Se si vogliono accellerare i tempi occorre notificare l'esito del ricorso all'Agenzia e sperare che non presenti appello.
Altrimenti essendo un ricorso ante 4 luglio se non lo si vuole notificare in modo che diventi esecutiva la sentenza subito occorre attendere un anno e 46 giorni.
shukran
@shukran
Post creati da shukran
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RE: notifica sentenza commissione tributaria provinciale
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RE: Compenso con Ritenuta d'acconto o con fattura?
Non va in conflitto se non trattasi di docenza anche se a carattere informatico.
Se no superi i 5000 non avrai il problema INPS.
Questa prestazione occasionale si sommerà al tuo reddito da attività di impresa.
Una volta determinata l'imposta Irpef dovuta dalla stessa detrarrai la ritenuta di acconto subita. -
RE: Vendita Software Share-it
Non so a cosa fai riferimento con i 5800 annui famosi.
Non conosco quali siano gli accordi tra i venditori e la piattaforma share.it ai fini della vendita, è certo che devi rilasciare una ricevuta più che alla piattaforma al cliente ai fini della garanzia del prodotto.
Poi non è prestazione occasionale ma al limite vendita occasionale di beni. -
RE: Contribuzione INARCASSA - INPS
Se non ha già risolto sarebbe opportuno chiarire per che tipo di attività ha l'obbligo di iscrizione in CCIAA.
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RE: Vendita Software Share-it
@guifo said:
Per regolarizzare cosa si intende? Devo inserirli nella dichiarazione dei redditi..???
Ovvio.
@guifo said:
Per la partita IVA sapevo che per importi annui, al di sotto dei 4000/6000 risultava prestazione occasionale.
La partita IVA si può aprire anche per fatturare solo 10 euro. L'obbligo vi è quando non c'è occasionalità ma lo svolgimento dell'attività è la prassi.
@guifo said:
Poi non è detto che questi guadagni ci siano..., dipende da quanti te lo comprano !:bho: e Che dichiari a quel punto ???
Se attività occasionale dichiari quanto hai incassato realmente.
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RE: Alle provvigioni devo aggiugere la ritenuta d'acconto?
Se 2000 ti devono entrare in tasca il lordo è pari a 2500 euro. Il raginamento è fatto considerando che farai una fattura/nota/ricevuta come collaborazione occasionale.
Sei un soggetto titolare di partita IVA? Se si devi anche indicare l'IVA in fattura.
Iva che dovrai liquidare e se debitore nei confronti dello stato versare.
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RE: Distribuzione utili: modalità di registrazione
Sicuramente avrai risolto. Sarebbe utile per tutti se lo comunicassi.
Sula base dell'esperienza vissuta posso dire, ma spero di essere smentito, che ogni ufficio locale dell'Agenzia fa storia a se.
Da noi vogliono copia del libro da vistare a cura del capoufficio o estratto autentico presso un notaio o ufficiale comunale.
Non si necessita di deposito presso la CCIAA.
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RE: Reverse Charge, applicabile?
Circolare 37/E del 29 12 2006 - Circolare 11/E del 16 02 2007
Se ho ben inteso quanto esposto a mio avviso è operazione soggetta all'inversione contabile.
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RE: irap nel contratto co.co.co.
Personalmente sono d'accordo con te.
Tuttavia le amministrazioni danno delle interpretazioni particolari tant'è che molti collaboratori si vedono trattenuta la quota IRAP.
Sarebbe opportuno che dal Ministero ci fosse un chiarimento definitivo nel merito che non lasciasse spazio alle amministrazioni di muoversi come meglio credono.
Quest'anno in sede di compilazione di modelli 730 ed Unico in ufficio ce ne sono capitati tre o quattro di situazioni del genere. -
RE: Alle provvigioni devo aggiugere la ritenuta d'acconto?
Netto o lordo? Da questo bisogna partire. Il tuo 3% deve essere il netto che percepisci o il lordo sul quale calcolare la fattura?
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RE: 1% deduzione esercenti impianti distribuzione carburanti
La deduzione è una variazione di carattere fiscale.
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RE: Si possono detrarre interessi su mutuo cooperativa indivisa?
Si. Vedasi a tal proposito la Risoluzione Agenzia delle Entrate 18/04/2007, n. 71/E
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RE: acquisto nuova casa e donazione a sorella
@cometa said:
Quello che vi chiedo è:
- se faccio l'atto di compravendita a titolo gratuito, dovrò io pagare comunque le tasse su un'entrata che effettivamente non ho avuto perché mia sorella non mi pagherà niente?
Non ci saranno tasse da pagare poiché non c'è entrata se si farà la donazione. Si pagheranno solo le imposte ipocatastali.
Non si pagheranno imposte qualora non ci sia plusvalenza tra il prezzo di acquisto e quello di cessione se il passaggio avviene a titolo oneroso. Restano dovute le ipocatastali.
@cometa said:
- per godere delle agevolazioni IVA al 4% sull'acquisto della nuova casa che diverrà la prima per me, dovrò prima stipulare l'atto di compravendita dell'attuale casa incui vivo oppure la legge mi concede un lasso di tempo per farlo?
Occorre cedere prima l'abitazione di cui si ha la titolarità
@cometa said:
- nell'eventuale atto di compravendita potrò inserire come valore quello da me pagato al momento dell'acquisto 5 anni fa?
Considerato che il post è stato inserito prima della Legge Comunitaria e delle sentenze della Corte che hanno deliberato sul valore normale dei beni la risposta sarebbe stata a suo rischio e pericolo.
Viste le novità che ci sono state la risposta può essere positiva. - se faccio l'atto di compravendita a titolo gratuito, dovrò io pagare comunque le tasse su un'entrata che effettivamente non ho avuto perché mia sorella non mi pagherà niente?
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RE: Unico canone di locazione se non è esclusivo
Io direi comunque RE8
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RE: società estera: locazione appartamento in Italia
Potreste anche pensare di registrare il contratto a nome dei dipendenti che ivi abiteranno.
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RE: versamento annuale iva
Del perché l'8 agosto ti abbia fatto "pagare" la sanzione devi chiederlo al commercialista. Se sei un soggetto per il quale vi è lo studio di settore non dovevi di certo pagarla.
Hai pagato due volte perché ti ha fatto una mini rateizzazione. -
RE: fatture per servizi ricevuti dall'estero
Sarebbe necessario conoscere da quale stato proviene il committente, se l'utilizzo della traduzione avviene o meno in Italia, in territorio intra o extra europea.
La casistica è varia ed ampia.Questo almeno fino al 31 dicembre 2009. Dal 1 gennaio 2010 cambierà molto in ambito delle prestazione di sevizi eseguite in ambito territorio CEE.
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RE: Rivendita libri da UE
Dal notiziario fiscale dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2009
Importazioni
L'imposta è sempre pagata in dogana sul prezzo di vendita al pubblico.
Nel caso di importazione per il consumo (non per la rivendita), l'importatore paga l'Iva in dogana in maniera definitiva.
Nel caso di importazione di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (se sussistono le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'importatore come nei confronti dell'editore (regime monofase, con resa forfetaria se ne ricorrono le condizioni oggettive). L'Iva pagata in dogana è indetraibile e tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.Acquisti intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari nel settore dell'editoria sono regolati dal Dm 9/4/1993 (articoli 5, 6 e 7) e dalle disposizioni contenute nel Dl 331/1993.Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotto editoriale non destinato alla rivendita (ossia, destinato al proprio consumo) da parte di un soggetto passivo d'imposta, l'Iva si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico in Italia ed è, evidentemente, indetraibile.
Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'acquirente come nei confronti dell'editore. L'Iva viene versata, comunque, attraverso il particolare meccanismo previsto per tutti gli acquisti intracomunitari ed è indetraibile. Anche in questo caso, tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.E' possibile, tuttavia, la scelta di un sistema alternativo che vede l'acquirente intracomunitario comportarsi come per l'acquisto di tutti gli altri beni intracomunitari (seguendo il regime ordinario), con possibilità di detrarre l'Iva; in questo caso, gli adempimenti caratteristici dell'editore, ossia l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74, vengono trasferiti al successivo acquirente nazionale.
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RE: Regime dei Minimi ed acconto IRPEF
Il secondo acconto riguarda anche i contribuenti minimi. Ciò non vuol dire che tu sia tenuto/a a pagarlo considerato anche che dal post si evince che eri a credito di imposta a seguito delle maggiori ritenute subite rispetto all'imposta dovuta.