• User Attivo

    Esercizio provvisorio in concordato preventivo

    In un'azienda in concordato preventivo è stato autorizzato l'esercizio provvisorio. Sono stati chiamati al lavoro una cinquantina di dipendenti (su circa 150).
    Mi chiedevo: le convocazioni al lavoro chi le dovrebbe fare? Con quali criteri? Vale il principio della rotazione? Come eventualmente fare opposizione?


  • User

    @clagiord said:

    In un'azienda in concordato preventivo è stato autorizzato l'esercizio provvisorio. Sono stati chiamati al lavoro una cinquantina di dipendenti (su circa 150).
    Mi chiedevo: le convocazioni al lavoro chi le dovrebbe fare? Con quali criteri? Vale il principio della rotazione? Come eventualmente fare opposizione?
    Esercizio provvisorio?
    Non credo sia possibile, a meno di un errore da parte del giudice che gestisce la procedura.
    Il concordato (art. 160 e seguenti l.f. è un accordo di tipo privatistico, non è il fallimento. E' l'imprenditore (o il liquidatore da questo nominato) che gestisce la procedura di concordato / liquidazione, direttamente senza spossessamento dei beni aziendali.
    Al limite poi bocciano la proposta in caso l'imprenditore gestisca male la stessa o il commissario fornisce parere negativo sulla fattibilità o anche disapprovi singole decisioni dell'imprenditore, ma non c'è nessun organo che possa spossessare l'imprenditore dalla gestione dell'impresa all'interno del concordato.


  • User Attivo

    Non so se "esercizio provvisorio" sia espressione esatta, nè se sia stato il giudice o il commissario ad "autorizzarlo".
    Sul giornale locale è riportata in tal senso la notizia: "A dicembre è stato anche concesso l'esercizio provvisorio ................impiegando un primo contingente di 24 persone ......... Con febbraio è previsto un incremento degli occupati in termini di maestranze perchè riprenderà la produzione vera e propria. Ci sono ordini vecchi e nuovi ...... La speranza è di rientrare nel mercato (dicono i sindacati)"


  • User

    @clagiord said:

    Non so se "esercizio provvisorio" sia espressione esatta, nè se sia stato il giudice o il commissario ad "autorizzarlo".
    Sul giornale locale è riportata in tal senso la notizia: "A dicembre è stato anche concesso l'esercizio provvisorio ................impiegando un primo contingente di 24 persone ......... Con febbraio è previsto un incremento degli occupati in termini di maestranze perchè riprenderà la produzione vera e propria. Ci sono ordini vecchi e nuovi ...... La speranza è di rientrare nel mercato (dicono i sindacati)"

    Ok, allora era solo il giornalista che non sapeva ciò di cui scriveva.
    Anche se nei casi di cui mi sono occupato, sono un commercialista molto specializzato proprio in concordato preventivo, qualche errore lo fanno anche i giudici, ma questo mi sembrava veramente troppo grosso.

    Ti confermo tutto quello che ho scritto in precedenza.
    Nessuna chiamata, nessun esercizio provvisorio, decisione direttamente presa dall'imprenditore (o da chi esercita l'attività gestionale d'impresa in quanto membro del consiglio di amministrazione/liquidazione, vagliata dal Commissario Giudiziale).


  • User Attivo

    Ringrazio della precisazione. Mi permetto solo aggiungere quel che leggo di una dichiarazione di una sindacalista che sta seguendo il caso in questione:
    "Unica nota positiva della vicenda, soprattutto per il **futuro dei 160 dipendenti, è stata la decisione presa dai giudici del Tribunale di Monza **per un rinnovo della procedura dell'esercizio provvisorio.
    Un importante segno di continuità e fiducia che i giudici monzesi hanno voluto dare al lavoro svolto negli ultimi tre mesi dal commissario .........e dai suoi collaboratori, ma anche dai dipendenti ........ che da metà dicembre sono tornati negli uffici e nei reparti per far ripartire l'azienda. L'iter già concesso nel mese di dicembre ha permesso in queste ultime 10 settimane di riavviare gradualmente l'attività manifatturiera e commerciale all'interno della sede di via .......... Dallo scorso mese di dicembre sono una ventina tra impiegati commerciali, tecnici e operai specializzati che stanno lavorando e riattivando contemporaneamente sia la linea produttiva di .... che di ....... Un numero di lavoratori impiegati che grazie al rinnovo potrebbe , come già annunciato, anche aumentare raggiungendo le 40 unità.

    Da parte mia, interessato ad un preciso lavoratore, mi chiedo:
    ma chi sta "dirigendo" i lavori in fabbrica durante l'esercizio provvisorio? Chi decide se, quanti e quali dipendenti convocare al lavoro in questi giorni? Il Commissario, la "dirigenza aziendale"? E i sindacati dove sono?
    Poi è arrivata la Tua risposta e allora non capisco più nulla. Confermo in ogni caso che una quarantina di dipendentI sono effettivamente al lavoro.
    Mi chiedo anche: i creditori, convocati in tribunale per il 17/4 per il voto, non hanno nessun potere di controllo in merito? La dirigenza aziendale (che qualche responsabilità ha nell'aver portato l'Azienda in situazione molto critica) continua indisturbata un'attività che potrebbe anche aggravare la situazione debitoria nei confronti dei creditori?
    Scusa ma non sono affatto competente in materia?


  • User

    @clagiord said:

    Ringrazio della precisazione. Mi permetto solo aggiungere quel che leggo di una dichiarazione di una sindacalista che sta seguendo il caso in questione:
    "Unica nota positiva della vicenda, soprattutto per il **futuro dei 160 dipendenti, è stata la decisione presa dai giudici del Tribunale di Monza **per un rinnovo della procedura dell'esercizio provvisorio.
    Un importante segno di continuità e fiducia che i giudici monzesi hanno voluto dare al lavoro svolto negli ultimi tre mesi dal commissario .........e dai suoi collaboratori, ma anche dai dipendenti ........ che da metà dicembre sono tornati negli uffici e nei reparti per far ripartire l'azienda. L'iter già concesso nel mese di dicembre ha permesso in queste ultime 10 settimane di riavviare gradualmente l'attività manifatturiera e commerciale all'interno della sede di via .......... Dallo scorso mese di dicembre sono una ventina tra impiegati commerciali, tecnici e operai specializzati che stanno lavorando e riattivando contemporaneamente sia la linea produttiva di .... che di ....... Un numero di lavoratori impiegati che grazie al rinnovo potrebbe , come già annunciato, anche aumentare raggiungendo le 40 unità.

    Da parte mia, interessato ad un preciso lavoratore, mi chiedo:
    ma chi sta "dirigendo" i lavori in fabbrica durante l'esercizio provvisorio? Chi decide se, quanti e quali dipendenti convocare al lavoro in questi giorni? Il Commissario, la "dirigenza aziendale"? E i sindacati dove sono?
    Poi è arrivata la Tua risposta e allora non capisco più nulla. Confermo in ogni caso che una quarantina di dipendentI sono effettivamente al lavoro.
    Mi chiedo anche: i creditori, convocati in tribunale per il 17/4 per il voto, non hanno nessun potere di controllo in merito? La dirigenza aziendale (che qualche responsabilità ha nell'aver portato l'Azienda in situazione molto critica) continua indisturbata un'attività che potrebbe anche aggravare la situazione debitoria nei confronti dei creditori?
    Scusa ma non sono affatto competente in materia?

    Cerco di rispondere per punti.
    I creditori non possono far quasi nulla, anche davanti l'aggravio della posizione debitoria.
    Esatto nella sostanza, ma hanno l'"arma finale":votare no al piano di concordato preventivo.(solo i chirografari, non i dipendenti - che sono privilegiati-)
    I sindacati hanno marginali possibilità di intervento sulla procedura, del tutto trascurabili per questa sintesi. ma sono molto importanti per la gestione delle alternative, direi spesso fondamentali.
    La dirigenza è tuttora in carica o un liquidatore nominato da soci/amministratori (se no non stiamo parlando di concordato preventivo, dove è la società che chiede al tribunale di gestire il piano di ristrutturazione).

    Il Tribunale non dispone proprio un bel niente nel concordato, al limite vaglia e autorizza/approva decisioni prese da altri. Il giudice per definizione è terzo nel procedimento.

    Aggiungi dunque al giornalista di cui sopra anche il sindacalista (che avrà letto l'articolo del giornalista e ripete).
    Ma preparare un minimo questi sindacalisti prima di mandarli allo sbaraglio, no?!! Capisco il giornalista che ha fretta e deve chiudere il pezzo giornalmente ma il sindacalista che decide di temi così importanti veramente lo trovo riprorevole. Con tutti i soldi che girano per la formazione imponiamo che chi gestisca la crisi debba frequentare almeno dei corsi specifici sulla materia.
    troppo importante il suo ruolo.
    Specialmente perché c'è sempre la soluzione alternativa per i lavoratori, far dichiarare il fallimento e andare a prendere il TFR e alcune mensilità dall'INPS.
    Comunque visto che sono anch'io di quelle parti se vuoi consigliare al sindacalista qualcuno che dia consigli per evitare il peggio puoi conttarmi in private message.
    Ciao


  • User Attivo

    Il sindacalista in questione ha ammesso la "semplificazione" dell'esercizio provvisorio. Non so perchè: forse per "sviare" l'argomento?
    Un consiglio lo chiederei io Markarcer, se posso.
    Il lavoratore in cigs (sembra fino a novembre 2012), ritenendo che non riprenderà più il lavoro in quell'azienda, teme a dimettersi ora di perdere qualche "diritto" (TFR,mesi arretrati ecc.) Lui vorrebbe arrivare alla definizione del concordato preventivo (a metà aprile assemblea dei creditori in Tribunale), convinto che riscuoterà (le premesse patrimoniali ci sarebbero) il suo credito, sarà posto in mobilità e potrà così "sfruttare" l'anticipo della relativa indennità (due anni) per poi svolgere attività autonoma.
    E' corretto tutto ciò o conviene in ogni caso dare subito le dimissioni e dedicarsi al suo futuro lavoro (che oggi nella situazione di cigs è molto limitato)?
    Grazie


  • User

    @clagiord said:

    Il sindacalista in questione ha ammesso la "semplificazione" dell'esercizio provvisorio. Non so perchè: forse per "sviare" l'argomento?
    Un consiglio lo chiederei io Markarcer, se posso.
    Il lavoratore in cigs (sembra fino a novembre 2012), ritenendo che non riprenderà più il lavoro in quell'azienda, teme a dimettersi ora di perdere qualche "diritto" (TFR,mesi arretrati ecc.) Lui vorrebbe arrivare alla definizione del concordato preventivo (a metà aprile assemblea dei creditori in Tribunale), convinto che riscuoterà (le premesse patrimoniali ci sarebbero) il suo credito, sarà posto in mobilità e potrà così "sfruttare" l'anticipo della relativa indennità (due anni) per poi svolgere attività autonoma.
    E' corretto tutto ciò o conviene in ogni caso dare subito le dimissioni e dedicarsi al suo futuro lavoro (che oggi nella situazione di cigs è molto limitato)?
    Grazie
    senza entrare nello specifico della soluzione (ci sono alcuni vantaggi trascurati) ma in termini relativi non vi è dubbio che convenga la prima soluzione rispetto alla seconda. Inoltre in Concordato capiente i debiti privilegiati del dipendente sono una "moneta buona", per cui non avrei dubbi


  • User Attivo

    Quindi anche tu suggerisci di attendere sperando siano pochi mesi. Il dubbio derivava dal fatto che nel frattempo è quasi impossibile svolgere una qualsiasi attività per "incompatibilità" con la cigs.


  • User

    @clagiord said:

    Quindi anche tu suggerisci di attendere sperando siano pochi mesi. Il dubbio derivava dal fatto che nel frattempo è quasi impossibile svolgere una qualsiasi attività per "incompatibilità" con la cigs.

    Perdonami, ma ci mancherebbe anche!

    LA CIGS sono soldi (tanti o pochi qui non importa) della collettività che vengono erogati prorprio per far fronte alla difficoltà del lavoratore.
    Chiaro che hanno un senso in caso in cui il percipiente non lavori.

    Altrimenti se ha altri lavori possibili, visti i "chiari di luna " attuali non esiti oltre e vada a lavorare perdendo i benefici CIGS.
    tanto i crediti da lavoratore rimangono privilegiati.


  • User Attivo

    Mark, sono riuscito a reperire copia della relazione dei commissari giudiziali ex art. 172 L.F. dove, fra le varie considerazioni, è riportato un titolo "Autorizzazione all'esercizio provvisorio".
    Spiegano i commissari le esigenze di ricorrere a tale procedura poi continuano: il Giudice delegato, preso atto della richiesta della società e del parere favorevole degli scriventi .................... ha autorizzato l'esercizio provvisorio swino al 29/2/2012, successivamente prorogato sino al 30/6/2012.
    E' solo per capire meglio: infatti avevo capito che nel Conc. Prev. il concetto di esercizio provvisorio non esiste.
    Ho capito male evidentemente: mi puoi spiegare meglio?
    Grazie


  • User

    @markarcer said:

    Ok, allora era solo il giornalista che non sapeva ciò di cui scriveva.
    Anche se nei casi di cui mi sono occupato, sono un commercialista molto specializzato proprio in concordato preventivo, qualche errore lo fanno anche i giudici, ma questo mi sembrava veramente troppo grosso.

    Ti confermo tutto quello che ho scritto in precedenza.
    Nessuna chiamata, nessun esercizio provvisorio, decisione direttamente presa dall'imprenditore (o da chi esercita l'attività gestionale d'impresa in quanto membro del consiglio di amministrazione/liquidazione, vagliata dal Commissario Giudiziale).

    presto detto. come sopra riportato da post precedente l'organo amministrativo (probabilmente liquidatore o amministratore) ha chiesto di andare avanti con l'attività, il Commissario Giudiziale non ha fatto opposizione e quindi il Giudice non ha potuto far altro che ratificare la decisione (casomai i problemi arriveranno eventualmente dal comitato che rappresenta i creditori che deve dare, se già costituito, la propria opinione). In questo caso immagino (visto l'utilizzo della terminologia) che il comitato creditori non fosse ancora costituito quindi il Giudice ha riusato un termine tipico del fallimento per esprimere un giudizio del genere: vabene, vai avanti fino a che la pronuncia obbligatoria dei creditori non vi sarà.

    Ti confermo quindi che la decisione di continuare nulla a che fare con l'Esercizio provvisorio ma solo da intendersi come esercizio provvisorio (ossia non definitvo fino al perfezionamento del requisito previsto di cui sopra). le maiuscole per differenziare l'istituto dalla semplice espressione verbale.
    Se i creditori dovessero dare parere negativo la decisione di continuare l'attività potrà essere rivista. Quindi come usuale in queste procedure, la società è in mano alle decisioni dei creditori
    buona giornata


  • User Newbie

    Bentrovati, è il primo post che scrivo in questo forum e spero di non aver sbagliato thread. La mia questione verte in materia di concordato preventivo, in particolare sono creditore nei confronti di azienda ammessa al concordato preventivo, al quale è stato notificato decreto ingiuntivo su fatture dopo l'emissione del decreto di ammissione al concordato. Ora, mi chiedo, l'azienda in concordato sarà obbligata soltanto per le somme risultanti dalle fatture oppure anche per le spese sostenute per il procedimento monitorio? In attesa di riscontro, auguro una buona serata. Grazie