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Articolo 494 c.p.
Cito testualmente l'articolo n.494 del c.p. per avere una vostra opinione esegetica ed ermeneutica:
"Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all?altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.".
Ora Vi chiedo se il mero utilizzo di nome e foto di un utente costituisca già di per sè danno/vantaggio. Quindi, per capirci, ora su FACEBOOK/TWITTER ecc... metto la foto di OBAMA e mi firmo BARACK OBAMA, senza insultare, dileggiare, fare affari ecc...; in questo caso, s'è già configurato il reato o debbono ricorrere ulteriori fattispecie?
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Ciao Armino,
comprendo quanto questo argomento per te possa essere importante. Ti prego però di continuare a trattarlo nelle discussioni che hai già aperto (e non ce ne è una sola). Continuare ad aprire nuove discussioni significa mettere in difficoltà le stesse persone che ti stanno rispondendo, essendo costrette ad estrapolare i tuoi dati di qua e di la.
Grazie per la collaborazione.