• User Attivo

    D'accordo, porterò il contratto da un avvocato e vedrò che si può fare. Ho un'ultima domanda: vorrei raccontare questa faccenda su tutti i siti e forum in cui si parla di scrittura, agenzie letterarie, etc., in modo da evitare che altri possano finire in mano a questa gente. Naturalmente dovrei riportare il nome dell'agenzia. Vorrei sapere se così facendo violerei qualche legge-norma etc. Ribadisco che ci sono tutte le prove di quanto affermo: non solo il contratto da loro firmato, ma anche le mail che ci siamo scambiati.


  • Super User

    Non puoi riferire il nome: diffamazione.
    Neppure puoi scrivere elementi che consentano di risalire a tale agenzia.
    Nella diffamazione la verità della notizia non rileva.


  • User Attivo

    Mi pare molto strano che IO possa essere accusato di diffamazione se, senza esprimere giudizi personali/offensivi, mi lmitassi a riportare i fatti accaduti con questa Agenzia, citandone il nome su forum online dove quotidianamente si esprimono pareri positivi/negativi su Editori e Agenti letterari. A conferma di ciò ho anche trovato un interessante articolo scritto da un avvocato, di cui riporto uno stralcio:
    "Il limite più rilevante, comunque, all'ingiuria e alla diffamazione, giunge dalle norme costituzionali che tutelano la libertà di pensiero e, con essa, il diritto di cronaca e di critica, in specie nell'ambito politico.

    La cronaca è, in sostanza, il racconto dei fatti che accadono.
    Oramai dal 1984, con la sentenza 18.10.1984 n. 5259 della Cassazione, si è  	chiarito che i requisiti della notizia debbono essere:
    
    • verità oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio lavoro di approfondimento del giornalista;

    • la continenza, ovvero il rispetto di modalità espressive che evitino, comunque, quelle puramente insultanti, prive di alcun collegamento con il tema della notizia;

    • l'interesse pubblico all'informazione.

      La critica, invece, è "un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca" (Cass. Civ. 06.04.2011 n. 7847)."

    Dunque, nel mio caso: vertià oggettiva c'è, continenza ci sarà (mi limiterò a riportare fatti), il fatto che ci possa essere interesse pubblico è opinabile: in un forum online in cui si parla proprio delle esperienze avute con agenzie, editori etc, mi sembra che sia corretto parlare di interesse pubblico.
    Se a questo aggiungiamo che il torto di quest'Agenzia è schiacciante, non vedo affatto le condizioni per parlare di diffamazione ai loro danni.


  • Super User

    Tu vuoi riportare una notizia precisa... non esprimere un'opinione su un tema preciso (diritto di critica).
    I tre requisiti che hai postato tu si riferiscono alla legge sulla stampa (esimente art. 51 cp).

    Ti sconsiglio vivamente di mettere in pratica quanto desideri; non sei un giornalista.


  • User Attivo

    D'accordo ma il giornalista è un semplice cittadino che esprime delle opinioni e racconta dei fatti. Solo che lo fa per lavoro. Se io scrivo sopra un forum, da cittadino, non vedo dov'è il problema. Anche i gestori del forum su cui ho intenzione di scrivere sono d'accordo con me. Non credo che un giornalista sia autorizzato a scrivere cose che per un normale cittadino porterebbero a una denuncia per diffamazione. Il giornalista è un normale cittadino, sbaglio? Il diritto di cronaca non è riservato ai giornalisti di professione. Se io scrivo su un giornale, o su un forum, in quel momento sono anche io un "giornalista". L'importante è che la notizia sia vera, che ci si limiti a riportare i fatti senza considerazioni personali, e che la sede in cui viene riportata la notizia sia idonea (deve cioè interessare il pubblico).


  • Super User

    Quello che eccepisci è privo di ogni fondamento giuridico.

    L'esercizio del diritto del giornalista è riconosciuto dalla legge speciale sulla stampa di cui non può godere nessun altro...
    Il cittadino semplice non ha questa prerogativa.


  • User Attivo

    Rileggiamo:
    La cronaca è, in sostanza, il racconto dei fatti che accadono.
    Oramai dal 1984, con la sentenza 18.10.1984 n. 5259 della Cassazione, si è chiarito che i requisiti della notizia debbono essere:

    • verità oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un serio lavoro di approfondimento del giornalista;
    • la continenza, ovvero il rispetto di modalità espressive che evitino, comunque, quelle puramente insultanti, prive di alcun collegamento con il tema della notizia;
    • l'interesse pubblico all'informazione.

    Questa sentenza della Cassazione varrebbe dunque solo per i giornalisti? Dove è scritto?


  • Super User

    Nahar, perdonami, ma non posso fare lezioni di diritto su un Forum.

    E' scritto nella legge sulla stampa (che la sentenza si riferisca al giornalista è nel testo ed, inoltre, leggiti i requisiti postati: "frutto di un serio lavoro di approfondimento del GIORNALISTA)


  • User Attivo

    ok a questo punto devo pensare che tutti coloro che quotidianamente intervengono su forum di qualsiasi genere a raccontare fatti accaduti con tanto di nomi e cognomi, siano stati tutti denunciati....In pratica io vengo raggirato, voglio denunciare la cosa nelle sedi opportune (forum creati proprio per discutere, dove il fatto di inserire nomi e cognomi è la base del forum stesso), e vengo anche denunciato per diffamazione. Qualcosa non mi torna. Ma del resto, non è una novità che in Italia le cose non tornino.


  • Super User

    La querela è a discrezione dell'offeso.
    Internet non è una zona franca dove chiunque può fare quello che vuole e soggiace alle regole comuni.
    Non esiste alcun Forum che imponga di scrivere nomi e cognomi...chi lo fa assume questa condotta assumendosene il rischio e la responsabilità.
    Per es. in questo Forum è vietato fare nomi e cognomi... le questioni devono risolversi nelle sedi istituzionali preposte.

    I forum esistono per portare le proprie esperienze ed avere pareri...non per condannare taluno senza processo e senza contraddittorio legittimamente.
    In questo senso le cose tornano perfettamente.


  • User Attivo

    riportare dei fatti con tanto di prove non significa condannare, e il contraddittorio c'è eccome in quanto "l'offeso" ha diritto di replica sul forum stesso...è ovvio che su questo forum sia vietato riportare nomi e cognomi, ma se un forum di letteratura ha proprio come scopo quello di dibattere circa la qualità di servizi offerti da questo o quell'editore, allora la vedo dura tacere nomi e cognomi: cadrebbe il senso stesso del forum


  • Super User

    Senti, Nahar, nessun Forum o qant'altro può derogare alla legge.

    Il contraddittorio e' SOLO in giudizio e la tutela è operative appieno SOLO in quella sede. Comprendi?

    Sarebbe aberrante (oltre che contrastante con i qualsiasi principio del diritto del mondo civile) che si facciano i processi "forumistici".

    Se fosse consentito quello che tu vorresti chiunque di noi potrebbe diffamare chicchessia con prove non accertate nel contraddittorio e senza sentenza di alcun giudice.
    Quello che molti credono sia una prova valida, molto spesso, è esattamente il contrario.
    Vedi sopra la tua incapacità di capire a chi era riferita una banalissima sentenza.

    La condanna e l'accusa; la pretesa e la sua confutazione; la prova e la sua validità possono avvenire solo in un'aula e secondo diritto da chi ha una abilitazione professionale per discuterli.

    Non dal primo venuto che punta il dito.

    E questa si chiama civiltà.


  • User Attivo

    Giurista quello che tu dici varrebbe se io avessi intenzione di chiedere una "condanna" o un qualche tipo di risarcimento dal danno che ho subito da quest'agenzia. Ciò sarà fatto nella sede opportuna, e non si tratterà certo di un forum su internet.
    Ci sono tuttavia forum dove editori-agenti-autori si incontrano, discutono, espongono le loro esperienze positive o negative. Mi spieghi come questo sarebbe possibile, senza fare nomi? Quei forum sono infarciti di nomi, i nomi sono tutto, altrimenti come è possibile confrontarsi? Come posso farmi un'idea dell'Agente X se nessuno può esporre esperienze negative-positive avute con l'Agente x? E pensi che i gestori di questo forum (che conta migliaia di utenti) siano così sprovveduti da non avere chiari questi concetti? Non si tratta di sostituire i tribunali con internet. Ma mi rendo conto che il confine è molto sottile.
    O ci siamo fraintesi, oppure non conosci bene questo settore. Oppure trovo strano il tuo concetto di 'civiltà'. Comunque ti ringrazio per la consulenza.


  • Super User

    Nahar, questa non è la sede per polemiche sterili. Ti ho spiegato la legge dopodiche un soggetto è libero di fare quel che crede assumendosene rischio e responsailità.
    Comunque, per far capire bene il concetto a chi legge, la "condanna" di cui parlavo non è quella risarcitoria ma dichiarare che taluno ha commesso un fatto lesivo senza accertamento giudiziale. Ossia dire: " Tizio ha commesso questo illecito (nel caso di cui parli tu hai utilizzato il termine "truffa")". Per illecito si intende sia civile che penale.
    In un Forum dove partecipano più persone, se l'interessato che partecipa lo consente, si può dichiarare un fatto avvenuto senza qualificarlo in alcun modo dichiarando il nome e cognome. Ripeto: se l'interessato partecipa alla discussione e lo consente.
    Come avere un'idea dell'operato dell'Agente X: se l'aGente X non lo consente non è possibile attribuire alcunchè. Il confronto in internet non consente di qualificare la condotta di una persona determinata o determinabile come negativa.

    I gestori di quel Forum, se consentono quelle opinioni, avranno messo in rete un regolamento che dichiara la loro non responsabilità per le dichiarazioni degli utenti...diversamente ne rispondono.

    Il confine non è affatto sottile: non è possibile e basta perchè non si gode di un'esimente di legge. "Sostituire i tribunali con internet" è esattamente quanto accade se si attribuisce una condotta illecita fuori dalle aule.

    Infine, ti invito ad astenerti dal commento sulla mia persona: i reati di diffamazione aggravata dall'uso del web sono una triste fattispecie a cui ogni legale oramai è avvezzo atteso che la tua posizione è alquanto comune... con il risultato di aver intasato le Procure della Repubblica. Io, poi, occupandomi prevalentemente di diritto penale, vi ho a che fare in continuazione.

    Indubbiamente, da quanto leggo, il mio e di ogni giurista "concetto di civiltà" è per te strano: esso attiene all'esigenza, stabilita dalla normativa vigente, di non veder qualificato come illecito un comportamento di taluno senza l'accertamento e la statuizione di un giudice.


  • User Attivo

    Giurista sto leggendo molto sull'argomento, e ora sto contattando un avvocato esperto in diritti d'autore ed editoria in genere, che non mi pare la pensi come te. Ha scritto anche degli articoli sull'argomento, ma non ho potuto postarli poichè non sono utente "premium" (almeno questo è quello che mi dice il sito). Come ti ripeto: mi pare semplicemente assurdo querelare una persona che racconta su internet fatti veri e incontestabili riferiti a chiccessia, indipendentemente dal fatto di essere o meno un giornalista. O meglio: è possibile querelare, ma senza alcun risultato, ammesso che le prove del querelato siano valide. Io non accuso nessuno di truffa né altro: io racconto dei fatti. Comunque approfondirò. Per il momento ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai dedicato.


  • Super User

    Posto la seguente spiegazione a beneficio dei lettori del thread, che non vorrei fossero sviati dalle considerazioni dell'utente Nahar. A quest'ultimo replico che gli potrebbe giovare consultare un penalista che gli potrebbe spiegare in modo più diffuso la differenza tra il diritto di cronaca di cui gode il giornalista ex lege (legge sulla stampa). Scriminante che non è accordata al semplice cittadino.

    Ai sensi dell’art. 595 c.p. «chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00».

    La norma tutela l’integrità morale della persona, l’insieme delle sue doti morali (onestà, lealtà, serietà, ecc.), sociali, intellettuali, professionali, fisiche, che concorrono a determinarne il pregio nell'ambiente in cui vive.
    Il fatto determinato consiste anche nella diffusione di fatti veri.

    Con riguardo invece al momento consumativo del reato, questo si identifica con quello della comunicazione dell’espressione offensiva ad almeno due persone. La fattispecie ha pertanto natura di delitto istantaneo, ed il reato è perfetto con la percezione dell’offesa, rimanendo indifferenti le successive pubblicazioni della medesima notizia che potranno, semmai, valutarsi ai fini della liquidazione dei danni).

    L’onore, considerato il suo radicamento costituzionale negli artt. 2 e 3 Cost., è un elemento irrinunciabile della dignità esistenziale e sociale della persona umana in quanto tale.

    La nozione di reputazione coincide con il sentimento di stima, di considerazione e prestigio di cui un soggetto gode nella comunità in cui vive e, grosso modo, si articola sotto due diversi profili: anzitutto sotto un profilo morale concernente tutte le componenti della personalità prive di contenuto patrimoniale e che si manifestano nell’ambiente di riferimento del soggetto; in secondo luogo sotto un profilo di natura patrimoniale concernente le attività professionali, economiche, commerciali svolte da una persona.

    Al giornalista, laddove è riconosciuto l'interesse pubblico, è consentita la pubblicazione della notizia rispettando i limiti di continenza e verità (diritto di cronaca) L. n. 47/48.


  • User Attivo

    Se le cose stessero realmente così, proporrò la mia storia a giornalisti 'autorizzati a dire la verità', e farò in modo che siano loro a raccontare la mia storia. Soluzione semplice e indolore.


  • User Attivo

    Dopo numerose ricerche sull'argomento, non mi trovo d'accordo con Giurista. Sono infatti riuscito a reperire delle sentenze in cui il Tribunale non si è espresso secondo il punto di vista di Giiurista. Non potendo inserire direttamente dei link, invito pertanto Giurista, e chiunque fosse interessato all'argomento, a inserire le seguenti parole chiave nella casella di ricerca di Google: "Scrittori in causa la verità non è diffamazione." In cima alla lista dei risultati uscirà un articolo datato 25 novembre 2011, che riporta la vicenda di autori (sottolineo: autori, non giornalisti) querelati per diffamazione, accuse RESPINTE in entrambi casi dal Giudice. Invito a informarsi sulle vicende e a leggere il testo integrale delle sentenze (si può accedere al testo integrale di una delle sentenze cliccando sul relativo link presente nell'articolo).


  • Super User

    Ho letto l'articolo... e leggo che cita una sentenza di primo grado del Trib. di Ancona e una di Bologna. Primo grado.Non fanno giurisprudenza.
    Non vi è il testo integrale della sentenza nè il numero nè l'anno. Il testo, a differenza di quel che aferma l'utente Hahar, non è integrale.

    Comunque, entriamo nel dettaglio, visto che non è accettabile fare disinformazione dopo aver letto non una sentenza di legittimità (Cassazione) ma poche righe di statuizioni di primo grado.
    Anche in tema di articoli a mezzo stampa (garantiti dalla legge 47/48 sulla stampa) la Cassazione - sent. 25157, in tema di verità della notizia ha avuto modo di dire che:

    *"in altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva"

    *Significa che anche in tema di stampa la "verità" della notizia non è sufficiente. Il tenore del testo NON deve essere lesivo dell'onore.

    Ne segue che se io affermo: "Tizio non ha onorato il contratto" senza aggiungere alcunchè di commento ho semplicemente affermato una notizia avulsa da ogni contesto.
    Ma se io affermo "Tizio non ha onorato il contratto quindi non è una persona seria" oppure: "Tizio non ha onorato il contratto... voi che dite circa la serietà di questa persona" ho commesso il reato di diffamazione.

    Prendiamo ad esempio l'utente Nahar ed una delle affermazioni che vorrebbe divulgare con nomi e cognomi:
    "In pratica io vengo raggirato, voglio denunciare la cosa nelle sedi opportune (forum creati proprio per discutere, dove il fatto di inserire nomi e cognomi è la base del forum stesso), e vengo anche denunciato per diffamazione."

    Vengo raggirato...voglio denunciare la cosa - il raggiro - nelle sedi opportune (forum e non Procure).
    Il "raggiro" è una cosa che si può accertare solo giudizialmente... dire "raggirato" senza che un giudice abbia statuito ciò, in un forum comporterebbe il rischio di essere querelati per diffamazione aggravata via Web (il mezzo della pubblicità).

    Nella mia professione ho visto condannare persone per molto meno...
    Sconsiglio vivamente di dedicarsi a tali attività.


  • User Attivo

    Giurista nel tuo ultimo intervento sono presenti numerose inesattezze, unite ad affermazioni ovvie che avevamo già avuto modo di discutere. Andiamo con ordine:

    "Non vi è il testo integrale della sentenza nè il numero nè l'anno. Il testo, a differenza di quel che aferma l'utente Hahar, non è integrale."
    Sentenza Filo contro Bianciardi: nell'articolo, cliccando sul link ipertestuale "ordinanza" si accederà a TUTTI i dati relativi alla sentenza in questione: numero di ruolo, nome e cognome del giudice, data, testo integrale della sentenza etc.

    "Comunque, entriamo nel dettaglio, visto che non è accettabile fare disinformazione dopo aver letto non una sentenza di legittimità (Cassazione) ma poche righe di statuizioni di primo grado.
    Anche in tema di articoli a mezzo stampa (garantiti dalla legge 47/48 sulla stampa) la Cassazione - sent. 25157, in tema di verità della notizia ha avuto modo di dire che:
    "in altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva"
    Significa che anche in tema di stampa la "verità" della notizia non è sufficiente. Il tenore del testo NON deve essere lesivo dell'onore."
    Assolutamente vero. Lo sto affermando dall'inizio del post. Occorre che vengano rispettate tre regole: verità, tenore non lesivo, interesse pubblico.

    "Ne segue che se io affermo: "Tizio non ha onorato il contratto" senza aggiungere alcunchè di commento ho semplicemente affermato una notizia avulsa da ogni contesto.
    Ma se io affermo "Tizio non ha onorato il contratto quindi non è una persona seria" oppure: "Tizio non ha onorato il contratto... voi che dite circa la serietà di questa persona" ho commesso il reato di diffamazione."
    Esatto.

    "Prendiamo ad esempio l'utente Nahar ed una delle affermazioni che vorrebbe divulgare con nomi e cognomi:
    "In pratica io vengo raggirato, voglio denunciare la cosa nelle sedi opportune (forum creati proprio per discutere, dove il fatto di inserire nomi e cognomi è la base del forum stesso), e vengo anche denunciato per diffamazione."
    Vengo raggirato...voglio denunciare la cosa - il raggiro - nelle sedi opportune (forum e non Procure).
    Il "raggiro" è una cosa che si può accertare solo giudizialmente... dire "raggirato" senza che un giudice abbia statuito ciò, in un forum comporterebbe il rischio di essere querelati per diffamazione aggravata via Web (il mezzo della pubblicità)."
    Giurista dovresti rileggere per bene la nostra discussione. E' vero che io QUI, in questo forum, ho parlato di raggiri etc, poichè questo è ciò che penso. Ma è vero pure che io in questo forum non ho fatto nomi e cognomi, ed ho più volte ribadito che vorrei raccontare la mia vicenda, citando il nome dell'Agenzia su forum che si occupano di editori e agenti letterari, nel rispetto delle tre famose regole esimenti dal reato di diffamazione. Dunque, non mi sognerei mai di andare a parlare di truffe, raggiri etc. Nonostante ciò, tu mi hai detto che le tre regole esimenti dal reato di diffamazione valgono solo per i giornalisti. Ed io io ho dimostrato con le due sentenze riportate nell'articolo sopra citato che le cose non stanno necessariamente così. Tu dici che una sentenza di primo grado non è giurisprudenza. Dunque, la sentenza di un Tribunale in primo grado non ha alcun valore? Non costituisce un precedente? Ho molti dubbi su questo. Onestamente, Giurista, non credo proprio di trovarmi qui a fare disinformazione.