• User Attivo

    E' omissione di soccorso?

    Salve a tutti.

    Stamane recandomi al lavoro ho visto un cittadino extracomunitario che diceva di aver subito un tamponamento per strada. Non ho visto l'incidente, ne tantomeno lo tamponato io..ne ho visto l'altro veicolo. Solo il suo, debitamente ammaccato sul retro.

    Poiché stavo passando di li a piedi, mi chiede la cortesia di fargli una telefonata al 118 per chiamare un ambulanza. Ho telefonato con il suo cell ma ha voluto che chiamassi io per evitare incomprensioni con il centralino (non parlava bene l'italiano).

    Dopo di chè ci congediamo, mi ringrazia, mi dice che sarebbe rimasto lì ad attendere i soccorsi...e tanti saluti. Dal canto mio, non ho potuto vedere ferite tali che avrebbero potuto richiedere la mia presenza sul luogo, e nemmeno ero certo che fosse stato realmente tamponato (non c'era l'altro veicolo...l'auto era stata parcheggiata in un parcheggio...bah)

    Rientro in ufficio.

    Dopo un po arriva l'ambulanza, allora mi reco a vedere. Il barelliere mi spacca letteralmente il c**o dicendomi che ho commesso un omissione di soccorso perchè non sono rimasto li al suo fianco ad attendere i soccorsi...

    Ribadisco che io ho solo offerto il mio gratuito servizio di "traduzione" per una chiamata di soccorso da parte di una persona di cui non potevo essere certo che avesse realmente avuto un incidente, ma che non parlando bene l'italiano ha voluto far parlare me. Tra l'altro non mi ha richiesto di rimanere li con lui...

    Bah, breve battibecco con questo scorbutico signore dell'ambulanza, e via.
    Ma quello che non capisco, il mio è stato un comportamento illecito?
    Sapevo che si doveva attendere nel caso si sia complici dell'incidente o testimoni, ma nel caso non si sia ne l'uno ne l'altro?


  • User Attivo

    "Prelevo" da Wikipedia:

    Disciplina normativa del codice penale

    Il diritto penale italiano prevede la fattispecie all'art. 593 del codice penale, ma in particolare prevede due distinte ipotesi:
    Al primo comma l'omissione consiste nel non dare avviso immediato all'autorità di aver trovato abbandonato o smarrito un fanciullo minore di anni dieci o altra persona incapace di provvedere a sé stessa.

    In proposito, il termine utilizzato dal legislatore: "trovando" allude all'imbattersi nella persona in pericolo, attraverso un contatto materiale e diretto, solo un orientamento minoritario afferma la rilevanza della semplice conoscenza del fatto. La distinzione effettuata tra abbandono e smarrimento presuppone la volontarietà o meno del soggetto che sul minore ha un potere-dovere di custodia.
    Al secondo comma secondo comma del suddetto articolo l'omissione penalmente rilevante è quella di non prestare assistenza o di dare avviso all'autorità di aver trovato un corpo umano che sembri inanimato ovvero una persona ferita o che necessiti assistenza.

    Le aggravanti di tale norma penale derivano da eventuali lesioni personali: la pena è aumentata ex art. 64 c.p. se dal comportamento omissivo colpevole derivano lesioni, mentre nel caso di morte del soggetto in pericolo la pena è raddoppiata.

    I due obblighi di avviso o di prestare soccorso tuttavia non costituiscono la possibilità di tenere due condotte alternative in quanto l'obbligo di darne avviso all'Autorità ricorre esclusivamente qualora non sia possibile prestare effettiva assistenza.
    Tali obblighi tuttavia cessano nel caso in cui un soggetto, per la sua età o per le sue condizioni sia impossibilitato ad adempierli.

    La norma ha subito una recente modifica dalla legge 9 aprile 2003 n. 72 tesa da un lato ad un inasprimento del trattamento sanzionatorio, dall'altro sottraendone la competenza al Giudice di Pace.
    Le novità introdotte dalla legge 72/200

    La legge 9 aprile 2003 n. 72 ha apportato le modifiche al codice penale italiano e al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso. Essa introduce l'allargamento della fattipsecie nell'ambito della circolazione stradale. La norma è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2003.

    Le principali modifiche possono essere così riassunte:

    1. Al primo comma dell'art. 593 del Codice Penale, le parole: "è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".

    2. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro.
      In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";

    b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

    d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".

    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse; b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse

    Da quanto letto non mi pare proprio.... l'unico dubbio potrebbe essere:

    c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

    Fossi al posto tuo andrei in caserma con un bell'esposto dei fatti accaduti!
    Giusto in via "prudenziale"... d'altronde tu non hai assistito ad alcun incidente ed in buona fede hai creduto a questa persona e, per quello che potevi, lo hai "soccorso"


  • User Attivo

    Grazie del tuo contributo, ma gradirei anche qualche contributo più "tecnico". Grazie a tutti comunque!


  • User Attivo

    Figurati, certo non sono un legale 😄


  • Super User

    Ciao Pumino. Purtroppo in casi come queso oltre a chiamare l'ambulanza si deve attendere l'arrivo della stessa.
    Lascia stare l'esposto (per quale motivo?).


  • User

    @Pumino said:

    e nemmeno ero certo che fosse stato realmente tamponato (non c'era l'altro veicolo...l'auto era stata parcheggiata in un parcheggio...bah)

    Io mi sarei preoccupato di più che non fosse una bufala, visto che la telefonata l'hai fatta tu, anche se non dal tuo cellulare personale, avrai sicuramente lasciato i tuoi dati personali all'operatore del 118, quindi una volta conclusa la telefonata, dopo che tu ti eri recato in ufficio, se questo Signore andava via senza attendere l'arrivo dell'ambulanza tu avresti commesso un Procurato allarme presso l'Autorità - C.P. *Art. 658 -

    Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.*


  • User Attivo

    Va beh, diciamo che nella peggiore delle ipotesi essendo incensurato me la caverei con la condizionale. Tra l'altro ho rivisto per caso il soggetto in questione, abbiamo scambiato due parole, ma ha detto di non aver fatto nessuna denuncia, anzi mi ha pure ringraziato.