@dovi said:
Salve, in attesa di conoscere le informazioni richieste da Robi Callipo, da una prima lettura dei dati forniti, le successive riassunzioni a termine intervenute tra le parti del primo rapporto,hanno costituito altrettanti rapporti a termine e non proroghe del primo contratto, che sarebbero illeggitime ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Dlgs 368/2001, che ammette le riassunzioni a termine soltanto dopo il decorso di 10 gg dalla scadenza del termine precedente ( 20 gg se il contratto scaduto aveva una durata pari o superiore a sei mesi), disponendo in caso contrario, che la riassunzione si consideri a tempo indeterminato.
Senonchè, l'art. 22 del Dlgs 276/2003, esclude l'applicazione dell'art. 5, comma 3 (su citato), nel caso di somministrazione a tempo determinato.
saluti dovi
Ho richiesto alle varie agenzie interinali tutte le copie dei contratti avuti negli anni precedenti per poter avere una dettagliata situazione...poi vedremo
Grazie ancora a tutti,vi informero'!