• Super User

    A seguito della remissione di querela è a conoscenza che dovrà pagare eventuali spese?

    Detto ciò, sarebbe stato preferibile formulare un accordo tramite legale.

    L'indagato, dovrebbe accettare la remissione, è nel suo interesse, nel caso specifico. Ma potrebbe non farlo!


  • User Newbie

    @Lokken said:

    A seguito della remissione di querela è a conoscenza che dovrà pagare eventuali spese?

    Detto ciò, sarebbe stato preferibile formulare un accordo tramite legale.

    L'indagato, dovrebbe accettare la remissione, è nel suo interesse, nel caso specifico. Ma potrebbe non farlo!

    Non ho specificato, e me ne scuso... Non sono state i formate le forze dell'ordine del fatto che io abbia scoperto chi sia stato, in quanto a livello personale la cosa è stata risolta in maniera bonaria, quindi per evitare di creare problemi alla persona, ho semplicemente operato alla rimessa di querela... Quali spese dovró affrontare ? A grandi linee ...
    Essendo rimasto quindi con " l'ignoto"... Con la remissione di querela che mi è stata fatta posso pensare di aver chiuso questa faccenda ?


  • Super User

    **Precisiamo che dopo la querela i pubblici ufficiali e tribunale non possono dare informazioni del procedimento fino alla data dell'udienza.

    Art. 340 del codice di procedura penale - Remissione della querela **

      1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
    1. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
    2. Il curatore speciale previsto dall’art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell’art. 338.
    3. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell’atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.*

    Il querelante o il suo avvocato infatti, possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.
    La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
    Soltanto la querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
    Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.
    (tramite sia l'udienza che lo prosciolga sia per l'avvento della prescrizione "prima della fine delle indagini", che in questo noto caso prevede che il fatto non costituisca reato.)

    Spesso succede che:

    La persona offesa vuole ritirare la querela a patto che la persona imputata/indagata, sostenga le spese processuali, VOLENDO INTENDERE IN REALTÀ la persona imputata/indagata debba sostenere le spese legali (del proprio avvocato) affrontate dalla persona offesa nel procedimento penale/processo.
    E' una clausola comune in sede di remissione di querela.
    In questo caso i costi si riferiscono esclusivamente al tenore della nota spese che l'avvocato di controparte ti può presentare.
    L'ammontare varia e comunque si dovrà tener conto dello stato del procedimento (indagini preliminari/ udienza preliminare/dibattimento) e dell'attività svolta nel momento in cui viene rimessa la querela, nonchè l'autorità innanzi al quale il processo si dovrà svolgere (Giudice di Pace, Tribunale).
    Tuttavia, se così fosse ci si potrà sempre accordare con il legale di controparte.


  • User Newbie

    @Lokken said:

    **Precisiamo che dopo la querela i pubblici ufficiali e tribunale non possono dare informazioni del procedimento fino alla data dell'udienza.

    Art. 340 del codice di procedura penale - Remissione della querela **

      1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall?autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
    1. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
    2. Il curatore speciale previsto dall?art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell?art. 338.
    3. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell?atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.*

    Il querelante o il suo avvocato infatti, possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.
    La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
    Soltanto la querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
    Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.
    (tramite sia l'udienza che lo prosciolga sia per l'avvento della prescrizione "prima della fine delle indagini", che in questo noto caso prevede che il fatto non costituisca reato.)

    Spesso succede che:

    La persona offesa vuole ritirare la querela a patto che la persona imputata/indagata, sostenga le spese processuali, VOLENDO INTENDERE IN REALTÀ la persona imputata/indagata debba sostenere le spese legali (del proprio avvocato) affrontate dalla persona offesa nel procedimento penale/processo.
    E' una clausola comune in sede di remissione di querela.
    In questo caso i costi si riferiscono esclusivamente al tenore della nota spese che l'avvocato di controparte ti può presentare.
    L'ammontare varia e comunque si dovrà tener conto dello stato del procedimento (indagini preliminari/ udienza preliminare/dibattimento) e dell'attività svolta nel momento in cui viene rimessa la querela, nonchè l'autorità innanzi al quale il processo si dovrà svolgere (Giudice di Pace, Tribunale).
    Tuttavia, se così fosse ci si potrà sempre accordare con il legale di controparte.

    Io non sono arrivato a dibattimenti o altro, e ho rimesso la querela entro 60 gg dalla prima denuncia fatta... Praticamente io oltre ad essere stato in ps per fare denuncia contro ignoti sono stato in procura per la remissione entro i 60 gg dalla data di denuncia. Secondo te puó essere accettata senza avviare le indagini ( o archiviata dal pm vedendo anche la remissione ), o cmq faranno partire indagini ? Nel primo caso che spese dovrei sostenere , intendo a spanne l'ammontare, sempre che debba affrontarne... Sei gentilissimo grazie


  • Super User

    Non vedo l'urgenza del caso quindi:
    Parlando di solo inoltro, saranno circa 30€, ma deciderà la procura.


  • User Newbie

    @Lokken said:

    Non vedo l'urgenza del caso quindi:
    Parlando di solo inoltro, saranno circa 30?, ma deciderà la procura.

    Grazie Lokken.... Gentilissimo

    Ultima domanda .. Sorry

    Secondo te si arriverà davanti al giudice ( non avrei voglia di vedere l'autore, che ribadisco è conosciuto solo a me ) avendo presentato remissione oppure la denuncia essendo se non erro rif al 660 cp anche in presenza di remissione andrà avanti ?


  • Super User

    Ti ripeto, il querelato potrebbe rifiutare la remissione per trovare sentenza, sia di prescrizione anteriore al procedimento stesso, sia per dichiarare l'estraneità al fatto.

    Bisogna vedere la le pg hanno già identificato qualcuno. A due mesi non credo, ma non posso averne certezza.


  • User Newbie

    @Lokken said:

    Ti ripeto, il querelato potrebbe rifiutare la remissione per trovare sentenza, sia di prescrizione anteriore al procedimento stesso, sia per dichiarare l'estraneità al fatto.

    Bisogna vedere la le pg hanno già identificato qualcuno. A due mesi non credo, ma non posso averne certezza.

    Lokken a parte che ti devo un caffè per la cortesia... Ahhaha
    Presumo che quando la denuncia contro ignoti arrivi al pm questi avrà anche la mia remissione e deciderà se archiviare o procedere... Nel promo caso dovró pagare le spese di c.a 30? che mi hai detto... Se invece si procede e recuperano i tabulati la persona che ho identificato non penso voglia procedere perchè risulterebbe colpevole con procedimento penale a suo carico... E per una bravata non voglio ( saró un pirla ) che uno si rovini la vita.. La speranza per una tranquillità è che il tutto venga archiviato e ognuno prosegue per la sua strada, diversamente penso di dovermi aspettare una convocazione dalla ps ? O magari contattano direttamente l'eventuale artefice delle telefonate per chiarimenti ?


  • User

    perché la parte offesa ha varie tutele che garantiscono un minimo di informazione :1°) la richiesta di certificazione ex 335cpc che dice alla parte offesa se la querela è stata presa in carico ,con quale R G n e quale PM ha l'incarico di trattare la querela in questione ed altre notizie procedurali ;E' DA METTERE AL CORRENTE GLI AMICI DEL FORUM CHE TALE DOCUMENTO VIENE SPESSO RICHIESTO DAI LEGALI , CHIEDEDO UNA PARCELLA ALL'ASSISTITO , SE NVECE QUEST'ULTIMO è un po pratico può richiederlo da solo; altre notizie utili per la difesa dei diritti della parte offesa possono essere chieste dal legale, ed è opportuno che lo faccia.......piuttosto , scusatemi ,ma non so gestire la paginazione del forum @Lokken said:

    **Precisiamo che dopo la querela i pubblici ufficiali e tribunale non possono dare informazioni del procedimento fino alla data dell'udienza.

    Art. 340 del codice di procedura penale - Remissione della querela **

      1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall?autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
    1. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
    2. Il curatore speciale previsto dall?art. 155 comma 4 c.p. è nominato a norma dell?art. 338.
    3. Le spese del procedimento sono a carico del remittente, salvo che nell?atto di remissione sia stato convenuto che siano in tutto o in parte a carico del querelato.*

    Il querelante o il suo avvocato infatti, possono ritirare (remissione) la querela precedentemente proposta, dandone notizia in forma orale o scritta all'autorità o all'ufficiale di polizia giudiziaria.
    La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari alla volontà di persistere nella querela.
    Soltanto la querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
    Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.
    (tramite sia l'udienza che lo prosciolga sia per l'avvento della prescrizione "prima della fine delle indagini", che in questo noto caso prevede che il fatto non costituisca reato.)

    Spesso succede che:

    La persona offesa vuole ritirare la querela a patto che la persona imputata/indagata, sostenga le spese processuali, VOLENDO INTENDERE IN REALTÀ la persona imputata/indagata debba sostenere le spese legali (del proprio avvocato) affrontate dalla persona offesa nel procedimento penale/processo.
    E' una clausola comune in sede di remissione di querela.
    In questo caso i costi si riferiscono esclusivamente al tenore della nota spese che l'avvocato di controparte ti può presentare.
    L'ammontare varia e comunque si dovrà tener conto dello stato del procedimento (indagini preliminari/ udienza preliminare/dibattimento) e dell'attività svolta nel momento in cui viene rimessa la querela, nonchè l'autorità innanzi al quale il processo si dovrà svolgere (Giudice di Pace, Tribunale).
    Tuttavia, se così fosse ci si potrà sempre accordare con il legale di controparte.


  • Super User

    Non capisco l'ultima domanda, potresti riporla in modo diverso?


  • User

    come mi ero permesso di rammentare ,in forza dell'art 335 cpp , si può avere dal tribunale(PROCURA) un attestazione del procedimento in corso con indicato il nominativo del PM a cui è stata affidata la querela e gli estremi di carico RG-non è impossibile avere un colloquio con il magistrato in questione---Piuttosto c'è da dolersi che in procura non la abbiano allertato che avendo lei fatto una querela contro ignoti non è direttamente semplice fare una remissione "contro ignoti" se non facendo altri adempimenti processuali; è invece direttamente possibile rinunciare!! alla querela , che è un atto unilaterale non ricettizio. che non comporta riflessi immediati su terzi......è forse questo che le hanno fatto fare in procura ?? Se è questo l'atto che ha fatto in procura è molto più semplice il risultato,
    m
    e


  • Super User

    Rinnovo, dov'è la domanda?

    Non capisco cosa centra con il caso in questione?