super User

    *Non può denunciare ....
    *
    Già qui posso fermarmi, risulta inutile continuare.


  • Appoggio la mozione ....

    Non può denunciare ....

    Per potere può ....

    Inutile continuare.

    PS: ... a titolo personale faccio notare che é pericoloso contrariare con troppa enfasi colui che ha "il potere del dito" ....