Ha iniziato l'attività ad ottobre 2010 (ha compiuto 31 anni nel 2013) e ha avuto sempre contab semplificata, pur essendo che non ha mai superato i vincoli dei minimi (acq beni strumentali>15.000€; fatturato >30.000€; no cessioni esportazioni; no quote societarie; no assunzioni di manodopera..).
In sede di Unico 2011/redditi 2010 ha pagato l'iva come pure in Unico 2012/redditi 2011 ha provveduto al pagamento dell'iva determinata ovviamente dalle ricevute fiscali da lui emesse. Sempre congruo e coerente ai fini degli studi di settore.
Nel 2012 ha cominciato ad emettere ricevute fiscali senza applicazione dell'iva, adesso in sede di dichiarazione di Unico2013 gli è venuto un dubbio a questo mio amico.. il suo consulente gli ha detto che fatto bene ad avvalersi del regime dei superminimi e/o regime fiscale dell’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità e dunque potrà determinare il pagamento delle imposte in relazione dalla differenza tra acquisti e vendite e applicazione 5% di imposta sostitutiva. Ha espressamente detto che "il regime prescelto deve essere opzionato, mentre se è quello “naturale” (quindi non opzionale) non è necessario attendere il triennio"....
Da quanto da me letto però osservavo che non sono trascorsi tre anni da quando ha iniziato l'attività imprenditoriale, pertanto non potrebbe accedervi..?? Quindi sarebbe motivo di decadenza.. Oppure il mio amico fa bene a fidarsi del suo consulente ed a flaggare i quadri VO33/vo34/vo35? Anzi quali di essi è corretto flaggare? Grazie
PS Leggo che il regime è applicabile solo alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo ovvero hanno intrapreso una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008. Di fronte a tali novità sono stati numerosi i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime oppure che non rispettando i nuovi requisiti sono dovuti uscire dal regime in questione passando al regime ordinario oppure al “regime contabile semplificato”.
Barrando le caselle di VO35 il contribuente comunica che ha revocato l’opzione per il regime ordinario (vincolo triennale) a decorrere dal 2012. In effetti non è rimasto il mio amico un triennio in contabilità semplificata....
Circolare ag. entrate:
L'agenzia delle Entrate, con il provvedimento 185820/2011, ha precisato – per i soggetti che hanno iniziato la attività dal 2008 – che non rileva il regime contabile adottato negli anni scorsi (contabilità semplificata, contabilità ordinaria, nuove iniziative produttive), ma occorre soltanto rispettare il vincolo triennale di opzione per il regime ordinario. Tale opzione riguarda solo la rinuncia al regime dei contribuenti minimi (comma 110 dell'articolo 1 della legge 244/2007). In tutti gli altri casi l'accesso è consentito, a parte l'ipotesi in cui in questi anni il contribuente abbia applicato almeno per un anno il regime dei minimi e poi lo abbia cessato."
Ho letto queste discussioni in merito:
forum.commercialistatelematico.com/manovre-fiscali-legge-stabilita-e-finanziarie/58637-contabilita-semplificata-superminimi.html
forum.commercialistatelematico.com/manovre-fiscali-legge-stabilita-e-finanziarie/47924-entrata-regime-dei-minimi-2012-a.html
risorseprofessionali.it/passaggio-al-regime-dei-minimi-il-vincolo-dellopzione/