• Bannato User Newbie

    No scusami, non ho capito. Devono meno essere indicati i testimoni oppure basta un generico:' Alcune mie conoscenze m'hanno detto che...'?


  • User Attivo

    @kiedis said:

    No scusami, non ho capito. Devono meno essere indicati i testimoni oppure basta un generico:' Alcune mie conoscenze m'hanno detto che...'?

    Sì, potrai dire che delle tue conoscenze ti hanno informato e quindi hai voluto verificare di persona su tale sito internet ed hai visto quelle maldicenze...
    Quindi tu, "supponendo" di essere stato diffamato ti sei recato a querelare.
    Dico "supponendo" perchè, se non vi è la prova che almeno due persone abbiano letto, non si può realizzare il reato di diffamazione, ma soltanto un tentativo.
    Quale sia la prova necessaria che pone il limite tra il tentativo e il reato vero e proprio dipende molto dal giudice (essendo la giurisprudenza in merito ancora "under construction"), per questo che secondo me se si citano almeno due testimoni che siano disposti a testimoniare si potrebbe avere più successo ...


  • User

    buongiorno...vi riscrivo la domanda che avevo fatto che non è stata discussa :il fatto di cancellare o modificare i messaggi può essere un attenuante tipo "pentimento" oppure un aggravante tipo "cancellare le prove?"

    Cmq mi pare di aver capito che molto dipende da procura e eventualmente giudice...non c'è nulla di cosi sicuro...alla fine è il bello del lavoro dell'avvocato (io non sono avvocato...ma immagino che sia cosi)


  • User Attivo

    @navarro said:

    buongiorno...vi riscrivo la domanda che avevo fatto che non è stata discussa :il fatto di cancellare o modificare i messaggi può essere un attenuante tipo "pentimento" oppure un aggravante tipo "cancellare le prove?"

    ...la valutazione è del giudice, in base a cosa riterrà congruo il PM perseguire...sulla base delle prove fornitegli...ed in base alle circostanze del caso.


  • Bannato User Newbie

    @Pumino said:

    Sì, potrai dire che delle tue conoscenze ti hanno informato e quindi hai voluto verificare di persona su tale sito internet ed hai visto quelle maldicenze...
    Quindi tu, "supponendo" di essere stato diffamato ti sei recato a querelare.
    Dico "supponendo" perchè, se non vi è la prova che almeno due persone abbiano letto, non si può realizzare il reato di diffamazione, ma soltanto un tentativo.
    Quale sia la prova necessaria che pone il limite tra il tentativo e il reato vero e proprio dipende molto dal giudice (essendo la giurisprudenza in merito ancora "under construction"), per questo che secondo me se si citano almeno due testimoni che siano disposti a testimoniare si potrebbe avere più successo ...

    Il mio discorso era diverso.
    T'invento un esempio:
    io abito a Verona e due miei amici di Vercelli notano, su un muro, degli insulti ed improperi verso la mia persona.
    Mi avvisano ed io appunto sporgo querela, citando "alcune conoscenze".
    In questo caso, non ho verificato visivamente quelle scritte ma nella querela, quindi, basterà limitarsi all'indicare conoscenze senza citarne i nomi o meno?
    Perchè, scusami, a questo punto, se tu parli di due persone testimoni, io potrei inventarmi che 10 persone hanno visto quella scritta, sebbene sia stata notata da una sola.


  • Bannato User Newbie

    @navarro said:

    buongiorno...vi riscrivo la domanda che avevo fatto che non è stata discussa :il fatto di cancellare o modificare i messaggi può essere un attenuante tipo "pentimento" oppure un aggravante tipo "cancellare le prove?"

    Cmq mi pare di aver capito che molto dipende da procura e eventualmente giudice...non c'è nulla di cosi sicuro...alla fine è il bello del lavoro dell'avvocato (io non sono avvocato...ma immagino che sia cosi)

    navarro, ti rispondo io.
    Il reato è stato commesso e quindi, è tale seppur hai cancellato il messaggio.
    Il discorso però è più generico,ed io tenderei a tranquillizzarti, anche perchè sono veramente poche le querele per liti o scherzi online, che proseguano.


  • User Attivo

    @kiedis said:

    Il mio discorso era diverso.
    T'invento un esempio:
    io abito a Verona e due miei amici di Vercelli notano, su un muro, degli insulti ed improperi verso la mia persona.
    Mi avvisano ed io appunto sporgo querela, citando "alcune conoscenze".
    In questo caso, non ho verificato visivamente quelle scritte ma nella querela, quindi, basterà limitarsi all'indicare conoscenze senza citarne i nomi o meno?
    Perchè, scusami, a questo punto, se tu parli di due persone testimoni, io potrei inventarmi che 10 persone hanno visto quella scritta, sebbene sia stata notata da una sola.

    Ovviamente una querela del genere sarà presa con molta considerazione....ma per piacere....non esiste che un tizio sporga querela così, per sentito dire.... Se si vuole fare i grandiosi lo si fa per bene, prendendo le proprie responsabilità...si dice ciò che si è visto e amen. Se non trovi testimoni parti da Verona, vai a Vercelli, verifichi di persona e quereli (a Vercelli, perchè la procura territorialmente competente è quella)


  • User Attivo

    ah, ops, non avevo notato....il solito Troll....per la serie "a volte ritornano"


  • User

    @kiedis said:

    navarro, ti rispondo io.
    Il reato è stato commesso e quindi, è tale seppur hai cancellato il messaggio.
    Il discorso però è più generico,ed io tenderei a tranquillizzarti, anche perchè sono veramente poche le querele per liti o scherzi online, che proseguano.

    grazie...e i 3 mesi che uno ha di tempo per fare la querela iniziano praticamente quando pubblichi il post?


  • User Attivo

    @navarro said:

    grazie...e i 3 mesi che uno ha di tempo per fare la querela iniziano praticamente quando pubblichi il post?

    No, decorrono da quando l'offeso ne viene a conoscenza... Magari il post è stato pubblicato il giorno X ma l'offeso lo scopre dopo un anno...
    C'è comunque un limite massimo, di tre anni mi pare, ma non ne sono sicuro.


  • User

    @Pumino said:

    No, decorrono da quando l'offeso ne viene a conoscenza... Magari il post è stato pubblicato il giorno X ma l'offeso lo scopre dopo un anno...
    C'è comunque un limite massimo, di tre anni mi pare, ma non ne sono sicuro.

    si si chiaro...io lo sottointendevo il fatto che appena pubblicato il post venga letto dall'interessato e da terzi (presumendo una frequentazione assidua dell'interessato)...cmq grazie di tutto