• User

    @Lokken said:

    Ho già specificato il fatto, loro non stanno vendendo a lei l'appartamento, hanno fatto i fatti tra di loro, fuori dal processo.

    "sembra" non è molto bello come termine, può sembrare così e può non essere. Ma che razza di avvocato ha assunto???

    Gli atti di compravendita sono tutti pubblici, un avvocatuccio di campagna sa che sarà sufficiente andare al catasto o addirittura richiederli on-line, tempo massimo 1 mese si hanno le risposte, col la relativa documentazione.
    La vendita di per se può essere reiterata, ma non è come la donazione, ci troviamo di fronte ad un problema maggiore. Il passaggio di denaro "se presumiamo" la vendita, c'è stato! Magari si potrebbe trovare la simulazione, ma tutto da dimostrare. Da quello che ho capito la cifra è irrisoria, ergo escludendo le tasse, sarà stato facile materializzare i contanti.

    Secondo me l'avvocato non è competente o è compiacente, come fa a non sapere con esattezza dell'atto in questione?
    Se la compravendita è andata a buon fine, prendere la proprietà dovendola reiterare verso gente indigente sarà quasi impossibile. Poi la situazione sempre nell' "incertezza" mostra che i coniugi debitori non vivono più lì rendendo plausibile la vendita.
    Non capisco perchè si è aspettato tutto il processo per congelare i beni del debitore.

    La visura catastale prima di iniziare il pignoramento è stata fatta e non risultava atto di compravendita, ma il coniuge era ancora proprietario dell’appartamento. Dalla relazione del CTU risultava nel marzo di quest’anno solo un’esecuzione in forma specifica a favore del cugino alla quale non era seguita alcuna sentenza. All’udienza del 21 ottobre è stato portata la trascrizione fatta nel luglio di quest’anno della sentenza (o compravendita) che ha valore retroattivo a quando è stata trascritta la domanda (6 anni fa). Riguardo al congelamento del bene, nessuno di fatto me ne ha mai parlato. Sono veramente perplessa. Grazie.


  • Super User

    Come ho detto ci sono solo domande.
    Non sapendo se l'atto è una compravendita o un debito antecedente, non si può nemmeno teorizzare qualcosa.

    Visto che questo bene da aggredire è già stato trasferito, ci sono gravi ragioni per cui chiedere il congelamento dei beni del debitore.


  • User

    @Lokken said:

    Come ho detto ci sono solo domande.
    Non sapendo se l'atto è una compravendita o un debito antecedente, non si può nemmeno teorizzare qualcosa.

    Visto che questo bene da aggredire è già stato trasferito, ci sono gravi ragioni per cui chiedere il congelamento dei beni del debitore.

    Ho chiesto maggiore chiarezza e il titolo acquisito dal cugino compiacente è una sentenza traslativa di proprietà a conclusione di una causa di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita. Che fare? Mi hai consigliato il congelamento dei beni, di fatto qualche tempo fa in un unico conto corrente da noi visionato non c'erano che poche centinaia di euro. Nient'altro. Mi sconsigli comunque la stessa azione prodotta in precedenza contro lo stesso debitore che lo ha visto tornare in proprietà dell'immobile perché con lo stesso escamotage lo aveva venduto alla moglie? Non credi che questa volta lo stesso gioco non avrebbe seguito in virtù del fatto che c'è già un'azione di pignoramento in atto? Grazie per tutte le risposte che potrai darmi. E' importante.


  • Super User

    [h=1]L’effetto traslativo della proprietà del bene, in esito all’azione ex art. 2932 c.c., può non essere subordinato all’adempimento anche di obbligazioni accessorie. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14453 del 30 giugno 2011)
    Nell’ipotesi in cui il contraente ottiene dal giudice l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata a carico della controparte, deve ritenersi che la funzione esecutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. consenta al giudice di esercitare poteri intesi a correggere le deviazioni del sinallagma funzionale, e di attribuire in definitiva alla parte creditrice non inadempiente non già la sola conclusione dell’accordo definitivo, ma esattamente quanto essa aveva diritto di ottenere in virtù del contratto preliminare. Se dunque l’emissione della sentenza costitutiva in luogo della spontanea conclusione del definitivo non esaurisce l’ambito di tutela delle parti, né soppianta il preliminare come fonte delle rispettive obbligazioni tra di esse, pare inevitabile compiere un passo ulteriore, costituito da ciò che l’effetto traslativo della proprietà del bene promesso può non essere subordinato all’adempimento anche di obbligazioni accessorie, che non incidono in via diretta sul nesso commutativo, ma ineriscono al regolamento degli effetti ulteriori ripartendo oneri economici secondari, connessi e conseguenti al trasferimento del bene. Con il corollario che l’adempimento di tali obbligazioni accessorie forma oggetto di domanda a sé, non costituendo condizione dell’azione ex art. 2932 c.c..


  • User

    @Lokken said:

    L?effetto traslativo della proprietà del bene, in esito all?azione ex art. 2932 c.c., può non essere subordinato all?adempimento anche di obbligazioni accessorie. (Cass. Civ., Sez. II, n. 14453 del 30 giugno 2011)

    Nell?ipotesi in cui il contraente ottiene dal giudice l?esecuzione specifica dell?obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata a carico della controparte, deve ritenersi che la funzione esecutiva della sentenza ex art. 2932 c.c. consenta al giudice di esercitare poteri intesi a correggere le deviazioni del sinallagma funzionale, e di attribuire in definitiva alla parte creditrice non inadempiente non già la sola conclusione dell?accordo definitivo, ma esattamente quanto essa aveva diritto di ottenere in virtù del contratto preliminare. Se dunque l?emissione della sentenza costitutiva in luogo della spontanea conclusione del definitivo non esaurisce l?ambito di tutela delle parti, né soppianta il preliminare come fonte delle rispettive obbligazioni tra di esse, pare inevitabile compiere un passo ulteriore, costituito da ciò che l?effetto traslativo della proprietà del bene promesso può non essere subordinato all?adempimento anche di obbligazioni accessorie, che non incidono in via diretta sul nesso commutativo, ma ineriscono al regolamento degli effetti ulteriori ripartendo oneri economici secondari, connessi e conseguenti al trasferimento del bene. Con il corollario che l?adempimento di tali obbligazioni accessorie forma oggetto di domanda a sé, non costituendo condizione dell?azione ex art. 2932 c.c..

    in parole povere? Cosa posso fare? Grazie!


  • Super User

    Hanno trasferito la proprietà in modo forzato/coatto tramite giudice.

    A mio avviso il bene è perso. Però il conto corrente nel frattempo è stato riempito con la differenza tra caparra e prezzo di acquisto.

    L'avvocato avrebbe dovuto tracciare e congelare i soldi trasferiti.


  • User

    Il problema è che il bene lo ha passato la moglie al cugino del marito. Ma il mio ex datore di lavoro è il marito, pertanto anche se i soldi sono stati trasferiti sul conto corrente della moglie, in realtà lei è stata condannata alle sole spese legali, ma il debito ce l'ha il marito che probabilmente non è stato quello sul cui conto corrente sono stati trasferiti i soldi, anche se tale passaggio, se c'è stato, è stato comunque fittizio. Potrei agire sui conti correnti, ma lui risulta nulla tenente e lei probabilmente i soldi relativi alle spese legali ce li ha. Quelli si potrebbero recuperare. Ma le spese per l'esecuzione immobiliare da me sostenuta? Ecco perché vorrei trovare un modo per andare avanti e neutralizzare l'atto del cugino. Grazie ancora per l'interesse mostrato per questa vicenda.


  • Super User

    Ti ho già detto che hai un PESSIMO LEGALE se sono sposati, come dici, marito e moglie rispondono in solido l'uno per i debito dell'altro e viceversa.

    Quella del cugino è una chiacchiera, LORO non hanno fatto niente. Il giudice ha disposto la vendita forzata. Quindi dovresti trovare un giudice che metterebbe in discussione l'operato di un suo collega. A mio avviso non accadrà mai, sopratutto parlandosi di debiti.

    Le spese per l'esecuzione se non trovano un riscontro congruo di beni aggredibili, restano lì, scritte su un pezzo di carta che non sarà buono nemmeno per pulircisi il sedere.

    L'avvocato che hai assunto oltre ad un'estrema incompetenza sospetta aveva tutto il tempo per farsi furbo, sempre ammesso che non abbia fatto un accordo per evitare di farti incassare il debito.

    Se non ti muovi al più presto sui conti correnti della moglie o del marito non troverai più niente.


  • User

    Grazie veramente per il chiarimento, le idee cominciano a farsi strada. Dunque posso aggredire il conto della moglie nonostante siano passati circa 7 anni dalla fine della vertenza? (Nel frattempo c'è stato l'atto di revoca e sentenza conclusa nel 2012 e l'inizio dell'esecuzione). Da quanto ho capito se la cosa funziona le spese sostenute per l'esecuzione immobiliare non le recupero (devo ancora finire di pagare il CTU). Come posso comportarmi per recuperarne almeno parte oltre a cambiare legale?


  • Super User

    Guarda che recuperare debiti è cosa ardua.
    Devi ingaggiare una ditta che faccia i controlli, dicendoti dove devi andare a prendere i soldi, l'avvocato deve essere rapito: Precetto 10 gg, sempre se non si oppone, all'11 deve pignorare.

    Poi ti sconsiglio i pignoramenti mobiliari, perdi solo tempo e soldi. Cerca i conti correnti e depositi. Pignorare le case è difficile e le vendite , oggi, vanno anche deserte e ci sono tecniche per escludere il pignoramento, come loro hanno fatto. E poi recuperare la casa significa spendere 10 volte quello che ne vale.

    Come ti ho detto bisognava muoversi da subito, sul debitore e quando si temeva, come è successo, che questi potesse dar via tutti gli averi, si doveva congelare il capitale.