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- Ingiuria facebook ,sei una cessa ???????
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magic, sappi che comunque gran parte di tali denunce viene archiviata.
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Buongiorno, questo non lo so boldrino, spero sia come dici tu. Ho letto di quell'articolo sullo stolking di Milano dove si diceva che il 50 per cento delle denunce veniva archiviato prima delle indagini. L ' italia è al 3 posto in Europa per tasso di litigiosità. Magari negli altri stati europei queste cose avvengono comunque, ma non si va a denunciare e iniziare un processo.
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magic box, fammi capire.
La querelante o pseudo tale ti conosce personalmente?
Inoltre, conosce il tuo nome reale, oppure di te sa solo un nick?
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Non mi conosce personalmente. Boldrino leggi la discussione da pag 1 e capirai perfettamente la situazione.
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Ho letto.
Effettivamente, ha ragione giurista quando parla di sostituzione di persona, 494 c.p.p., perchè hai usato un nome falso (il cognome nella fattispecie), oltre all'eventuale ingiuria o diffamazione se più persone hanno potuto leggere la cosa.Ciò premesso, ripeto, potresti fare istanza del 335 per te e per tuo padre, e così, in caso positivo, staresti tranquillo per un po'.
In caso di querela effettivamente depositata, come t'è antecedentemente stato indicato, i tempi comunque sarebbero lunghissimi, più brevi in caso di "pressioni" di legali.Altro è difficile da prestatuire.
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Altri mi hanno detto che non è sostituzione di persona perché dovrei averne tratto un vantaggio o arrecare un danno ad altri e in questo caso non vedo ne il vantaggio ne il danno di aver cambiato il mio cognome e averlo inventato. Comunque non farò il 335 perché non voglio dire nulla ai miei per una cosa che forse non avverrà mai .
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magic.box...non è lei che, in caso di querela, affronterebbe un processo (se non patteggi) ma tu.
Inoltre non riesco a capire che c'è di tanto difficile nella lettura del 494cp: la norma è chiara...il legislatore non ha voluto che il vantaggio sia stato conseguito, ma, nella norma, si dice espressamente "al fine di trarre vantaggio".
Il vantaggio non è il profitto; la giurisprudenza e la dottrina sono unanimi: il vantaggio può essere di qualsiasi genere (se il motivo è futile è addirittura un'aggravante)...nel tuo caso aver potuto mistificare i tuoi dati.
Queste son cose elementari... da tera lezione universitaria di diritto penale...Sono degli avvocati questi altri che asseriscono che, ai fini del 494cp, si deve aver conseguito il vantaggio? Andiamo bene...
Con il 335 non dovresti dire nulla a nessuno... e potresti mettere una pietra sopra ad una triste vicenda...
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Scusate se mi intrometto, premetto che non sono competente in materia giuridica quindi mi faccio solo guidare dalla logica, ma la questione del nome falso come può costituire aggravante? Dove sta scritto, in qualunque forum o social network, che quelle lettere che usi per la registrazione debbano costituire effettivamente il tuo nome reale? Non mi sembra che ci sia niente di paragonabile ad una sostituzione di persona... scusate il dubbio ma mi incuriosisce molto
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Ciao lorenzopos.
Sta scritto nell legge penale all'art. 494 cp.
E per l'effetto dell'art. 5 c.p. l'ignoranza della legge penale non scusa.
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Buongiorno, ah quindi non si va entrambi in tribunale con il proprio avvocato a discutere?? Forse guardo troppi film Ma vi giuro che credevo che fosse così, per dire la mia competenza in materia
E poi non ho capito la storia del vantaggio, AL FINE DI TRARRE UN VANTAGGIO...Quale sarebbe il vantaggio che io ne ho tratto scusa? :bho: Non so se siano degli avvocati, ho scritto un paio di messaggi privati con questo interrogativo ad utenti di questo forum.Il 335 se lo devo fare a nome di mio padre( intestatario della linea telefonica/adsl) come faccio a non dirlo a nessuno?
PS: nei miei amici di facebook ce ne sono almeno una cinquantina che hanno un cognome diverso dal loro.
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Che significa "andare entrambi in tribunale a discutere"?
In tribunale si va per affrontare un processo e la persona offesa non è obbligata a costituirsi parte civile; anche laddove costituita non è affatto obbligata a seguire il processo...lo farà l'avvocato per lei.
"al fine di trarre un vantaggio" significa allo scopo di trarre un vantaggio, non di conseguirlo.
Il vantaggio può essere di qualsiasi genere: nascondere la propria identità traendo così in inganno l'altra persona; altro vantaggio è quello di contattare una persona senza farsi riconoscere per chi si è in realtà e così via.
Il futile motivo è un'aggravante.Circa gli amici... due errori non fanno una cosa giusta...se commetteranno illeciti e fossero denunciati sarebbero passibili della medesima imputazione.
Ma io mi chiedo: cosa ci vuole per capire che il mondo virtuale non è una zona franca? Ci si deve comportare esattamente come nella realtà...nella realtà le persone sane di mente non dichiarano nomi falsi e quant'altro.
Cosa c'è di duro da capire in questo?
Personalmente, io avallo i pm che perseguono tutti questi reati... si leggono di cose troppo becere in internet e mandare a processo chi viola le leggi facendo capire che il web non è una zona dove si fa ciò che si vuole...che non è il far west... può solo essere utile ed usato come deterrente per altri fruitori di questo servizio che non è mai stato pensato al fine di commettere illeciti o spacciarsi per chi non si è.
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Okay, grazie giurista. E per quanto riguarda il 335 e la linea telefonica intestata a mio padre?? Lo dovrei fare per conto suo il 335? E' fattibile senza che lui ne venga a conoscenza?
PS: nel mio caso il vantaggio sarebbe quello di contattare una persona senza farsi riconoscere per chi si è in realtà (comunque quel facebook non esiste più da 8 mesi).
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@giurista said:
Ciao lorenzopos.
Sta scritto nell legge penale all'art. 494 cp.
E per l'effetto dell'art. 5 c.p. l'ignoranza della legge penale non scusa.Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all?altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
Scusa ma ancora non mi ci raccapezzo: Nel momento dell'iscrizione a una chat o a un forum non mi presento con un nome falso al fine di procurare danno o guadagno.
Non vorrei insistere ma continua a sembrarmi lecito il mio dubbio: non sta scritto da nessuna parte che io debba presentarmi a una chat con il mio nome o cognome, non mi dichiaro avvocato o medico quando non lo sono, non traggo vantaggio da questa "copertura", non induco in errore nessuno. Mi sembra che l'articolo non copra assolutamente il caso di uso di nomi falsi su una piattaforma online. Non sto dicendo che il web deve essere zona franca dove ognuno fa quel che vuole, ma semplicemente mi sembra palese che il concetto di identità è molto labile in questo contesto. Altrimenti qualunque nickname di due parole può essere considerato un "nome falso" e oggetto di violazione del cp.
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E' quello che penso anche io:bho:. A "Altrimenti qualunque nickname di due parole può essere considerato un "nome falso" e oggetto di violazione del cp." Giurista però ti risponde che " due errori non fanno una cosa giusta...se commetteranno illeciti e fossero denunciati sarebbero passibili della medesima imputazione", ed è vero. Infatti su facebook c'è scritto all'inizio quando ti iscrivi che devi mettere i dati NOME, COGNOME ,ANNO DI NASCITA, ISTRUZIONE LAVORO , RESIDENZA. La cosa che anche io non mi capacito è che veramente molti cambiano almeno 1 di questi dati NON PER OTTENERE VANTAGGI O RECARE DANNI ma anche a caso ( e qui riinterviene giurista che mi dice che se fatto per motivi futili è anche più grave). Esempi pratici e concreti chi di noi non ha visto su facebook un nostro amico/conoscente che ha messo come residenza NEW YORK o HAWAII mentre in realtà abita affianco a voi E' sostituzione di persona anche quello? :bho: o ancora ISTRUZIONE : harvard university quando invece è un tuo compagno di classe. Anche lì è sostituzione di persona? I miei sono esempi concreti che chiunque ha facebook può verificare tra le sue amicizie .
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E' quello che penso anche io:bho:. A "Altrimenti qualunque nickname di due parole può essere considerato un "nome falso" e oggetto di violazione del cp." Giurista però ti risponde che " due errori non fanno una cosa giusta...se commetteranno illeciti e fossero denunciati sarebbero passibili della medesima imputazione", ed è vero. Infatti su facebook c'è scritto all'inizio quando ti iscrivi che devi mettere i dati NOME, COGNOME ,ANNO DI NASCITA, ISTRUZIONE LAVORO , RESIDENZA. La cosa che anche io non mi capacito è che veramente molti cambiano almeno 1 di questi dati NON PER OTTENERE VANTAGGI O RECARE DANNI ma anche a caso ( e qui riinterviene giurista che mi dice che se fatto per motivi futili è anche più grave). Esempi pratici e concreti chi di noi non ha visto su facebook un nostro amico/conoscente che ha messo come residenza NEW YORK o HAWAII mentre in realtà abita affianco a voi E' sostituzione di persona anche quello? :bho: o ancora ISTRUZIONE : harvard university quando invece è un tuo compagno di classe. Anche lì è sostituzione di persona? I miei sono esempi concreti che chiunque ha facebook può verificare tra le sue amicizie .
lorenzopos comunque nickname puoi mettere quello che vuoi. E' sui social network come facebook che è diverso, credo. Sarà giurista a dire se sto dicendo una boiata :D. Tu intendevi facebook??
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io ho volontariamente tenuto un nominativi generico "forum / social network" in quanto trovo assurdo fare distinzione tra i due quando si trattano, ai fini del codice penale, credo, di una stessa piattaforma. Il fatto che facebook scriva "nome" e "cognome" non dovrebbe essere per nulla rilevante, in quanto non firmo da nessuna parte di dichiarare i miei veri nome e cognome.. certamente forum e social network sono diversi, ma solo in quanto possibilità di commettere reato: un social network costituisce certamente un vettore di informazione molto più efficiente. Sono d'accordo con giurista sul fatto che ogni reato và perseguito anche nelle piattaforme online, e non c'è dubbio che su facebook sia molto più facile, appunto, commetterne uno (basti pensare alla visibilità della bacheca tra tutti i tuoi amici, in cui puoi diffamare come in pubblica piazza), ma giudicare l'atto di iscrizione con nomi diversi da persona fisica come sostituzione di persona mi sembra, ma non conosco i precedenti quindi sarò presto smentito :D, fuori luogo. Questo ovviamente senza giustificare, ripeto, il web come zona assente da giurisdizione.
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In effetti la firma non ce la metti da nessuna parte. Ora cerco dei precedenti su internet se ce ne sono e vi dico qui.
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Fermo restando che la sostituzione al fine di trarre in inganno, iscrivendosi con il nome specificatamente di una terza persona per la quale ci si vuole spacciare, è oggetto di reato e confermato anche dalla corte di cassazione... il mio discorso vale per i nomi di fantasia
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[TD] Cassazione Penale, Sez. V, 8 Novembre 2007, n. 46674
Presidente Fazzioli – Relatore Calabrese – Ricorrente imputato
Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un "account " di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese, subdolamente incluso in una corrispondenza idonea a lederne l'immagine e la dignità (nella specie a seguito dell'iniziativa dell'imputato, la persona offesa si ritrovò a ricevere telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale).
[/TD]
[/TR]
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Sisi anche io intendo per nomi di fantasia, nel mio specifico caso cognome di fantasia!
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Ha ragione giurista che, giustamente, scrive da competente in materia.
Se siete inetti, evitate di scrivere cose insensate, senza un fondamento, basate sulle vostre convinzioni.giurista giustamente ha reso un parere pro veritate:
il reato ex art. 494 c.p. é un reato di pericolo. E' vero che una recente pronuncia giurisprudenziale ha ammesso la configurabilità del "tentativo" nel reato di sostituzione di persona e notoriamente il tentativo non è configurabile nei reati di pericolo, però il tentativo non è compatibile con i reati di pericolo in concreto mentre lo è con i reati di pericolo in astratto, come nel caso appunto della sostituzione di persona.
Diventa quindi irrilevante accertare se qualcuno ha letto il messaggio che hai postato, essendo sufficiente per l'accusa dimostrare che qualcuno avrebbe potuto leggerlo. E' così che funzionano i reati di pericolo. Io chiavo con la mia ragazza in un'auto. Pazienza se nessuno mi vede perché qualcuno avrebbe potuto vedermi, ergo per la legge il reato di atti osceni io lo commetto lo stesso.
I reati di pericolo astratto prescindono dalla concretizzazione di una lesione al bene giuridico, essendo sufficiente appunto la messa in pericolo del medesimo.Per concludere, diffamazione e sostituzione di persona.
Ciò detto, magic box, ripeto, sta' tranquillo, vivi sereno, sei giovane, esci coi tuoi amici, fottiti qualche ragazzina della tua età e non stare a pensare alla tua vicenda, 24h su 24.Se ti arriverà qualche comunicazione, dovrai difenderti, prendere un legale ecc...; in assenza di ciò, vivi sereno.