@vincpic said:
Ciao, io credo che il quesito proposto sia di tipo civilistico: la soluzione è rinvenibile nel codice civile, in particolare nelle norme riguardanti l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
E' risaputo che dal contratto di compravendita nascono due obbligazioni: quella in capo al venditore di consegnare il bene o il servizio; quella in capo all'acquirente di pagare il prezzo, ossia di consegnare una somma di denaro.
Ebbene l?art. 1277 c.c. stabilisce: "i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato".
Interpretando letteralmente tale disposizione sembrerebbe che il pagamento a mezzo somme di denaro sia l'unica forma di pagamento che non può essere rifiutata dal creditore.
Tuttavia, la giurisprudenza (v. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 18.12.2007 n° 26617) e la dottrina hanno sostenuto che va riconosciuta efficacia solutoria a mezzi alternativi di pagamento diversi dal denaro, come l?assegno circolare (nonché la moneta elettronica ecc...) in quanto si realizzano i medesimi effetti del pagamento per contanti.
In base all'orientamento sopra citato, un eventuale rifiuto del creditore di ricevere il pagamento con mezzi alternativi al contante sarebbe contrario alla regola di correttezza di cui all?art. 1175 c.c..
E allora perchè ogni volta che voglio pagare con il bancomat in qualche negozio mi dicono con aria minacciosa che devo pagare in contanti?! E se non li ho mi dicono di andare a prelevare dicendomi che c'è la legge che non sono obbligati ad accettare pagamenti con il bancomat sotto i 30?! E' questo che mi scoccia, ogni volta la solita storia!