- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Legale
- La circonvenzione di persone incapaci.
-
La circonvenzione di persone incapaci.
Apro questo topic non perchè ho un problema a riguardo, ma solo per una discussione culturale riguardo a questa fattispecie di reato (se il forum è solo per richieste di aiuto, chiudete pure )
Parlavo con amici del vecchio e abrogato reato di plagio, e abbiamo avuto un interessante discussione, ...oggi l'unica cosa rimasta in tal senso è la "circonvenzione di persone incapaci." (art. 643 c.p.)
"Chiunque, per procurare a se? o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d?infermita? o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, e? punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 euro a 2065 euro."
Se non sbaglio è giurisprudenza comune che per "stato d?infermita? o deficienza psichica" non si riteine solo chi ha determinate patologie, ma anche chi pur non avendo nessuna patologia psichica, è "condizionata" da una persona tanto da fare atti contro il proprio profitto. Quindi ci siamo chiesti
-
Una donna innamorata di un uomo, con quest'ultimo conscio dell'infatuazione tanto da volersene approfittare (magari anche solo per farsi portare in macchina dove ha bisogno) è considerata una persona in stato di infermità? alcune sentenza mi sembra vadano in questa direzione, quando uomini che hanno approfittato dell'amore di alcune donne per farsi pagare delle spese.
-
Il profitto deve essere di natura** patrimoniale** necessariamente? A mio parare si, perchè inquadrato nei reati contro il patrimonio, però c'era chi sosteneva che si può allargare anche a profitti di natura morale e non patrimoniale, oppure farsi rivelare dati privati (per esempio l'indirizzo di casa). Ritengo che però così si tornerebbe al vecchio e abrogato reato di plagio, quindi deve essere essenzialmente un danno patrimoniale.
Una donna che illude un uomo (tanto che quest'ultimo diventa il classico "zerbino") per farsi portare la spesa su per le scale non commette una condotta illecita, o una donna infatuata che telefona dal posto di lavoro rischiando di essere scoperta e perdere il posto, l'uomo (che non ricambia tale infatuazione ma la usa) non deve necessariamente avvertirla che rischia di perdere il posto.
-
-
Ti pregherei di non postare argomenti di questo tipo sul forum, in quanto il Forum tratta di argomenti tecnici.
Per questi argomenti esistono altri forum.Marco
-
Ciao marcopuccetti,
e chi l'ha detto?
Questa sezione si chiama "Consulenza legale" e la domanda di Zeta_1 è più che opportuna, direi gradita.
-
Forse sarà perchè non dormo da giorni mi scuso con la redazione e con Zeta_1.
Marco
-
Ciao zeta_1.
Il profitto deve essere patrimonialòe (o sarebbe chiamato vantaggio o altra utilità).
Se la persona non è interdetta nè inabilitata si deve guardare al caso concreto ed alle circostanze del fatto che depongano per uno stato di incapacità momentanea in riferimento alla situazione specifica.
Impossibile fare una regola generale.
-
Grazie, come credevo, deve esserci una perdita monetaria (o un guadagno monetario per l'agente). Altri danni non sono contemplati.
O comunque immagino che valga anche per gli atti che non sono transazioni finanziaria, dove non c'è perdita immediata di denaro (l'agente non prende soldi raggirando), ma di sicuro futura, per esempio il ricoscimento di un figlio (tramite raggiro). Anche questi sono atti dannosi, e rientrano nel concetto di profitto (patrimonio) a mio avviso.
-
No... il concetto di profitto attiene al patrimonio e deve essere strettamente collegato ad un vantaggio economico.