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- Pubblicità ingannevole?Salve vi leggo da molto e mi iscrivo solo adesso. Chiedo venia
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Faresti danni dicendo che hai visto determinate gare note, se non le hai realmente vinte.
Dicendo che sei il migliore, secondo me, non ti faresti una buona pubblicità, tralasciando gli aspetti legali; sai come si dice di chi si auto proclama campione del mondo? ...
Leggiti questi:
**La definizione di pubblicità nella legge** Il decreto legislativo n. 145/2007 definisce come pubblicità qualunque forma di messaggio che sia diffuso, nell?esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la vendita o il trasferimento di beni mobili o immobili, oppure la prestazione di opere e servizi.
Come si vede, la nozione è molto ampia e include ogni forma di comunicazione promozionale, quali che siano le sue modalità o i mezzi di diffusione. Restano escluse invece le pubblicità non commerciali, nel senso che non sono riferite ad attività economiche, quali la propaganda politica e la pubblicità sociale.
Sono incluse nella nozione di pubblicità quelle forme di comunicazione che, anche se non tendono immediatamente a spingere all?acquisto di beni o
servizi, promuovono comunque l?immagine dell?impresa presso il pubblico dei consumatori.Quanto alle modalità pubblicitarie ed ai mezzi di diffusione, la fantasia dei pubblicitari, lo sviluppo tecnologico e l?evoluzione delle tecniche di marketing fanno sì che il fenomeno della pubblicità subisca continue innovazioni. Accanto ai mezzi di diffusione tradizionali ? come la televisione, i quotidiani e periodici, le affissioni, il direct marketing (comunicazione via posta, via telefono e offerte porta a porta), la radio, il cinema e la stessa confezione dei prodotti ? stanno nascendo nuovi veicoli pubblicitari, come Internet. Il decreto si applica, come è ovvio, alla pubblicità diffusa con qualsiasi mezzo.
La pubblicità comparativa è quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un?impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Tali concorrenti possono essere individuati implicitamente o invece specificamente. Nel primo caso si parla di pubblicità comparativa indiretta, nel secondo caso si parla invece di pubblicità comparativa diretta.
**La pubblicità ingannevole e comparativa illecita a danno delle imprese** L?Autorità tutela le imprese dalla pubblicità ingannevole fatta da altre imprese e stabilisce le condizioni di liceità della pubblicità comparativa diffusa con ogni mezzo.
La pubblicità è ingannevole quando è in grado di indurre in errore l?impresa alla quale è rivolta, pregiudicandone il comportamento economico, o quando è idonea a ledere un concorrente. L?ingannevolezza può riguardare le caratteristiche dei beni o dei servizi, come la loro disponibilità o la data di fabbricazione, il prezzo e le condizioni di fornitura.
La pubblicità comparativa è invece quella modalità di comunicazione pubblicitaria con la quale un?impresa promuove i propri beni o servizi mettendoli a confronto con quelli dei concorrenti. Questo tipo di pubblicità è ammessa solo quando non è ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese, né provoca discredito al concorrente.
**Le pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e delle micro-imprese** Per ?pratica commerciale? si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo (incluso il *direct marketing* e la confezione dei prodotti) e il *marketing*, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. La pratica commerciale è scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta.
Il Codice del consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L?induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. L?Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all?uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti.
Se l?impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo). L?aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità, dall?eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.
Il Codice del consumo indica le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso ingannevoli o aggressive. Sono di per sé ingannevoli, ad esempio, i comportamenti attraverso i quali l?operatore economico promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo; afferma, contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le autorizzazioni; dichiara, per indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati, di essere in procinto di cessare l?attività commerciale. Sono invece di per sé aggressivi, ad esempio, i comportamenti che creano nel consumatore l'impressione di non potere lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto, le visite a domicilio nel corso delle quali il professionista ignora gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi.**Poteri e procedure** Un?istruttoria in materia di pratiche commerciali scorrette può essere avviata dall?Autorità d?ufficio o a seguito di una segnalazione: la denuncia, che può essere fatta anche on-line, deve contenere le generalità del segnalante e individuare la pratica ritenuta contraria alle norme del Codice del consumo. Se l?Autorità decide di avviare il procedimento il denunciante ne sarà informato, con lettera o con pubblicazione di un avviso su internet qualora le segnalazioni siano numerose. Le procedure sono disciplinate dal Regolamento deliberato dall?Autorità il 5 giugno 2014 e disponibile sul sito.
L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza.
In caso di accertamento di una pratica commerciale scorretta l?Autorità, al termine dell?istruttoria, diffida i responsabili dal continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, in considerazione della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei minori o che, riguardando prodotti pericolosi, omettano di specificarlo, la sanzione minima non può essere inferiore a 50.000 euro.
Per la pubblicità ingannevole e comparativa, al termine dell?istruttoria avviata d?ufficio o su segnalazione, le sanzioni previste, in caso di accertamento dell?ingannevolezza, vanno da 5.000 a 500.000 euro.L?Autorità, oltre a sanzionare, nel caso accerti un comportamento illecito può anche imporre la pubblicazione della propria delibera o di una dichiarazione rettificativa, a spese dell?impresa, sui mezzi ritenuti più idonei. Nei casi di particolare urgenza, qualora si ritenga che nelle more del procedimento possano prodursi effetti gravi ed irreparabili, l?Autorità può sospendere provvisoriamente in via cautelativa la pratica scorretta o il messaggio ingannevole (art. 27, comma 3, del Codice del consumo e art. 8, comma 3, del Dlgs. n. 145/2007).
La legge prevede che nelle ipotesi di non manifesta gravità e scorrettezza della pratica le imprese possano presentare impegni idonei a porre fine all?infrazione (art. 27, comma 7, del Codice del consumo e art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 145/2007).
Di fronte ad un comportamento scorretto, inoltre, l?Autorità può anche tentare una moral suasion, invitando l?impresa a rimuovere i comportamenti oggetto di contestazione.In materia di clausole vessatorie, l?Autorità, agendo d?ufficio o su denuncia, può accertare la vessatorietà delle clausole. Al termine dell?istruttoria, l?Autorità adotta un provvedimento pubblicato, anche per estratto, sul suo sito e su quello dell?operatore che ha adottato la clausola ritenuta vessatoria, nonché comunicato con ogni mezzo ritenuto opportuno per informare i consumatori.
L?Autorità può comminare sanzioni pecuniarie nel caso in cui il professionista non fornisca le informazioni richieste o le stesse non siano veritiere, nonché in caso di inottemperanza del professionista all?obbligo di pubblicazione del provvedimento che ha accertato la vessatorietà delle clausole.Oltre: sul come e sul modo ti serviranno delle consulenze dettagliate.
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Grazie Lokken per la preziosa risposta: quindi la persona di cui parlo(e di cui scrivo in prima persona per capirci) in quali sanzioni può incorrere? Credo che abbia intestato il sito ad altri così è tutelato?
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LOL, si, fino ad un'indagine della procura. Poi comparirà un altro scenario
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Aggiungo che la persona di cui parlo(in prima persona) è esperto di diritto e molti ancora non hanno presentato denuncia pensando che non sia possibile che non abbia considerato questa eventualità: come posso capire sè si è tutelato?
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Scusami qual'è l'altro scenario? Quindi devo aspettarmi contro querele,ecc. più battaglia legale? Non è possibile delegare allo stato, devo io portare avanti la querela,ecc.? Siamo in molti a lamentarci, di questa faccenda, ma nessuno fà nulla. Dico una cosa ridicola: è meglio denunciare a striscia la notizia o alle Iene?
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Da quello che leggo ci sono varie violazioni, tra cui registrarsi con nome altrui per fare pubblicità ad un attività, che potrebbe danneggiare o potrebbe violare i principi enunciati. Se la ditta è di Catania ... LOL ... caschi bene, conoscendo i giudici del tribunale sia del ramo civile che penale, figuriamoci! Fai prima a dirmi se è "sponsorizzato" dal "capoccia di zona".
Valutato questo, parlando di processo a livello teorico. Non è detto che accada, in un primo momento, ma se vi sono danni, è probabile, perché in questo caso potrebbe esserci un danno tangibile, bisogna valutare il caso in modo diretto.
Bisogna capire nel dettaglio e valutare la realtà.
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La persona abita nel centro-nord Italia ma questo penso che non cambi molto(magari mi sbaglio). I danni diretti intendi il danno economico che produce, la sua pubblicità, ad altri del settore?
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Cambia moltissimo invece, se è una località particolare, valuta attentamente se fare un procedimento per risarcimento, io ne ho viste di cose "strane", rischi di perdere un procedimento vinto.
Forse è questa la ragione del fatto che persone hanno deciso di non ricorrere al giudizio. Oltre al fatto che bisogna motivare con dati la perdita di clienti, cosa che non è facile da dimostrare, visti i tempi.Il danno economico è quello su cui muovere il procedimento, visto che il resto andrebbe indicato con esattezza, mandando una semplice denuncia all'AGCM.
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Lokken sei un mito! Tuttavia a questo punto diventa difficile per me fare una scelta...è meglio segnalare alle iene e chiuderla lì?
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Potresti, il punto è che ti sto dando idee, ma non conosco i fatti.
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Lokken cerco di evitare di mettere link e darti informazioni molto specifiche(con discussioni sui forum al riguardo con risposte del soggetto specifico) perchè sarebbe troppo esplicito(immagino). Cerco di tutelarmi(magari in eccesso). Capisco che sia difficile avere un quadro completo così.
Ps: Ma sè denuncio alle Iene passo il problema a loro oppure loro fanno il servizio e poi devo comunque io portare avanti la causa?
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Se non specifichi, c'è poco da fare!
Se la causa è nei tuoi interessi soltanto tu la puoi proseguire.
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Oddio fammi delle domande cercherò di risponderti.
Ps: comunque è vero che sè denuncio alle iene(o a striscia) poi la causa(dopo il servizio) devo proseguirla io?
Pps: sè non fosse che in Italia(per quello che sò) le class action non funzionano si potrebbe fare? il problema è convincere altri perchè a parole sono tutti d'accordo ma i fatti sono diversi. Grazie per ogni risposta Lokken sono state tutte costruttive.
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Non ti capisco.
Ti posso dire che se hai proposto un procedimento (Civile? Panale? Amministrativo?) dovrai portarlo avanti. Se passi la palla alle iene o a striscia... loro fanno la denuncia televisiva, la procura "potrebbe" muoversi, ma non è detto.
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Grazie Lokken sei sempre costruttivo, mi sono assentato proprio per parlare con questa persona(una discussione tristissima) vorrei chiederti: sè gli dico che ho parlato con una persona(sulla mia email privata) a questo personaggio lui può querelarmi per sapere cosa ho detto di lui? Le frasi che ho detto io nell'email privata erano domande(non affermazioni). Posso passare guai sè glielo rivelo?
Pps: sè gli dico: ''guarda che chiamo le iene!'' è una minaccia?
Grazie per ogni risposta.
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La cosa migliore è sempre non parlare con nessuno.
Le conversazioni tra privati sono considerate riservate, comunicare le informazioni a terzi ha i relativi rischi. In caso di diffamazione se si inizia il processo possono essere vagliate le mail, le telefonate ecc...
Come già detto è meglio non dire nulla ma fare i fatti.