• User

    Diffamazione e art. 596 CP

    Buongiorno a tutti.

    Ad inizio anno a causa di un commento su di un forum ho rischiato una qyerela per diffamazione con l'aggravente del "mezzo stampa". Fortunatamente, grazie al Vostro forum ed in particolare all'utente @Criceto ;), sono riuscito a risolvere la situazione amichevolmente con la parte offesa.:campione:

    Da allora, ho cominciato a documentarmi per pura conoscenza personale.

    Nei miei "studi", ho maturato un dubbio: ho sempre inteso che il reato di diffamazione si configurasse SEMPRE, indipendentemente dalla veridicità delle affermazioni fatte nei confronti della parte lesa. Ovvero se io affermi che "Tizio" è un truffatore, anche se "Tizio" viene processato e condannato per truffa, io sono passibile di querela.

    Ciò premesso, rimango spazzato :mmm: dall'articolo 596 del Codice Penale, che recita:

    Articolo  596. Esclusione della prova liberatoria. Il colpevole dei delitti  preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua  discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona  offesa. Tuttavia, quando l?offesa consiste nell?attribuzione di un fatto  determinato, la persona offesa e l?offensore possono, d?accordo prima  che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d?onore  il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
     Quando l?offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato,  la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel  procedimento penale:
     1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all?esercizio delle sue funzioni;
     2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
     3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad  accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
     Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il  fatto è attribuito è, per esso condannata dopo l?attribuzione del fatto  medesimo, l?autore della imputazione non è punibile, salvo che i modi  usati non rendano per sè stessi applicabili le disposizioni  dell?articolo 594, comma primo, ovvero dell?articolo 595 comma primo  (1).
    
    
    
    
    

    Chi mi illumina sull'interpretazione di questo articolo?

    Grazie!!!!


  • Super User

    Ciao Egnos. Il giurì d'onore è una fattispecie particolarissima a cui non ricorre nessuno. Lascia stare il giurì.
    Per quanto riguarda il n. 1,2,3 riguarda i casi in cui, pur dicendo di taluno un fatto vero e lesivo dell'onore non si è punibili a causa delle circostanze elencate, appunto, nei n. 1,2,3. (p.u. nell'esercizio delle sue funzioni: l'interesse alla conoscenza del fatto è interesse pubblico; n. 2 quando vi è un proc. in corso: diritto d'opinione su fatto notorio - il proc pen.è sempre pubblico -)
    Son tutte circostanze per le quali l'attualità del fatto non costituisce offesa: il n. 3 attiene a quando lo stesso offeso chiede che sia provata la verità del fatto disattendendo quanto stabilito nel reato di diffamazione (che punisce la condotta anche di chi dice il vero)

    In linea generale sconsiglio di tentare d'interpretare le norme senza una guida: sono quasi tutte in combinato disposto e asservono a principi che sono posti anche aliunde nell'ordinamento. Si rischia di fare solo confusione o, ancor peggio, d'interpretare a contrariis.
    Una guida può indirizzare le letture in modo che queste risultino comprensibili.


  • User

    Grazie 1000 Giurista per la celere e chiara risposta!!

    La mia è solo e pura curiosità e piacere di ampliare un pochino la mia cultura nell'ambito del diritto. Non mi permettei mai di dare consigli a terzi!

    Ho recentemente scoperto questo mio interesse in ambito "legale", e grazie a questo magnifico forum e a Voi esperti sto imparando molte cose, se non altro a ponderare molto meglio le mie azioni, essendo a conoscenza delle possibili conseguenze in ambito penale!!

    Grazie ancora!! Buon pomeriggio a tutti!!!


  • User

    Scusate se mi ricollego a questo topic , gestisco diversi negozi on line e sono soggetto spesso a ricatti di vario genere ,incluso diffamazione e azioni varie che vanno a ledere la mia fama nel settore.
    Avrei bisogno anche via mp, di sapere se c'e un legale che puo' seguirmi nelle varie sistuazioni che incontro.
    Al momento ho 2 casi da gestire.

    Grazie


  • User

    Grazie per la rapida risposta .
    Lavoro sul web da oltre 5anni ,di clienti scontenti ne ho visti veramente pochissimi sulle mille mila transazioni che faccio.
    Ultimamente pero' c'e una tendenza a "ingiuriare - diffamare" con estrema facilita' e ricattare se non si acconsente a condizioni assurde da parte di alcuni clienti, pena feedback negativi e minacce di ogni genere.
    Nel corso degli anni me la sono sempre cavata da solo , ma adesso che sono un pochino piu in vista "credo" che qualcuno se ne approfitti ,pensando che accetterei qualsiasi condizioni pur di non rovinare la mia fama.
    Sono state scritte anche alcune considerazioni assolutamente senza fondamento ,alle quali non mi hanno lasciato ribattere (su un forum),pagine che sono rimaste li e lette da centinaia di visitatori al giorno.

    Se c'e qualche interessato,che si faccia pure avanti e lo rendero' partecipe delle varie situazioni che mi si pongono,credo che ci sara' molto da lavorare.
    Grazie


  • User

    Grazie , nel frattempo potete indicarmi la sezione giusta per inserire una topic riguardante il fatto che cerco assistenza legale ?
    Magari postando nell' apposita sezione ho maggiore visibilita'.

    🙂


  • Super User

    Ciao Morpheus. Dovresti mettere l'annuncio nella sezione dedicata "Annunci" specificando la zona in cui la tua azienda ha la sede legale. Io, per es, sono penalista e lavoro in gran parte al nord-italia... non potrei spostarmi in altre zone senza caricarti di ulteriori costi che non incontreresti con un legale della tua zona...


  • User

    In questo momento mi trovo a Pescara dove sto aprendo un altra sede.
    Grazie per avermi risposto comunque.


  • User

    secondo me è errata la tua interpretazione. Se dici che Tizio è truffatore e Tizio è stato condannato per truffa, allora non è diffamazione


  • Super User

    Ciao boberserk. Non è la mia personale interpretazione. E' la legge.
    Seguendo il tuo esempio, non è consentito che sia leso l'onore di qualcuno per fatti di cui ha riportato condanna e già sanzionati dalla giustizia penale e di cui il condannato ha già "saldato il conto". Le norme non consentono che il passato di una persona divenga un'arma nelle mani di nessuno e, tantomeno, possano tali notizie riportate da terzi, compromettere il suo reinserimento sociale o creargli difficoltà di qualunque genere.
    Chi crede ti poter tenere impunemente questa condotta ai danni di un terzo ne pagherà le conseguenze commisurate al danno creato.
    Purtroppo, molti, sono convinti di potersi ergere a giudici laddove neppure un giudice può più nulla. Non è così.


  • User

    Ciao. Da un punto di vista di diritto, non sono un penalista e probabilmente ne saprai molto più di me (anche se ci sono tanti casi in cui è ammissibile l'exceptio veritatis).
    Da un punto di vista sociale, credo che la coscienza sociale ritenga che il nostro sistema Giustizia non comporti alcun "saldo" con nessuno.


  • User

    e con questo volevo semplicemente dire che a volte le leggi sono sbagliate... certo non che un truffatore debba essere fatto fuori dalla società. ANche se, d'altra parte, non vedo perchè debba pagarla il "diffamatore"


  • Super User

    La verità del fatto attribuito è ammessa solo nei casi di cui si discuteva sopra per il bilanciamento degli interessi.
    Ogni opinione circa il nostro sistema giuridico, in quanto tale, è da rispettare. Si tenga però presente che la giustizia penale non è di competenza del privato mai. Tantomeno nel momento successivo alla condanna.
    Si giustifica anche per questo motivo come non sia possibile consentire che taluno, arrogandosi diritti che non possiede, comprometta beni degni di tutela quali il decoro (la cui compromissione può avere effetti notevoli circa il danno arrecato alla persona...si pensi, per es. alla perdita del lavoro) di un soggetto che già è stato giudicato, condannato, e che ha scontato la condanna.
    Perchè deve pagare il diffamatore? Perchè è un diffamatore e pone in essere una condotta lesiva di un bene giuridicamente rilevante altrui.


  • User

    Purtroppo, malgrado i miei sforzi, vedo che nessuno e' interessato alla mia causa...:bho: