Quoto la risposta data dall'utente guadagnaeuro; la norma in oggetto è MOLTO pasticciata, ed è stata inoltre oggetto recentemente di una abrogazione solo parziale, che non ha però formalmente abrogato l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, da intendersi, alla luce di una interpretazione sistematica, come bonifico bancario o postale.
Per aggiornamenti cfr: www.startithub.com/blog/web-tax-continua-far-discutere/
Saluti
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RE: Articolo 178 legge di stabilità approvato chiarimenti
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RE: canoni da diritti autore
Ciao Alessandro,
non so se hai già risolto, comunque la risposta alla tua domanda è si, se il tuo committente non è tenuto a presentare dichiarazione dei redditi in Italia ai fini Ires/Irpef (non ha una stabile organizzazione in Italia, ad es.) non riveste il ruolo di sostituto di imposta, e non è pertanto tenuto ad operare ritenute d'acconto sui diritti d'autore a te riconosciuti; puoi pertanto emettere una semplice ricevuta (qualora te lo richieda il committente) sul lordo, effettuando in sede di dichiarazione annuale la liquidazione dell'Irpef; l'imponibile su cui calcolare l'Irpef è ridotto di una percentuale per detrazione costi forfetaria del 40% se hai meno di 35 anni, ovvero del 25% in caso contrario.
Saluti