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Responsabilità Amministratori
Sono stato amministratore di una Srl dal 2004 nal 2006. In quel periodo ho firmato accordi con altra società per la fornitura di apparati di nuova tecnologia a fronte di circa 100.000 mila euro e cessioni di quote della mia società. Nel 2006 causa malattia sono stato sostituito come amministratore. In seguito non è stato possibile completare tale fornitura. Può la Società controparte rivalersi su di me, dopo oltre sei anni in cui non sono più amministratore, per la mancata consegna degli apparati?
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Penso di no, la società controparte che non ha ricevuto la fornitura dovrà fare un'azione contrattuale nei confronti della società e non dell'amministratore.
Infatti le azioni contro l'amministratore sono promosse:
- dalla società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile);
- dai creditori sociali, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile);
- daii singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi (art. 2395).
Per le s.r.l. vedi art. 2476 c.c.
Soltanto nel caso in cui il risarcimento del danno per la mancata fornitura sia stato liquidato da un giudice e il mancato risarcimento di tale danno sia dovuto alla diminuzione del patrimonio sociale dovuto alla condotta colposa dell'amministratore sarebbe ipotizzabile l'azione ex art.2394 c.c., che normalmente viene fatta già in sede di fallimento dal curatore.
Inoltre deve tenersi conto dell'art. 2949 per la prescrizione dell'azione ma bisogna valutare il dies a quo nel caso concreto.