Dovrei verificare la legittimità del porre a disposizione dell'utente la sola Ft. da downloadare (anche se mi parrebbe assolutamente legittimo quale "consegna").
Metterei al limite nel contratto di vendita una frase di questo genere *"La regolare Fattura, in formato immodificabile, sarà consegnata al cliente, ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui all'art. 21 del DPR 633/72, tramite pubblicazione in apposita pagina web, allo stesso cliente riservata, da cui sarà effettuabile il Download". *
E' appena uscita la circolare ministeriale sulle nuove regole di fatturazione elettronica, ma mi sono di ripormesso di leggerla a breve viste le 50pagine.
Perchè non inviargliela via mail in pdf immodificabile (questo è sicuramente concesso da vecchie risoluz. ministeriali) ????
PS personalmente, anche se non mi sembra ricorra il caso obbligatorio, se il tuo sistema contabile regge un doppio registro fatture emesse e un registro riepilogativo per le liquidazioni periodiche, consiglierei di tenere una numerazione separata per quelle cartacee e quelle download introducendo una sigla dopo il numero del genere:
01/C e 01/D (cartacea e download)
L'eventuale verificatore apprezzerebbe la contabilità molto ordinata!
Resta solo un cosiglio quest'ultimo.