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Lite temeraria
Quali sono le cause (o gli elementi) per far si che il giudice riconosca la lite temeraria in una causa civile?
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Ciao Reys. (ma stai facendo un corso giuridico?).
Li definisce il codice all'art. 96 c.p.c.: quando la pretesa è palesemente infondata.
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Altra curiosità: Domanda: è violazione della privacy scannerizzare e pubblicare su un forum un atto giudiziario( es:sentenza di condanna, assoluzione ecc) (x es, per far conoscere come è andata a finire la questione)? (ipotesi sempre di due privati)
Altra domanda: se si tratta di due privati, (sempre per far conoscere com'è andata a finire una questione), si può scrivere: "tizio che ho denunciato è stato rinviato a giudizio il giorno X l'udienza è stata rinviata il giorno X", o è violazione della privacy?
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Se sei un giornalista si può.
Il “Testo unico della privacy 196/2003(come la legge 675/1996) dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche).
Diversamente ci vuole il consenso.
La Suprema Corte nella lettera circolare 17.01.2006 (presidente Marvulli primo presidente Cassazione) ha spiegato che chiunque può richiedere una copia delle sentenze perché in quanto atti pubblici pronunciati "in nome del Popolo Italiano'' e che deve, però, oscurare i dati personali se vuole pubblicarle su una rivista specializzata di informatica giuridica; tuttavia, tale obbligo non vale per la cronaca giudiziaria in senso stretto, che deve assicurare il diritto all'informazione pur nel pieno rispetto dei diritti degli imputati. Nella relazione si affermava infatti che "le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere diffusi, anche attraverso il sito istituzionale nella rete Internet, nel loro testo integrale, completo - oltre che dei dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile - delle generalità delle parti e dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria" e che "chi esercita l'attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero [...] possa trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante".Idem per la seconda domanda: deve esserci il pubblico interesse.
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@giurista said:
Se sei un giornalista si può.
Il ?Testo unico della privacy 196/2003(come la legge 675/1996) dà piena libertà ai giornalisti di trattare i dati giudiziari (secondo le regole deontologiche).
Diversamente ci vuole il consenso.
La Suprema Corte nella lettera circolare 17.01.2006 (presidente Marvulli primo presidente Cassazione) ha spiegato che chiunque può richiedere una copia delle sentenze perché in quanto atti pubblici pronunciati "in nome del Popolo Italiano'' e che deve, però, oscurare i dati personali se vuole pubblicarle su una rivista specializzata di informatica giuridica; tuttavia, tale obbligo non vale per la cronaca giudiziaria in senso stretto, che deve assicurare il diritto all'informazione pur nel pieno rispetto dei diritti degli imputati. Nella relazione si affermava infatti che "le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali possono essere diffusi, anche attraverso il sito istituzionale nella rete Internet, nel loro testo integrale, completo - oltre che dei dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile - delle generalità delle parti e dei soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria" e che "chi esercita l'attività giornalistica o altra attività comunque riconducibile alla libera manifestazione del pensiero [...] possa trattare dati personali anche prescindendo dal consenso dell'interessato e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, senza una preventiva autorizzazione di legge o del Garante".Idem per la seconda domanda: deve esserci il pubblico interesse.
Ciao Giurista, grazie per la risposta. Interessante comunque, purtroppo però, mi sono spiegato male. Io intendevo un processo che (mi(ipoteticamente) riguarda personalmente)...
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Temo di non aver compreso io, Reys...
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Credo di avere compreso. Puoi tranquillamente dire della vicenda oscurando i nomi e qualsiasi riferimento reale che possa ricondurre alla persona.
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Grazie per la risposta. Per finire, esempio più specifico:
Se si tratta di una truffa di ebay (quindi il tizio ha un nickname), quando semmai decidessi di pubblicare la sentenza, si devono comunque omettere il nome e cognome?
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Direi di sì, Reys.
A meno che tu non sia un giornalista e la questione sia di interesse pubblico.
I principi che fanno il discimen li ho postati più sopra.