• User

    @Service360online: devo dire che questo argomento è stata oggetto di una accesa discussione nello studio legale in cui lavoro ed in effetti siamo, codici e giurisprudenza alla mano, arrivati alle seguenti conclusioni:

    1. Acquistare merci contraffatte in Italia (il caso della ragazza che compra la borsa "taroccata" dall'ambulante) rientra nella fattispecie della ricettazione, perchè, in quel caso, sussistono ed esistono tutti gli elementi costitutivi di tale reato;

    2. Nel caso proposto da ncam92, invece, se vi fosse consapevolezza della provenienza illecita del cellulare (contraffazione) e volontà di trarne profitto (importarlo per rivenderlo) al soggetto agente sarebbe imputabile la ricettazione; al contrario nel caso in cui il tizio lo acquistasse per farne un uso personale potrebbe esseregli contestato "l'incauto acquisto"; che sulla base del principio di specialità dovrebbe prevalere anche sulla sanzione amministrativa.

    Detto questo, mi scuso per l'inesattezza del precedente post.


  • User Newbie

    Scusate ma sono senza parole leggendo questa discussione. Fatemi capire, quindi vivendo io in Indonesia se volessi metter nei guai chiunque in Italia, mi basterebbe spedirgli 10 pacchetti con dentro 10 portachiavi Prada tarocchi per rovinargli la vita? In pratica potrei rovinare chiunque con una spesa di 10 euro?


  • Facciamo chiarezza ...
    Se l'acquisto avviene nella comunità europea l'acquirente non rischia nulla in quanto NON E' IMPORTATORE.
    Almeno nel caso di acquisto di un cellulare ...


  • User Newbie

    Criceto intendo dire una cosa diversa. Io vivo in Indonesia, domani mi sveglio e mando a casa di criceto 200 cappellini tarocchi Prada. A me fare una cosa del genere costerebbe circa 15 euro. Tu avresti l'esistenza rovinata e io me la riderei?


  • Non mi rovineresti un bel niente perché si darebbero due ipotesi.

    1. il pacco sfugge alla dogana e mi arriva ... in tal caso rifiuto la consegna.
    2. la dogana mi chiama per lo sdoganamento ed io disconosco la spedizione e rifiuto la consegna.

  • User Newbie

    Quindi quello che ha scritto Service360online non é vero. Corretto? Spero sia così.


  • No, lui rischia in quanto avrebbe EFFETTIVAMENTE ordinato e magari anche pagato in modo tracciabile (Carta credito etc...) la merce in questione ... quindi nel suo caso esisterebbe un carteggio (mail, ricevute etc ...) che provano il suo acquisto, non potrebbe quindi disconoscerlo.

    Tener conto peraltro che tutto quello che si scrive su questo forum é frutto di opinioni personali ed anche quando si citano sentenze o leggi dipenderà poi da chi dovrà valutarle in eventuale giudizio ... ricordate che vivete in Italia ... e non in un paese civile per quanto riguarda leggi norme e certezza del diritto ...


  • User Newbie

    Certo ci mancherebbe altro, siam qua per chiacchierare. Grazie mille per il chiarimento ☺


  • User Attivo

    @criceto said:

    ricordate che vivete in Italia ... e non in un paese civile per quanto riguarda leggi norme e certezza del diritto ...
    Hai un talento, in una sola riga hai contentrato il meglio del peggio.


  • User Newbie

    scusa l?intromissione, ho per sbaglio acquistato una scatola senza loghi ma che è ferma in dogana e presumo abbia invece logo di famosa marca su aliexpres(descrizione, titolo, foto non ne parlavano e il prezzo è meno di 15 euro quindi consono), il problema è che la ho indirizzata a un altra persona (ho scambiato gli indirizzi suo e mio ) ; cosa può succedere? può lui disconoscere il pacco quando e se gli arriva la lettera dogana?

    @Timetraveller said:

    scusami se insisto, giuridicamente parlando, l'acquisto di beni di provenienza illecita rientra nella ricettazione, che altresì presuppone il "fine" di trarre profitto dal bene stesso, ma: è necessario che vi sia consapevolezza da parte dell'acquirente della provenienza illecita (c.d. elemento psicologico) e che lo stesso ne tragga profitto. Questo in primis; in secundis esiste eccome una distizione, tant'è che si intende per acquirente finale "colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso personale" (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99).