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Prescrizione
Salve Avv.
Nel 2007 sono stato vittima di una truffa informatica.Ho presentato regolare denuncia di quanto avvenuto presso la questura nello stesso anno Questa mattina, navigando su internet ho provato a cercare i nominativi di coloro che hanno incassato i miei soldi tramite la western union( un servizio a pagamento che permette di inviare denaro in tutto il mondo) e mi sono accorto che uno dei complici ha un profilo su Facebook e vive in Italia , a Milano..Subito dopo mi sono recato dalla polizia postale per segnalare il truffatore e mi hanno comunicato che le indagini sono state archiviate nel 2009 Il caso e' passato alla magistratura che finora non mi ha mai informato di nulla.Per la Polizia postale la segnalazione e' inutile dato che ormai non indagano piu'..Vorrei sapere se il truffatore e' ancora legalmente perseguibile.
Grazie
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Se non erro la prescrizione per il reato di truffa dovrebbe scattare quest'anno, non essendoci stati eventi interruttivi. Questo per il reato.
Per il risarcimento del danno non saprei invece se i tempi sono maggiori.
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La truffa ha avuto inizio nel novembre 2007. Faccio ancora in tempo a promuovere un'azione legale? Grazie
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Ciao alias66.
Rimane la via civile (10 anni) dove il giudice civile accerta incidentalmente il reato. Però, prima di proporre azione nel giudizio civile, informati circa i motivi dell'archiviazione (in Procura si risale al Gip ed al numero di procedimento; in cancelleria penale si fa richiesta per visionare il provvedimento).
Se non ti hanno informato illo tempore è perchè tu non hai chiesto, nella querela, di essere informato in caso di archiviazione.
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Ciao
No.Nella querela avevo chiesto di essere informato in caso di archiviazione.. Trattandosi di giudizio civile dovrei rivolgermi ad un avvocato civilista per intentare causa?
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Giurista, se l'utente alias66 aveva chiesto di essere informato e non lo hanno informato, può fare ricorso in cassazione per chiedere di trattare di nuovo il caso davanti al gip (così da permettergli di fare opposizione)?
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Il ricorso per Cassazione deve essere fatto secondo i termini del 585cpp (in questo caso 15gg) che decorrono dalla conoscenza del provvedimento che dispone l'archiviazione.
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@giurista said:
Il ricorso per Cassazione deve essere fatto secondo i termini del 585cpp (in questo caso 15gg) che decorrono dalla conoscenza del provvedimento che dispone l'archiviazione. Ok, ma in questo caso non è venuto proprio a conoscenza del provvedimento che disponeva l'archiviazione (nonostante lo avese richiesto espressamente). Come si risolve?
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Dal momento che afferma che è stato archiviato è perchè è venuto a conoscenza dell'archiviazione...Il termine decorre da quel momento.
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@giurista said:
Dal momento che afferma che è stato archiviato è perchè è venuto a conoscenza dell'archiviazione...Il termine decorre da quel momento.
Afferma di averlo saputo recentemente... quindi volendo, se non sono passati ancora 15 giorni, può proporre opposizione?
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Non opposizione ma ricorso in Cassazione.
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@giurista said:
Non opposizione ma ricorso in Cassazione.
Ricorso in cassazione per riaprire i termini per proporre opposizione?
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Sì. Ma se vuoi un parere è un po' inutile...Difficilmente accolgono le opposizioni all'archiviazione...
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@giurista said:
Sì. Ma se vuoi un parere è un po' inutile...Difficilmente accolgono le opposizioni all'archiviazione...
In quel caso, se il GIP dopo che la cassazione ha riaperto i termini, non accetta l'opposizione, si può ancora ricorrere in cassazione (merito), giusto?
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Sì... ma solo per motivi di legittimità... che, a parte errori marchiani, non esistono.
Non ha molto senso accanirsi..
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@giurista said:
Sì... ma solo per motivi di legittimità... che, a parte errori marchiani, non esistono.
Non ha molto senso accanirsi..Hai ragione.. sono casi molto rari.. su internet ho trovato solo 3 esempi: