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Se il tuo amico ha vinto la causa per sapere se il soccombente ha pagato, si deve chiedere al suo difensore.
Per la querela raccomandata a/r
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Si, però proprio perchè c'è il dubbio che il difensore possa essersi intascato i soldi non credo sia consigliabile chiderlo al difensore se i soldi sono stati liquidati. Non c'è altro modo?
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Scusa, mi sono espressa male... intendevo il difensore della controparte. Sai, in realtà solo gli avvocati hanno l'obbligo di non rivolgersi mai alle controparti direttamente (eccetto che in casi ben definiti) ma, se per caso, la controparte è in malafede, potrebbe inventarsi che la stai molestando o chissà che altro...Per non saper nè leggere nè scrivere conviene contattare il difensore della controparte e sei al sicuro da ogni illazione...
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Credo che situazioni del genere siano capitate. Però a volte gli va male. Non sempre riescono.
Prima di far partire il procedimento descritto sopra quindi, è meglio chiedere prima all'avvocato della controparte se è stato liquidato l'importo. Sarebbe meglio un esposto o una denuncia nel caso l'avvocato avesse intascato i soldi?
Per quanto riguarda la querela (lettera da inviare alla procura), bisogna pagare per chiedere copia della querela?
Potrei chiedere anche copia del fascicolo tramite lettera? In questo caso si paga?
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Sì Reys, prima di far partire qualsiasi azione è necessario essere in possesso di ogni informazione utile.
Se il tuo difensore ha sottratto il denaro si devono fare entrambe le cose: esposto all'Ordine, querela nonchè azione civile per responsabilità professionale. Circa il quantum sottratto potrai decidere se chiedere il risarcimento in sede civile ovvero in sede penale.Circa la querela se ti risponderanno, per avere copia degli atti dovrai pagare i diritti di copia (in marche da bollo). Attendi la risposta poi si vedrà in che modo avre dette copie al minor disagio possibile.
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Grazie delle risposte giurista.;)
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Ps: Ci sono i termini per applicare la legge Pinto per la durata di 5 anni di una causa davanti al GdP?
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Altra domanda, se l'avvocato ha fatto perdere i termini di appello, non è possibile più fare appello?
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La legge Pinto si applica anche alle cause innanzi al giudice di pace (tre anni per il primo grado è il termine massimo).
Non è più possibile l'appello purtroppo se si perdono i termini...in casi rarissimi si è assistito alla remissioni in termini ma non è questo il caso. In sintesi, l'avvocato, nel caso si sia stati soccombenti in primo grado e perde i termini d'appello deve pagare egli stesso quanto si sarebbe chiesto alla Corte come se la causa fosse stata vinta in secondo grado a titolo di responsabilità professionale.
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Quant è più o meno la portata del risarcimento per la durata eccessiva di un processo (in questo caso 5 anni GdP)?
L'azione civile per responsabilità professionale di cui parlavi sopra è questo che hai detto ora?
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Il termine previsto per il primo grado è di tre anni... ma cinque sono tollerati per il tribunale (non certo il GDP la cui peculiarità consta nella celerità del rito)
Circa l'azione per responsabilità professionale in relazione al risarcimento del danno è quel che ho scritto sopra. In base ai fatti si potrebbero ipotizzare anche altre voci di danno.
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Mi sono spiegato male, intendevo dire più o meno quanti soldi si possono ottenere.
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Il valore della domanda. Se, per es. chiedevi 10000 Euro in appello, non potendo proporre impugnazione il legale dovrà risarcirti 10.000 euro (oltre le spese legali). Sempre che non vi siano altre voci di danno che potresti far valere.
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Oltre il fatto(risarcimento) di non poter proporre appello(caso descritto sopra), intendevo quanti sono i soldi che il giudice potrà liquidare, per l'eccessiva durata di un processo durato 5 anni davanti ad un GdP.
Anche il risarcimento delle spese già sostenute in questi 5 anni?
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Se è stato il legale a non comunicare gli esiti il processo non è durato 5 anni...
Circa la legge Pinto, e quindi a processo ancora in corso, sono parecchi i fattori da tenere in considerazione. Si dovrebbero conoscere gli atti ed i motivi dei rinvii nonchè il nocumento subito in relazione all'oggetto della causa.
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Non avevo capito che se il legale non avverte non è applicabile la legge pinto ma la responsabilità professionale.
Grazie delle risposte.