Penso di no, la società controparte che non ha ricevuto la fornitura dovrà fare un'azione contrattuale nei confronti della società e non dell'amministratore.

Infatti le azioni contro l'amministratore sono promosse:

dalla società (artt. 2392, 2393 e 2393-bis del codice civile); dai creditori sociali, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del codice civile); daii singoli soci o di terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi (art. 2395).

Per le s.r.l. vedi art. 2476 c.c.

Soltanto nel caso in cui il risarcimento del danno per la mancata fornitura sia stato liquidato da un giudice e il mancato risarcimento di tale danno sia dovuto alla diminuzione del patrimonio sociale dovuto alla condotta colposa dell'amministratore sarebbe ipotizzabile l'azione ex art.2394 c.c., che normalmente viene fatta già in sede di fallimento dal curatore.

Inoltre deve tenersi conto dell'art. 2949 per la prescrizione dell'azione ma bisogna valutare il dies a quo nel caso concreto.